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Regime autorizzatorio per l’impiego dei gas tossici

By 29 Luglio 2019Luglio 13th, 2022Sicurezza Ambientale9 min read
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PREMESSA

I gas tossici vengono definiti come sostanze che si trovano allo stato gassoso o che devono passare allo stato di gas o di vapore per essere utilizzate, adoperate in ragione del loro potere tossico oppure riconosciute pericolose per la sicurezza ed incolumità pubblica anche se utilizzate per scopi diversi da quelli dipendenti dalle loro proprietà tossiche (art. 1 Regio Decreto n. 147 del 1927).

I gas tossici per i quali occorre richiedere l’autorizzazione per l’impiego sono esplicitati in un elenco contenuto all’interno del R.D. 147 del 1927.

I gas tossici vengono impiegati in diversi settori e per diversi scopi, conservanti per cibi e vino, disinfettanti e battericidi, per sintetizzare e produrre altri composti chimici o per il decappaggio nell’industria siderurgica.

Considerando gli effetti nocivi che gli stessi possono potenzialmente avere su persone e sull’ambiente è opportuno avere ampia conoscenza sulle corrette modalità di gestione e di utilizzo degli stessi.

IL REGOLAMENTO SPECIALE PER L’IMPIEGO DEI GAS TOSSICI

L’autorizzazione all’utilizzo, alla custodia ed al trasporto, nonché la procedura per il conseguimento della patente di abilitazione all’impiego di gas tossici sono normati dal Regolamento n. 147 del 09/01/1927 “Regolamento Speciale per l’impiego dei gas tossici” e dal successivo Decreto Ministeriale del 09 maggio del 1927 “Disposizioni concernenti l’impiego dei gas tossici” che ancora oggi rappresenta la norma di riferimento.

I provvedimenti rilasciati in funzione del suddetto regolamento sono:

  • Autorizzazione ad utilizzare gas tossici, ovvero a custodirli e conservarli in magazzini o depositi;
  • Licenza al trasporto di gas tossici;
  • Abilitazione all’impiego di gas tossici di persone alle dipendenze di enti pubblici e privati che impiegano gas tossici nei loro processi produttivi;
  • Licenza per utilizzo dei gas tossici in luogo abitato e nell’ambito del demanio marittimo o in aperta campagna;
  • Il riconoscimento per le scuole che offrono formazione per la preparazione all’esame di abilitazione all’utilizzo di gas tossici.

AUTORIZZAZIONE ALL’IMPIEGO  

La domanda di autorizzazione all’impiego di gas tossici deve essere inoltrata al SUAP del Comune di competenza della sede operativa dello stabilimento.

La successiva autorizzazione verrà rilasciata dal SUAP previa istruttoria favorevole della Azienda ASL sentita la Commissione Tecnica Permanente.

La domanda di autorizzazione all’impiego dei gas tossici dovrà contenere informazioni relative al nome scientifico e commerciale, nonché composizione e formula chimica del gas e dei gas (se si tratta di miscela) che il richiedente si propone di utilizzare, dovrà ancora contenere le caratteristiche salienti del gas e l’uso al quale sarà destinato.

A corredo della domanda di autorizzazione il proponente dovrà predisporre dei documenti tecnici a firma di professionisti del settore e nella fattispecie dovrà allegare:

  1. Nota descrittiva dettagliata del processo produttivo che prevede la produzione o l’impiego di gas tossici, descrizione delle modalità operative adottate durante i processi produttivi e delle cautele connesse con l’utilizzazione del gas stesso, descrizione degli apparecchi e mezzi che intende di usare per la protezione individuale delle persone alle quali è affidata l’utilizzo di gas tossici, nonché dei mezzi che eventualmente si propone di usare per neutralizzare l’azione tossica del gas adoperato e delle sostanze rivelatrici di questo. Si richiede inoltre di allegare planimetrie in scala adeguata e documentazione fotografica.
  1. Nel caso di impianti fissi, occorre produrre una nota descrittiva e disegni in idonea scala dei locali ad essi destinati, nonché delle modalità di funzionamento e delle cautele che intende usare.
  1. Regolamento interno per l’esecuzione delle operazioni relative all’utilizzazione del gas, nonché pianta organica del personale di servizio e dichiarazione che questo è quello debitamente abilitato, all’esecuzione delle operazioni relative all’impiego del gas tossico.
  2. Dichiarazione del o dei dottori in chimica o in chimica e farmacia o in chimica industriale ovvero del o dei laureati in ingegneria chimica che assumono la direzione tecnica dei servizi relativi alla custodia, conservazione, manipolazione, trasporto e utilizzazione del gas tossico.

AUTORIZZAZIONE ALLA CONSERVAZIONE

Nel caso in cui si debba conservare o custodire a qualsiasi scopo gas tossici in magazzini o depositi occorre presentare domanda di autorizzazione al SUAP competente, utilizzando i modelli preposti e allegando la seguente documentazione:

1 nota descrittiva, accompagnata da disegni in scala non inferiore a 1/100, dei locali destinati a deposito del gas tossico, della ubicazione di questi e della loro potenzialità;

2 dichiarazione che il richiedente non esercita magazzini o depositi del gas tossico stesso in altre Province;

3 nota descrittiva delle cautele che il richiedente si propone di usare per la conservazione, la custodia, la manipolazione e il trasporto del gas tossico;

4 schema di regolamento interno per l’esecuzione delle operazioni relative alla conservazione, custodia, manipolazione e trasporto del gas tossico;

5 indicazione del personale di servizio e dichiarazione che esso è debitamente abilitato a norma dell’art. 26 alla esecuzione delle operazioni relative all’impiego del gas tossico.

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AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI GAS TOSSICI

Anche in caso di trasporto è necessario essere in possesso di autorizzazione rilasciata dall’ente competente, nello specifico per le operazioni di trasporto occorrono:

  • Licenza di trasporto dell’autorità competente provinciale di pubblica sicurezza per trasporti continuativi di gas tossici, la quale deve essere rinnovata annualmente;
  • Permesso di trasporto rilasciato di volta in volta dall’autorità di pubblica sicurezza in caso di trasporto occasionale valido solo per il trasporto oggetto di autorizzazione;

Il trasporto di gas tossici deve avvenire nel rispetto di alcune prescrizioni:

  • Il trasporto non può avvenire negli orari notturni;
  • Le sostanze tossiche devono essere trasportate in recipienti a tenuta ermetica;
  • I recipienti che vengono impiegati per il trasporto su veicoli scoperti devono essere protetti, nei mesi estivi con teloni o stuoie adeguate;
  • Nel documento di trasporto il mittente deve indicare la natura del gas tossico.

DIRETTORE TECNICO GAS TOSSICI

Ai sensi dell’art. 6 punto 4 del Regolamento speciale n. 147 del 1927, le imprese che intendono impiegare gas tossici hanno l’obbligo di nominare un Direttore Tecnico che abbia idoneo titolo, ossia laurea in chimica o chimica e farmacia o in chimica industriale o ingegneria chimica.

La nomina del direttore tecnico gas tossici deve avvenire in fase di istruttoria della domanda di autorizzazione alla quale il richiedente deve controfirmare per accettazione una dichiarazione del professionista che assume la direzione tecnica dei servizi relativi alla custodia e conservazione del gas tossico.

OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA LICENZA E DEL DIRETTORE TECNICO

Il titolare della licenza, nonché il responsabile tecnico, hanno degli obblighi e delle responsabilità ben precise e devono mettete in atto tutta una serie di azioni che permettano di ridurre al minimo e di scongiurare possibili situazioni di emergenza che possano arrecare danni a persone o all’ambiente circostante.

Gli obblighi riportati nel Regolamento Speciale n. 147 sono:

  • L’obbligo di curare che vengano apposti ad una conveniente distanza dalla località nella quale viene utilizzato il gas tossico, ed in ogni altro punto nel quale sia richiesto dalla competente autorità, uno o più cartelli fissati saldamente, recanti, in caratteri tipografici maiuscoli dell’altezza di almeno centimetri 10, la scritta: «È proibito l’accesso – Pericolo di morte», accompagnata da simboli che rappresentino il pericolo di morte. Se l’utilizzazione del gas tossico viene fatta di notte tempo, le strade, i sentieri e ogni altra via di accesso saranno inoltre sbarrati con crociere in legno, in funi e simili e sarà fatto uso di segnalazioni luminose per meglio delimitare la zona pericolosa e indicare l’esistenza degli sbarramenti.
  • Di impedire alle persone estranee all’utilizzazione del gas tossico, di sostare, per tutto il tempo durante il quale permane il pericolo, nella zona dichiarata pericolosa.
  • Di vigilare che nei fabbricati prossimi alla zona dichiarata pericolosa non sorgano, durante l’utilizzazione del gas tossico, pericoli a questo inerenti e di attuare prontamente nel caso, le misure cautelative occorrenti.
  • Di tenere debitamente custoditi i recipienti nei quali sono contenuti i gas tossici sotto la forma nella quale è consentita la loro conservazione, ovvero le sostanze tossiche occorrenti per la loro produzione o sviluppo.
  • Di rendere innocui i residui dei prodotti impiegati e di non lasciare abbandonati i recipienti nei quali si contengano ancora tracce di gas, sotto la forma nella quale è consentita la soro conservazione. È comunque vietata l’immissione dei residui stessi nei pozzi, cisterne, abbeveratoi, corsi d’acqua e nelle immediate vicinanze di queste, nonché nelle concimaie.
  • Di curare che il proprio personale abilitato, adibito all’esecuzione delle operazioni inerenti all’impiego del gas tossico: – usi nella manipolazione del gas tossico le cautele necessarie; – sia diffidato a tenersi costantemente munito, durante tutto l’impiego del gas tossico, di apparecchio individuale, di riconosciuta efficacia e pronto per l’uso, per la protezione contro lo stesso gas tossico.
  • Di tenere nota nell’apposito «foglio delle operazioni» delle varie operazioni eseguite, consegnandolo, ad impiego ultimato, all’autorità che ha rilasciato la licenza.

PATENTE DI ABILITAZIONE ALL’IMPIEGO DEI GAS TOSSICI

Gli impianti che adoperano gas tossici necessitano di personale interno abilitato.

L’abilitazione viene conseguita mediante il rilascio di apposita patente il cui rilascio viene fatto in base alla presentazione di un certificato di idoneità che si ottiene sottostando ad un esame previa presentazione di apposita domanda da inoltrare al Comune o alla ASL di competenza.

La domanda di abilitazione all’utilizzo di gas tossici deve essere corredata dalla seguente documentazione:

  • Atto di nascita, dal quale risulti che il richiedente ha compiuto gli anni ventuno. Qualora non abbia compiuto tale età, ma abbia compiuto gli anni diciotto, occorre il consenso dei genitori o di chi ne fa le veci.
  • Certificato di studi elementari inferiori (alla fine della terza classe) corrispondente all’antico certificato di compimento.
  • Certificato generale del casellario giudiziario al nome del richiedente di data non anteriore a due mesi, e certificato, della stessa data, comprovante la buona condotta morale e politica.
  • Certificato di un medico militare o di un ufficiale sanitario comunale, con firma legalizzata e di data non anteriore ad un mese, dal quale risulti che il richiedente: non è affetto da malattie fisiche o psichiche e non presenta deficienze organiche di qualsiasi specie, che gli impediscano di eseguire con sicurezza le operazioni relative all’impiego dei gas tossici; non presenta segni d’intossicazione alcoolica o da sostanze stupefacenti; ha integri il senso olfattorio e la pervietà nasale; percepisce la voce afona ad almeno otto metri di distanza da ciascun orecchio; possiede il visus complessivamente non inferiore a 14/10 (tavola di Snellen), purché da un occhio non inferiore a 5/10.
  • Fotografia di data recente, firmata e applicata ad un libretto di patente in bianco.

Coloro che alle dipendenza di amministrazioni pubbliche o militari abbiano esercitato mansioni inerenti all’impiego di un gas tossico per almeno un anno ininterrottamente possono ottenere, entro due anni dalla cessazione dell’esercizio, la patente di abilitazione in esenzione alla presentazione del certificato di idoneità ma semplicemente presentando domanda e allegati ad essa connessi al Comune o alla ASL di competenza.

Gli esami per l’abilitazione all’impiego di gas tossici sono tenuti in due sessioni che vengono tenute nei mesi di aprile-maggio e di ottobre-novembre.

Durante gli esami di abilitazione i candidati dovranno dimostrare di possedere una sufficiente conoscenza e padronanza delle modalità relative alla manipolazione dei gas tossici per il cui impiego chiede la patente di abilitazione; delle modalità relative alla utilizzazione dei gas tossici medesimi; delle norme cautelative necessarie, con speciale riguardo all’impiego di maschere e di altri mezzi protettivi nonché conoscenza della normativa di riferimento.

Le suddette patenti di abilitazione dovranno essere rinnovate ogni 5 anni.

Gruppo Maurizi, con l’esperienza decennale dei suoi tecnici e professionisti può offrirti supporto per l’istruzione della pratica di autorizzazione all’impiego di gas tossici, per la predisposizione della documentazione necessaria all’ottenimento della patente di abilitazione, per la formazione specifica del personale sui temi oggetto d’esame e per la figura di Responsabile Tecnico gas tossici mediante assunzione diretta dell’incarico

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