
Attualmente il regime autorizzatorio delle emissioni in atmosfera di attività ed impianti, è regolato dal D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 in particolare dalla parte V “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”.
L’art. 268 al comma 1, lettera b va a definire l’emissione in atmosfera come: “qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell’atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico..”
Per le emissioni in atmosfera sono previste differenti tipologie di procedure autorizzative:
- la procedura ordinaria;
- la procedura semplificata (autorizzazione di carattere generale).
La procedura ordinaria
La procedura di autorizzazione alle emissioni ordinaria, è regolata dall’articolo 269 del D. Lgs. 152/2006, che è stato modificato dal D. Lgs 183/2017, e prevede:
La presentazione della domanda di AUA all’autorità competente (solitamente la Provincia);
La domanda di autorizzazione, deve essere accompagnata da:
- Il progetto dell’impianto in cui sono descritte la specifica attività a cui l’impianto è destinato, le tecniche adottate per limitare le emissioni e la quantità e la qualità di tali emissioni, le modalità di esercizio e la quantità, il tipo e le caratteristiche merceologiche dei combustibili di cui si prevede l’utilizzo;
- La relazione tecnica che descrive il complessivo ciclo produttivo in cui si inserisce la specifica attività cui l’impianto è destinato ed indica il periodo previsto intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime dell’impianto.
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, l’autorità competente (solitamente la Provincia) indice, entro 30 giorni una conferenza dei servizi.
La chiusura del procedimento avviene entro 120 giorni o, in caso di integrazioni entro 150 giorni.
Nell’autorizzazione rilasciata dall’ente competente, ai sensi degli articoli 270 e 271, vengono stabilite delle prescrizioni:
- per le emissioni che risultano convogliabili, le modalità di captazione e di convogliamento;
- per le emissioni convogliate, i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e la periodicità del monitoraggio di competenza del gestore;
- per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni, anche di carattere gestionale, finalizzate ad assicurare il contenimento delle fonti su cui l’autorità competente valuti necessario intervenire;
- per ciascun inquinante, valori limite di emissione;
- il periodo che deve intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime dell’impianto. La messa in esercizio, fermo restando quanto previsto all’articolo 272, comma 3, deve essere comunicata all’autorità competente con un anticipo di almeno quindici giorni;
- la data entro cui devono essere trasmessi all’autorità competente i risultati delle misurazioni delle emissioni.
L’autorizzazione ha una durata di 15 anni.
La procedura semplificata
L’articolo 272 del D. Lgs.152/06 regola invece le autorizzazioni di carattere generale alle emissioni, alle quali gli impianti in deroga possono ricorrere in luogo di quelle ordinarie.
Gli impianti in deroga sono quegli impianti che producono emissioni scarsamente rilevanti e sono elencati nella parte I dell’allegato IV modificato dal D. Lgs 183/2017.
Lo stesso art. 272 è stato modificato dal recente decreto, che ha riscritto i commi 2 e 3, estendendo a tutti gli impianti la possibilità di ricorrere alle autorizzazioni generali, salvo il caso in cui siano impiegate nell’impianto particolari sostanze pericolose (comma 4).
Il comma 2, infatti, prevede che l’autorità competente può adottare autorizzazioni di carattere generale riferite a stabilimenti oppure a categorie di impianti e attività, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli.
La procedura semplificata prevede che la domanda di adesione vada inviata all’Autorità competente almeno 45 giorni prima dell’installazione.
Impianti non sottoposti ad autorizzazione:
a) impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni a cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all’Allegato X alla parte quinta del presente decreto, a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel;
b) impianti di combustione alimentati ad olio combustibile, come tale o in emulsione, di potenza termica nominale inferiore a 0,3 MW;
c) impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW:
d) impianti di combustione, ubicati all’interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, di potenza termica nominale non superiore a 3 MW, se l’attività di recupero è soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste dalla parte quarta del presente decreto e tali procedure sono state espletate;
e) impianti di combustione alimentati a biogas di cui all’Allegato X alla parte quinta del presente decreto, di potenza termica nominale complessiva inferiore o uguale a 3 MW;
f) gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW;
g) gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a benzina di potenza termica nominale inferiore a 1 MW;
h) impianti di combustione connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi funzionanti per meno di 2200 ore annue, di potenza termica nominale inferiore a 5 MW se alimentati a metano o GPL ed inferiore a 2,5 MW se alimentati a gasolio;
i) impianti di emergenza e di sicurezza, laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi. Tale esenzione non si applica in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell’Allegato I alla parte quinta del presente decreto.
Se vuoi saperne di più, leggi anche la nostra guida completa all’autorizzazione emissioni in atmosfera.