Skip to main content

REACH: scadenze per produttori, importatori e utilizzatori

By 6 Novembre 2015Luglio 26th, 2022Sicurezza Ambientale2 min read
technical 647480 1920 e1482934863102

Per i produttori e importatori di sostanze chimiche o materiali che le contengano è stato fissato come termine ultimo il 31 maggio 2018 per la registrazione di tali sostanze.

Se non sono disponibili informazioni sulle proprietà pericolose della sostanza, occorre produrre tali informazioni e aggiornare le schede di dati di sicurezza. Inoltre devono essere attuate misure di gestione dei rischi per garantirne l’uso sicuro.

La registrazione avviene secondo il Regolamento 1907/2006/Ce (noto come Reach) sul controllo di produzione e commercializzazione delle sostanze chimiche

Per informare adeguatamente i soggetti interessati da questa normativa è stata pubblicata dall’Echa una guida che si trova sul sito dell’Eu-Osha, l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro. Il governo  ha anche predisposto un portale di informazione per i cittadini sulle sostanze chimiche e sul Reach.

 

Tutte le persone fisiche e giuridiche che fabbricano o importano sostanze chimiche all’interno dell’Ue ma anche coloro che producono o importano di prodotti che contengono sostanze chimiche pericolose (sempre nelle quantità citate sopra) e che possono essere rilasciate nell’ambiente sono tenute agli adempimenti entro maggio 2018.

Si tratta ad esempio di materiali elettronici o componenti di preparati per i quali sono tenuti alla registrazione anche i rappresentanti in Europa di questi prodotti.

A rispettare la scadenza e quindi la normativa sono anche gli utilizzatori di queste sostanze che le usano per la propria attività industriale o professionale, che dovranno utilizzare solo sostanze regolarmente registrate e osservarne le regole per l’impiego previste dalla normativa.

Per la registrazione delle sostanze chimiche comprese tra 100 e 1.000 tonnellate l’anno i soggetti obbligati vi hanno provveduto entro il termine del 31 Maggio 2013, per le quantità superiori a 1.000 tonnellate l’anno il termine ultimo era stato il 30 ottobre 2010.

 

  • la preventiva autorizzazione Ue per potere immettere sul mercato o utilizzare sostanze ad alto rischio per l’ambiente e la salute umana
  • il rispetto di restrizioni al loro uso, fabbricazione o immissione in commercio (divieti o limiti imposti all’Ue)
  • l’obbligo di informazione da parte di chi opera nella catena di approvvigionamento (ossia i fornitori) ai destinatari (industrie o professionisti o anche a loro richiesta i consumatori) sulla loro presenza, identificazione e misure di sicurezza
  • l’obbligo di notifica all’Echa quando le sostanze superano la tonnellata annua e sono contenute in concentrazione superiore allo 0,1%.

Le sanzioni per il mancato rispetto della normativa europea sulle sostanze chimiche nel nostro Paese sono previste dal Dlgs 133/2009 e dal Dlgs 186/2011.

 

Richiedi una consulenza

Leave a Reply

Richiedi una consulenza
icona-preventivo

Thank you for your upload