
Alghe e insetti stanno entrando con sempre maggiore regolarità all’interno delle nostre cucine. Eppure, per quanto sembri un tema del futuro, i “nuovi alimenti” fanno parte della nostra legislazione e della nostra alimentazione da quasi trent’anni. In questo articolo vedremo cosa si intende per nuovi alimenti e quali sono le normative che li regolano.
Cosa si intende per “nuovi alimenti”?
Il 27 gennaio 1997 il termine “nuovi alimenti” è entrato a far parte del nostro vocabolario grazie al Regolamento europeo 258/97. Con questo testo, l’Unione Europea si proponeva di normare l’immissione sul mercato comunitario di nuovi prodotti e di nuovi ingredienti alimentari, con particolare riferimento a:
- prodotti e ingredienti alimentari con una struttura molecolare primaria nuova o volutamente modificata;
- prodotti e ingredienti alimentari costituiti o isolati a partire da microrganismi, funghi o alghe;
- prodotti e ingredienti alimentari costituiti da vegetali o isolati a partire da vegetali e ingredienti alimentari isolati a partire da animali, esclusi i prodotti e gli ingredienti alimentari ottenuti mediante pratiche tradizionali di moltiplicazione o di riproduzione che vantano un uso alimentare sicuro storicamente comprovato;
- prodotti e ingredienti alimentari sottoposti ad un processo di produzione non generalmente utilizzato, per i quali tale processo comporti nella composizione o nella struttura dei prodotti o degli ingredienti alimentari cambiamenti significativi del valore nutritivo, del loro metabolismo o del tenore di sostanze indesiderabili.
Tali nuovi prodotti alimentari venivano quindi denominati “nuovi alimenti” (o, in inglese, novel foods) con la precisa definizione di prodotti che non dovevano essere stati utilizzati “in misura significativa per il consumo umano nell’Unione prima del 15 maggio 1997, a prescindere dalla data di adesione all’Unione degli Stati membri”.
Le tipologie più comuni di nuovi alimenti
Tra i novel foods più diffusi nell’industria alimentare, che certamente sarà capitato anche al consumatore di sentire nominare, troviamo alghe e insetti. Queste nuove fonti di cibo attirano l’attenzione di molte aziende alimentari, poiché sono in grado di soddisfare il fabbisogno proteico giornaliero tanto quanto le proteine animali, ma a un costo notevolmente inferiore.
Sono chiare quindi le potenzialità dei novel foods soprattutto in quei Paesi dove le condizioni climatiche non consentono lo sviluppo di una fiorente industria alimentare e la popolazione risulta gravemente denutrita.
È per questo che, col passare degli anni, l’Unione Europea ha dato il via libera all’immissione sul mercato di svariati nuovi alimenti per il consumo umano. Fra questi ricordiamo alcuni insetti quali:
- il tenebrione mugnaio (Tenebrio molitor), meglio noto come tarma della farina, autorizzato dall’UE con il Regolamento 882/2021;
- le larve di verme della farina minore (Alphitobius diaperinus);
- il grillo domestico (Acheta domesticus), entrato nel mercato con il Regolamento autorizzativo 5/2023 della Commissione Europea.
I passi da compiere per ottenere l’autorizzazione
Con il Regolamento europeo 2015/2283 sono state stabilite le norme per l’immissione di nuovi alimenti sul mercato europeo, garantendo sempre la tutela della salute umana e gli interessi dei consumatori.
Il Regolamento centralizza e semplifica le precedenti procedure di autorizzazione alla commercializzazione nell’Unione Europea di nuovi alimenti e stabilisce i requisiti che i nuovi alimenti autorizzati devono avere.
I passi da compiere per ottenere l’autorizzazione sono:
- Presentazione della domanda da parte di un richiedente
- Valutazione ed emissione del parere da parte dell’Autorità (EFSA)
- Adozione di un atto di esecuzione
Con questa normativa, viene prevista la possibilità che la Commissione, per motivi di sicurezza alimentare e tenendo conto del parere dell’Autorità, possa prevedere obblighi di monitoraggio successivi all’immissione sul mercato. Tali obblighi possono comprendere, a seconda dei casi, l’identificazione dei pertinenti operatori del settore alimentare.
Il Regolamento (UE) 2022/169
Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea l’8 febbraio 2022, il Regolamento 2022/169 autorizza l’immissione sul mercato della larva gialla della farina congelata, essiccata e in polvere quale nuovo alimento.
Tale Regolamento stabilisce anche la quantità massima entro la quale il novel food può essere commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del legislatore a seconda che sia stato essiccato, congelato o ridotto in polvere.
Questo nuovo ingrediente è destinato alla produzione di:
- Pizza e piatti analoghi
- Pane e panini multicereali
- Cracker e grissini
- Barrette ai cereali
- Prodotti a base di pasta secca
- Piatti a base di pasta (esclusa la pasta secca soffiata)
- Prodotti a base di pasta secca farcita
- Premiscele (secche) per prodotti da forno
- Salse
- Patate e piatti a base di leguminose
- Siero di latte in polvere
- Prodotti sostitutivi della carne
- Minestre e insalate
- Bevande tipo birra, alcoliche miscelate e miscele per bevande alcoliche
- Prodotti a base di cioccolato
- Frutta a guscio, semi oleosi e ceci
- Prodotti congelati a base di latte fermentato
- Preparazioni di carne
La precisazione dell’EFSA
L’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) garantisce ai cittadini comunitari un costante monitoraggio della qualità di tutto quanto sia destinato al consumo umano. Proprio in virtù della tutela dei consumatori, tutti i nuovi alimenti possono essere autorizzati solamente dopo il parere positivo dell’EFSA.
La Commissione Europea, infatti, sottopone l’alimento a una rigorosa valutazione scientifica da parte dell’EFSA, che ne decreta quindi la sicurezza alimentare per il consumo umano. Come si è visto, la richiesta di autorizzazione deve essere presentata direttamente alla Commissione, attraverso un sistema online. Il produttore deve presentare già in fase di richiesta una relazione conforme alle linee guida EFSA, che deve contenere solidi dati scientifici a supporto.
Solo dopo che tutti questi passaggi vengono superati positivamente, la Commissione inserisce il nuovo alimento autorizzato nell’elenco dell’Unione (Union list).