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Reg. 178/02 – cosa bolle in pentola?

By 20 Dicembre 2016Sicurezza Alimentare5 min read
procedure richiamo prodotti alimentari

Dal 1 Gennaio 2017 diventerà obbligatorio il nuovo sistema di comunicazione del richiamo di alimenti non conformi.

Tale sistema prevedrà la trasmissione dei dati del richiamo, in formato elettronico, alla A.S.L. territorialmente competente.

Quasi 3000 e poco più di 500! Questi due numeri sono rispettivamente il numero di notifiche sulla sicurezza degli alimenti avvenute attraverso il portale RASSF nel 2015 e il numero di notifiche trasmesse dall’Italia.

Basterebbero questi due dati per far capire quanto il problema delle allerte alimentari sia sentito a livello di Comunità Europea e quanto siano attenti i controlli a livello nazionale.

Proprio sulla scia di questi numeri, il Ministero della Salute ha pubblicato, lo scorso 31/05/16 con propria Nota, le procedure per il richiamo di prodotti non conformi e avvio del sistema di pubblicazione dei dati inerenti i prodotti richiamati.

 

procedure-richiamo-prodotti-alimentari

 

Tali procedure sono state ora rese operative e diverranno obbligatorie dal prossimo anno.

Lo scopo di queste procedure è di focalizzare gli sforzi, tanto degli Operatori del Settore Alimentare quanto delle Autorità Competenti, su una parte specifica delle procedure di gestione degli alimenti non sicuri, cioè sul richiamo.

Se è infatti vero che il blocco (evitare che l’alimento venga messo in commercio) e il ritiro (la rimozione dal commercio di alimenti ancora sotto il controllo delle aziende della filiera alimentare) costituiscono due step fondamentali del controllo sulla sicurezza degli alimenti, molto spesso questi non sono sufficienti a mettere al riparo il consumatore da eventi spiacevoli.

È qui che entra in gioco la procedura di richiamo che, occorre ricordarlo, è obbligatoriamente a carico dell’Operatore del Settore Alimentare e che deve avvenire secondo quanto stabilito dall’Art. 19 paragrafo 1 del  Reg. C.E. 178/02: “se il prodotto può essere arrivato al consumatore, l’operatore informa i consumatori, in maniera efficace e accurata, del motivo del ritiro e, se necessario, richiama i prodotti già forniti ai consumatori quando altre misure siano insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute”.

È utile puntualizzare che quanto sopra sia da ritenersi valido anche per gli operatori responsabili dell’immissione in commercio di materiali destinati ad entrare in contatto con gli alimenti.

L’obiettivo del Regolamento dunque è di informare adeguatamente il consumatore e a questo scopo sono state redatte le procedure oggetto di questo articolo; la corretta informazione al consumatore sta diventando sempre più un aspetto centrale della legislazione in campo alimentare ed è in questa direzione che le aziende dovrebbero cercare di orientare i loro sforzi per venire incontro alle sempre più pressanti esigenze del mercato.

Detto ciò, le procedure indicano quali siano le informazioni minime da mettere a disposizione del consumatore al momento del richiamo, che sono:

  • Denominazione di vendita;
  • Marchio del prodotto;
  • Nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato;
  • Lotto di produzione;
  • Marchio di identificazione dello stabilimento, ove applicabile;
  • Nome del produttore e sede dello stabilimento;
  • Data di scadenza o termine minimo di conservazione;
  • Descrizione peso/volume unità di vendita;
  • Motivo del richiamo;
  • Istruzioni al consumatore per la gestione del prodotto (compreso eventuali modalità per contattare l’assistenza clienti);
  • Fotografia del prodotto così come si presenta al consumatore al momento dell’acquisto.

Alcune doverose considerazioni su alcune voci del soprastante elenco:

  • Denominazione di vendita – con questo termine si intende il nome con il quale il prodotto deve essere “legalmente” commercializzato da un’azienda, ma di solito questa informazione è posta in un punto poco visibile dell’imballaggio ed è, con poche eccezioni, un nome descrittivo generico (es. “prodotto dolciario da forno”);
  • Lotto di produzione – solitamente si tratta di un codice alfanumerico scelto arbitrariamente dalle aziende. Tuttavia la normativa prevede che questo possa essere sostituito dalla data di preferibile consumo se scritta almeno con giorno e mese;
  • Nome del produttore e sede dello stabilimento: questo dato, divenuto non più obbligatorio con il nuovo Regolamento U.E. 1169/11, probabilmente non è presente su molti degli imballaggi attualmente in commercio;
  • Motivo del richiamo – il Ministero ha chiarito che andranno specificati i motivi del richiamo, esplicitando il pericolo che ha portato al richiamo stesso. Non sarà considerata conforma un’indicazione quale “prodotto non conforme”.

Tali considerazioni vogliono portare l’attenzione sulla necessità, oltre che di informare il consumatore, anche di “formarlo”. Risulterebbe infatti uno sforzo vano mettere a disposizione del consumatore una serie di informazioni molto accurate (quasi da addetti ai lavori), senza che questi possa poi utilizzarle al meglio per gli scopi previsti dalle norme in materia di sicurezza.

La valutazione del rischio, dal quale potranno poi essere applicate le diverse modalità di richiamo, è adottata in base al seguente schema:

reg-178-02-criteri-richiamo-prodotti-alimentari

 

Come detto, una volta stabilita la necessità di effettuare un richiamo del prodotto (con le sue relative modalità), l’OSA trasmetterà il modello scaricabile dal sito del Ministero della Salute, alla A.S.L. territorialmente competente la quale, per proprio conto o per tramite delle Regioni, caricherà l’avviso all’interno del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS).

Sarà sempre cura della A.S.L. del territorio, verificare che l’OSA abbia messo in atto le corrette procedure di richiamo del prodotto, in mancanza delle quali sarà applicabile la sanzione prevista dal D.Lgs. 190/06 (in attesa della ormai famigerata nuova norma relativa ai reati in campo agroalimentare che prevedrà la configurazione di reato penale in caso di mancata o non corretta applicazione delle procedure relative al Reg. 178/02).

Rimane da capire quali siano le effettive modalità di comunicazione del richiamo alla A.S.L., dato che sulle procedure si parla di “scaricare” il modulo ma poi si ribadisce l’esigenza di compilarlo “elettronicamente”, due indicazioni che sembrano in apparente contrasto.

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