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Regolamento/i etichettatura alimenti

By 12 Dicembre 2016Agosto 1st, 2022Sicurezza Alimentare6 min read
regolamento etichettatura alimenti

Le crescenti difficoltà di interpretazione del Reg. U.E. 1169/11, sia da parte degli Operatori del Settore Alimentare, sia da parte degli Organi di Controllo, devono fare i conti sia con la difficoltà intrinseca del Regolamento stesso, sia con la permanenza, seppur in maniera parziale, del vecchio D.Lgs. 109/92.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, a seguito di espressa richiesta fatta dall’Italia alla Commissione Europea, ha appena pubblicato le risposte fornite dalla stessa Commissione su quegli aspetti del D.Lgs. 109/92 che possano ritenersi compatibili con il Regolamento.

 

Regolamento etichettatura alimenti

 

Vediamo di seguito i punti sui quali è stato richiesto dunque il parere della Commissione:

  • Attività artigianali e collettività: il Regolamento individua chiaramente le attività denominate “collettività” che possano essere considerate come “consumatore finale”, cioè mense, ristoranti, imprese di ristorazione ecc., per le quali quindi si applica il Regolamento per intero. In poche parole, chiunque rifornisca le suddette attività dovrà considerarle come un consumatore finale a tutti gli effetti, dunque prevedere tutte le informazioni richieste dal Regolamento stesso in ambito di etichettatura. Viceversa, per tutte quelle attività considerate come artigianali (pasticcerie, pizzerie a taglio, gelaterie), le informazioni fornite loro ricadranno nell’ambito dell’Art. 8 par. 8 del Regolamento, cioè relative ai prodotti non destinati al consumatore finale. Da notare che per queste attività “artigianali” sarà comunque possibile vendere al consumatore finale per il consumo diretto, senza problemi.
  • Ragione sociale: La Commissione ha ritenuto possibile l’utilizzo della ragione sociale o del nome della società in forma abbreviata o sotto forma di acronimo, a patto che questo consente comunque una facile identificazione della stessa.
  • Vini – indicazione dei dati aziendali in caso di denominazioni protette o simili: per il Reg. C.E. 607/09, se il nome o la ragione sociale del produttore/imbottigliatore/venditore, fanno parte di una indicazione geografica protetta o di una denominazione di origine protetta, allora questi dovranno comparire in etichetta secondo modalità specifiche. Tuttavia tale accorgimento non si applicherebbe al vino fornito alle collettività (come sopra definite) e ad altre aziende in una fase antecedente la vendita al consumatore finale. La Commissione non si è espressa sull’argomento; si dà quindi per scontato che il Reg. U.E. 1169/11 abbia la precedenza.
  • Regalistica stagionale e confezioni apribili: il vecchio D.Lgs. 109/92 stabiliva, all’artr. 14, le norme per l’etichettatura di confezioni contenenti alimenti di diverso genere a loro volta etichettati. Detto articolo è stato superato dalle disposizioni del Regolamento, che non ha preso in considerazione questo aspetto, spesso legato alla cosiddetta regalistica stagionale (es. calza della befana). L’Italia ha chiesto, proprio per questi articoli particolari, una deroga. La Commissione si è espressa ritenendo come requisito soddisfacente che la confezione sia trasparente e che le informazioni sui singoli imballaggi in essa contenuti siano facilmente leggibili. In questo caso addirittura non si richiede alcuna etichettatura sull’imballaggio esterno. Alla stregua degli articoli appena citati, la Commissione ha considerato le confezioni costituite da scatole apribili (es. bottiglia di vino contenuta in una scatola). In questo caso l’importante è che il consumatore abbia a disposizione le informazioni sulla bottiglia di vino al momento dell’acquisto; di conseguenza anche in questo caso l’imballaggio esterno può non riportare alcuna informazione.
  • Distributori automatici: in questo ambito vi è un apparente contrasto tra la norma Comunitaria e il Decreto Nazionale; la Commissione si è espressa comunque escludendo che le bevande vendute tramite distributori automatici possano ricadere nell’ambito della “vendita a distanza” (Art. 14 del Regolamento). Sembra quindi che rimanga applicabile l’Art. 15 del D.Lgs. 109/92 che richiede l’indicazione della ragione sociale e indirizzo della ditta responsabile del distributore, la denominazione di vendita e l’elenco ingredienti (riteniamo con conseguente messa in evidenza di eventuali allergeni).
  • Nome generico dell’ingrediente utilizzato in denominazione di vendita: il D.Lgs. 109/92 specificava che, in denominazione di vendita, potesse essere usato il nome “comune” di un alimento, al posto del suo nome “legale” (es. biscotti al cioccolato invece di biscotti al cioccolato al latte). Il Regolamento non copre questo aspetto particolare e la Commissione ha specificato che tale aspetto debba essere discusso “caso per caso”. La regola generale da seguire è sempre quella di fornire al consumatore un’informazione che sia la più chiara possibile.
  • Ingredienti in forma concentrata o disidratata: in questo caso, la precedente applicazione della norma che prevedeva la possibilità di riportare in elenco quegli ingredienti disidratati o concentrati con la loro denominazione originaria, viene disattesa dalla Commissione che ha specificato l’impossibilità di mantenere questa opzione. Difatti gli ingredienti originariamente disidratati, una volta ricostituiti cambiano la loro natura (ed è proprio questo cambiamento che deve essere comunicato al consumatore).
  • Acqua nella produzione di aceto: in questo caso nulla cambia rispetto al precedente impianto normativo; il D.Lgs. 109/92 prevedeva la possibilità di non dichiarare l’acqua utilizzata nella produzione di aceti e lo stesso approccio è stato mantenuto dalla Commissione nell’applicare il Regolamento U.E. 1169/11. Di conseguenza è ancora possibile non dichiarare l’aceto utilizzato.
  • Origine delle carni caprine, ovine, suine e di volatili: la Commissione ha ribadito che l’obbligo di indicazione di origine obbligatoria, non si applica ai suddetti prodotti, quando venduti sfusi o preimballati su richiesta del consumatore al momento dell’acquisto o preimballati per la vendita diretta (Art. 44 del Reg. U.E. 1169/11).
  • Assunzioni di riferimento in tabella nutrizionale: le assunzioni di riferimento di un adulto medio possono essere tranquillamente riportate in tabella utilizzando sigle o abbreviazioni, a patto che sia presente un asterisco che indichi un chiaro riferimento ad un punto dell’etichetta dove l’informazione possa comparire “per esteso”.
  • Ulteriori chiarimenti in merito alla deroga dall’obbligo di dichiarazione nutrizionale: il Regolamento prevede la deroga per gli alimenti non trasformati che comprendano un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti. Viene specificato che, per quanto riguarda le operazioni che costituiscono trasformazione, si deve fare riferimento al Reg. 852/04 Art. 2 paragrafo 1. Si precisa altresì che per “categoria di ingredienti” si intendono ingredienti appartenenti alla stessa categoria merceologica (es. ortofrutticoli misti in un’insalata). Gli oli vegetali non possono beneficiare della deroga in quanto considerati prodotti trasformati.

Per quanto riguarda infine la deroga riservata agli imballaggi con superficie maggiore inferiore a 25 cm quadrati, la Commissione ha deciso di escludere dal conteggio tutte quelle parti dell’imballaggio considerate come derivanti da processi tecnologici di chiusura delle confezioni (es. zigrinatura in corrispondenza della saldatura).

  • Deroghe dall’obbligo di termine minimo di conservazione: rispetto al D.Lgs, 109/92 che prevedeva la possibilità per i prodotti di confetteria costituiti per la maggior parte di edulcoranti di omettere il T.M.C., la Commissione ha deciso di non mantenere tale possibilità perché non espressamente prevista dal Regolamento. Tuttavia è stata data facoltà all’Italia di presentare richiesta formale all’EFSA, che è l’organo deputato a prendere decisioni in tal senso.
  • Data di scadenza e condizioni di conservazione: il Regolamento prevede che le modalità di conservazione, in caso di data di scadenza, debbano seguire l’indicazione della data stessa. La Commissione si è espressa in maniera restrittiva sull’argomento, intendendo quindi la frase in senso letterale, per facilitare la comprensione dell’informazione da parte del consumatore su un argomento delicato come la deperibilità di un alimento.

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