
Il decreto 14 Giugno 2017 recepisce la direttiva (UE) 2015/1787, che modifica la direttiva 98/83/CE sulle acque destinate al consumo umano, che era stata recepita dal nostro decreto nazionale (D.lgs. 31/01).
Il decreto consente quindi di allineare la nostra disciplina nazionale a quella europea.
L’allegato I del decreto 14 Giugno 2017 sostituisce l’allegato II del D.lgs. 31/01: ora i programmi di controllo devono verificare l’efficacia delle misure atte a prevenire i rischi per la salute, lungo tutta la filiera.
Inoltre, la parte B definisce in modo chiaro i parametri da determinare e le frequenze dei campionamenti. I controlli devono essere condotti su tutta la filiera idropotabile e devono essere ispezionate tutte le apparecchiature e tutte le infrastrutture per la captazione, il trattamento, lo stoccaggio e la distribuzione.
I programmi di controllo devono essere riesaminati ogni 5 anni.
L’allegato II del decreto 14 Giugno 2017 sostituisce l’allegato III del D.lgs. 31/01: ora i Laboratori che eseguono le analisi dovranno (entro 31/12/2019) essere necessariamente accreditati con la norma UNI EN ISO/IEC 17025 e i metodi analitici impiegati devono rispondere alle caratteristiche prestazionali stabiliti nella parte B dell’Allegato “Parametri chimici e indicatori per i quali sono specificate le caratteristiche di prestazione”.
Viene anche aggiornata la tabella sui “Metodi per i parametri microbiologici”.
Quali sono le principali novità introdotte?
- Allegato I (parte b): sono state definite in maniera più rigorosa le frequenze di campionamento e analisi che dipendono dal volume. (Tabella 1)

Fonte: Reteambiente
- Allegato I (parte b): dovranno essere presi in considerazione anche tutti i parametri ritenuti pertinenti per il programma di controllo “per il rispetto degli obblighi generali di cui all’articolo 4, e se del caso, attraverso la valutazione del rischio di cui alla parte C”.
- Allegato II (parte b): vengono definiti dei limiti “prestazionali” dei laboratori di analisi. (Tabella 1)