
A partire dal 14 dicembre 2019 è entrato in vigore il Regolamento UE 625/2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.
Cosa è cambiato da allora in termini di controlli ufficiali? Vediamolo insieme in questo articolo.
L’intento del legislatore per migliorare il sistema di controlli
Con tale Regolamento il Legislatore europeo ha voluto razionalizzare, semplificare e armonizzare il sistema di controlli ufficiali in un unico provvedimento inglobando disposizioni che parzialmente o totalmente restavano fuori dal campo di applicazione del precedente Regolamento CE 882/04; solo per citarne alcune:
- sanità delle piante;
- sottoprodotti di origine animale;
- sostanze e residui nei prodotti di origine animale;
- produzioni biologiche;
- etichettatura.
Le novità per gli operatori della filiera agroalimentare
Oltre all’ampliamento del campo di applicazione, rispetto al precedente Reg. CE 882/04, il nuovo Regolamento UE 625/2017, sebbene destinato prevalentemente ai “controllori”, presenta diverse novità che impattano più o meno direttamente sugli operatori della filiera agroalimentare.
In particolare, si evidenzia:
- Il superamento del ruolo dell’operatore come concepito dal Reg. CE 882/04: sarà richiesta, infatti, una partecipazione più attiva durante le attività ufficiali di controllo. Gli operatori dovranno fornire assistenza e quindi collaborare con il personale delle autorità competenti.
- Per stabilire il rischio legato all’operatore e la frequenza dei controlli, le autorità competenti potranno considerare anche i risultati dei controlli effettuati dagli enti di certificazione volontarie (es. ISO 22000, IFS, BRC, ecc);
- Viene sancito il diritto a una controperizia che consentirà all’operatore di richiedere, a sue spese, un esame documentale del campionamento, dell’analisi, della prova o della diagnosi effettuate dall’autorità competente;
- Viene regolamentata la possibilità da parte dell’autorità competente di eseguire, in maniera anonima, campionamenti di animali e prodotti venduti online;
- Viene riconosciuto all’autorità competente il diritto di pubblicare le informazioni relative al rating (classificazione) dei singoli operatori in base ai risultati dei controlli ufficiali.
Una rete online per velocizzare i controlli ufficiali
Un’altra novità importante del Regolamento n. 625/2017 è la creazione di una nuova rete online.
Gli Stati membri possono comunicare più rapidamente tra loro e trasmettere informazioni importanti in merito ai controlli effettuati, grazie alla creazione di un IMSOC (Integrated management system for official controls), ovvero un Sistema di Gestione Integrato per i controlli ufficiali.
Questo sistema permette di creare un collegamento istantaneo tra tutti i sistemi informatici esistenti (tra cui il RASFF) e di garantire un elevato livello di tutela della salute pubblica.
La frequenza dei controlli
Come specificato all’articolo 1 del Regolamento, le autorità competenti effettuano regolarmente controlli ufficiali – senza necessità di alcun preavviso –su tutti gli operatori del settore alimentare (OSA) in base al rischio e con frequenza adeguata, in considerazione:
- Dei rischi identificati associati:
- ad animali e merci;
- alle attività sotto il controllo degli operatori;
- al luogo delle attività o delle operazioni degli operatori;
- all’impiego di prodotti, processi, materiali o sostanze che possono influire sulla sicurezza degli alimenti, dei mangimi, sulla salute o sul benessere degli animali, delle piante;
- Di eventuali informazioni indicanti la probabilità che i consumatori siano indotti in errore sulle caratteristiche degli alimenti;
- Dei precedenti degli operatori in merito agli esiti dei controlli ufficiali effettuati su di essi;
- Dell’affidabilità e dei risultati dei controlli effettuati dagli operatori stessi;
- Di qualsiasi informazione che possa indicare un’eventuale non conformità.
In altre parole, la frequenza dei controlli deve essere adeguata affinché le autorità competenti e gli OSA siano regolarmente informati del livello di conformità e che possano ricevere tempestivamente notizia di qualsiasi caso di non conformità individuato mediante i controlli ufficiali.
Gli obblighi degli operatori
L’articolo 15 della normativa specifica, invece, quali sono gli obblighi degli operatori.
In primo luogo, gli operatori devono concedere al personale delle autorità competenti l’accesso:
- alle attrezzature, ai mezzi di trasporto, ai locali e agli altri luoghi sotto il loro controllo e relative adiacenze;
- ai propri sistemi informatici di trattamento delle informazioni;
- agli animali e alle merci sotto il loro controllo;
- ai propri documenti e a tutte le altre informazioni pertinenti.
Inoltre, durante i controlli ufficiali, gli operatori devono fornire assistenza e collaborano con il personale delle autorità competenti e delle autorità di controllo per il settore biologico nell’adempimento dei suoi compiti.
Infine, l’operatore responsabile di una partita che entra nell’Unione Europea rende disponibili, con documenti cartacei o attraverso sistemi informatici, e tempestivamente, tutte le informazioni riguardanti animali e merci.


