
La legge 82/06 all’articolo 28 ha introdotto l’obbligo per tutti coloro che commercializzano zucchero – e più precisamente per tutti gli importatori, i produttori e i grossisti di saccarosio, glucosio e isoglucosio – di tenere un registro di carico e scarico dove registrare giornalmente le quantità di questi zuccheri che entrano, escono o sono utilizzati nel ciclo produttivo dell’azienda.
Tuttavia, oggi questa normativa è stata in gran parte abrogata e sostituita, da una parte dalla legge 238 del 12 dicembre 2016, dall’altra dal Decreto Legge 14 dicembre 2018 n. 135, meglio noto come decreto semplificazioni.
Come sono cambiate le cose e a chi spetta davvero istituire un registro di carico e scarico dello zucchero? Scopriamolo insieme in questo articolo.
<h2>L’introduzione del registro telematico per il carico e scarico dello zucchero</h2>
Agli albori della sua istituzione, il carico e scarico dello zucchero avveniva per mezzo di un registro cartaceo. Nell’ottica di migliorare e snellire le procedure di registrazione, il Decreto Legge 91/2014 ha stabilito le dematerializzazione e digitalizzazione del suddetto registro, introducendo un registro telematico.
Quali sono le tipologie di zucchero che i produttori e gli importatori devono annotare sul registro di carico e scarico?
La tenuta del registro di carico e scarico è obbligatoria per le seguenti tipologie di zucchero:
- saccarosio, escluso lo zucchero a velo;
- glucosio;
- miscele di glucosio e fruttosio e degli zuccheri estratti dall’uva, diversi dal mosto concentrato rettificato, anche in soluzione.
Chi è escluso dall’obbligo di tenere tale registro?
Inizialmente, l’obbligo del registro di carico e scarico degli zuccheri includeva una lunga lista di soggetti. Successivamente, il Decreto Legge 14 dicembre 2018 n. 135, ha sollevato dall’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico alcuni di essi. Nello specifico, l’obbligo permane per:
- i produttori e gli importatori in UE di una delle 4 tipologie di zucchero; a questo proposito ci sembra utile specificare che per “produttore” intendiamo il soggetto giuridico o la persona fisica che ottiene nel proprio stabilimento almeno una delle quattro tipologie di sostanze zuccherine, anche in soluzione, mentre per “importatore” deve intendersi il soggetto giuridico o la persona fisica che introduce sul territorio nazionale le sostanze zuccherine precitate, originarie/provenienti da Paesi Terzi e che non siano state già immesse in libera pratica in altro Stato membro dell’Unione europea da parte di altro operatore economico;
- gli operatori che importano le sostanze zuccherine per utilizzarle nel proprio stabilimento per la produzione di altri prodotti alimentari ad eccezione degli importatori che commercializzano (acquistano/vendono/movimentano) esclusivamente zucchero preconfezionato in bustine di peso massimo pari a 10 grammi.
Sono invece esclusi di tenuta del registro degli zuccheri:
- i grossisti;
- tutti gli utilizzatori.
In cosa può incorrere chi non si adegua nell’utilizzare il registro di carico e scarico?
La mancata attivazione del registro delle sostanze zuccherine ai sensi dell’art. 28 della legge 82/2006 è sanzionabile dall’art. 35, comma 14, della medesima legge. Se ne ricorrono le condizioni, è applicabile la diffida di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, nella Legge 11 agosto 2014, n. 116.
Esiste una soglia minima per la quale non è necessario adoperare il registro?
L’art. 28 delle legge 82/2006 non prevede limiti quantitativi per l’esonero dalla tenuta del registro di carico e scarico delle sostanze zuccherine, così come non è previsto dalle successive modifiche alla legge.
I commercianti all’ingrosso di sfarinate e paste sono tenuti ad adoperare il registro?
La tenuta obbligatoria del registro delle paste e degli sfarinati è prevista solo per le paste e sfarinati aventi requisiti difformi da quelli previsti dal DPR 187/2001. In tal caso, la produzione di tali prodotti è consentita ai sensi dell’art. 12 del medesimo DPR, quando è destinata alla diretta e successiva spedizione verso altri Paesi dell’UE o verso gli altri Paesi contraenti l’accordo sullo spazio economico europeo nonché destinata all’esportazione.
Ricordiamo che nella legge di conversione 11 febbraio 2019 n. 12 è stato eliminato l’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico degli “sfarinati e paste alimentari” (i commi 1-novies e 1-decies hanno abrogato i commi 3 e 5 dell’articolo 12 del DPR 187/2001 ed il comma 6 dell’articolo 1-bis del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nonché il DM n. 10 dell’8 gennaio 2015).


