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Recepita la direttiva UE per le acque destinate al consumo umano

By 4 Settembre 2017Luglio 22nd, 2022Sicurezza Ambientale2 min read
acqua dal rubinetto analisi cromo

Il decreto 14 Giugno 2017 recepisce la direttiva (UE) 2015/1787, che modifica la direttiva 98/83/CE sulle acque destinate al consumo umano, che era stata recepita dal nostro decreto nazionale (D.lgs. 31/01).

Il decreto consente quindi di allineare la nostra disciplina nazionale a quella europea.

L’allegato I del decreto 14 Giugno 2017 sostituisce l’allegato II del D.lgs. 31/01: ora i programmi di controllo devono verificare l’efficacia delle misure atte a prevenire i rischi per la salute, lungo tutta la filiera.

Inoltre, la parte B definisce in modo chiaro i parametri da determinare e le frequenze dei campionamenti. I controlli devono essere condotti su tutta la filiera idropotabile e devono essere ispezionate tutte le apparecchiature e tutte le infrastrutture per la captazione, il trattamento, lo stoccaggio e la distribuzione.

I programmi di controllo devono essere riesaminati ogni 5 anni.

 

L’allegato II del decreto 14 Giugno 2017 sostituisce l’allegato III del D.lgs. 31/01: ora i Laboratori che eseguono le analisi dovranno (entro 31/12/2019) essere necessariamente accreditati con la norma UNI EN ISO/IEC 17025 e i metodi analitici impiegati devono rispondere alle caratteristiche prestazionali stabiliti nella parte B dell’Allegato “Parametri chimici e indicatori per i quali sono specificate le caratteristiche di prestazione”.

Viene anche aggiornata la tabella sui “Metodi per i parametri microbiologici”.

 

Quali sono le principali novità introdotte?

  • Allegato I (parte b): sono state definite in maniera più rigorosa le frequenze di campionamento e analisi che dipendono dal volume. (Tabella 1)

 

tabella-1-articolo-31

Fonte: Reteambiente

 

  • Allegato I (parte b): dovranno essere presi in considerazione anche tutti i parametri ritenuti pertinenti per il programma di controlloper il rispetto degli obblighi generali di cui all’articolo 4, e se del caso, attraverso la valutazione del rischio di cui alla parte C”.
  • Allegato II (parte b): vengono definiti dei limiti “prestazionali” dei laboratori di analisi. (Tabella 1)

 

tabella-articolo-31-nuovo

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