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Relazione annuale INAIL: in quale direzione stiamo andando?

By 4 Luglio 2016Sicurezza sul Lavoro5 min read
infortunio tragitto casa lavoro res

Il 22 Giugno 2016 è stato presentato a Roma il report relativo all’andamento degli infortuni e malattie professionali per l’anno 2015.

Di seguito una tabella in cui vengono riportati i dati relativi agli ultimi 3 anni, in modo tale da poter valutare l’andamento degli infortuni e malattie professionali su un intervallo temporale più ampio.

I valori riportati nella tabella confermano che tra l’anno 2013 e l’anno 2015 c’è stata una riduzione sia nelle denunce che nel numero di infortuni riconosciuti come avvenuti sul luogo di lavoro; d’altra parte, l’andamento relativo alle denunce di malattie professionali è decisamente negativo:

si passa da 51.839 denunce nell’anno 2013 alle 59.000 circa denunce nell’anno 2015; per quanto concerne i riconoscimenti di malattie professionale l’andamento sembra in riduzione sebbene, come precedentemente detto, nel 2015 il 3% è ancora in istruttoria.

Relazione annuale infortuni INAIL tabella infortuni

Il dato positivo per eccellenza riguarda l’andamento degli infortuni sul lavoro sia relativamente alle denunce di infortunio sul lavoro sia agli infortuni accertati dall’INAIL come avvenuti effettivamente sul luogo di lavoro.

Nel 2015 sono state infatti circa 637.000 le denunce di infortunio sul lavoro registrate dall’INAIL con una riduzione circa del 4% rispetto all’anno 2014; per quanto concerne gli infortuni riconosciuti sul lavoro sono stati poco più di 416.000 ovvero con una riduzione di circa il 6,6% rispetto all’anno precedente.

Tra l’altro l’INAIL ci comunica che dei 416.000 infortuni riconosciuti circa il 18% è avvenuto “fuori” dall’azienda ovvero come infortunio in itinere o comunque con mezzo di trasporto: questo è un dato molto importante nel momento in cui un’azienda effettua l’analisi statistica degli infortuni accaduti nel proprio ambito al fine poi di individuare le misure di miglioramento o correttive volte all’individuazione della causa di infortunio sul lavoro e, quindi, all’applicazione della relativa misura di miglioramento o correttiva finalizzata alla riduzione degli infortuni sul lavoro (ex. Implementazioni incontri di formazione, sostituzione di eventuali DPI, etc).

infortunio-in-itinere

Nell’anno 2015 sono 694 gli infortuni mortali accertati sul lavoro, di cui 382 fuori dall’azienda con una riduzione di circa il 2% rispetto all’anno 2014.

D’altra parte questo dato non può ritenersi come definitivo in quanto 26 casi di infortunio sono ancora in istruttoria e, nel caso venissero accertati tutti come infortuni mortali sul luogo di lavoro, il Presidente Massimo De Felice sottolinea che la percentuale rispetto al 2014 passerebbe da -2% a +1,7%.

Dato, purtroppo, negativo riguarda invece l’andamento relativo alle malattie professionali.

Nell’anno 2015 si registrano circa 59.000 denunce di malattia professionale ovvero circa 1.600 denunce in più rispetto all’anno precedente; di tali denunce è stata riconosciuta la causa professionale a circa il 34% e, ad oggi, il 3% è ancora in istruttoria quindi si potrebbe arrivare, nella peggiore delle ipotesi al riconoscimento di circa 21.830 malattie per causa professionale.

Tra l’altro il 63% delle denunce riguarda patologie al sistema osteo muscolare.

Dalla relazione annuale INAIL cosa è possibile concludere?

Certamente il tema della tutela dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro è un tema profondamente attuale e le aziende, nel complesso, si stanno muovendo verso una maggiore tutela dei lavoratori applicando procedure e misure di prevenzione in modo tale da ridurre il più possibile il numero di infortuni sui luoghi di lavoro.

Vi è una maggiore coscienza rispetto a quelli che devono essere ad esempio i requisiti dei luoghi di lavoro, degli impianti, delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale messi in dotazione ai lavoratori secondo quanto previsto dal Testo Unico D.Lgs 81/2008 e smi.

Le aziende, soprattutto quelle in cui a fine anno si registra un numero “congruo” di infortuni sul lavoro potrebbero effettuare un’analisi statistica degli infortuni accaduti andando quindi a verificare per prima cosa l’andamento nel tempo degli infortuni stessi e poi alcuni indicatori importanti come la percentuale di  infortunio prevalente, il giorno della settimana con maggiore prevalenza di infortunio, la fascia oraria con maggiore prevalenza di infortuni, la fascia di età con maggiore prevalenza di infortuni: tutto al fine di verificare nel dettaglio le possibili cause di infortunio e cercare di applicare misure di miglioramento o correttive mirate.

Per quanto concerne il dato relativo alle denunce di malattie professionali purtroppo questo dato ci dice che i lavoratori sono esposti a rischi per la salute tali che nel tempo, purtroppo, possono portare alla manifestazione di malattie che rientrano ed in molti casi vengono riconosciute quali causate dall’attività di lavoro.

malattia-professionale

 A fronte di questi risultati ne deriva che molte organizzazioni aziendali devono ancora fare un lungo percorso al fine di migliorare la tutela dei lavoratori rispetto ai rischi lavorativi causa di danni alla salute.

 In che modo?

Implementando, ad esempio, le procedure di lavoro oppure prevedendo sempre più valutazioni di rischio di dettaglio come valutazione di esposizione a movimentazione manuale dei carichi, valutazione di esposizione a movimenti ripetitivi, valutazioni di rumore interno, valutazioni di rischio chimico.

Queste valutazioni permettono, infatti, di determinare sia il livello di rischio allo stato attuale delle condizioni di lavoro ma anche di andare, eventualmente, a prevedere, il livello di rischio “ipotetico” andando a variare variabili quali ad esempio il tempo di esposizione, i pesi movimentati, la frequenza, il numero di operatori, etc.

In caso di rischio considerevole o non irrilevante è chiaro che il datore di lavoro avrà l’obbligo di applicare tutte le misure di prevenzione finalizzate alla riduzione del rischio:

  • Dotazione di adeguati DPI secondo il rischio specifico
  • Ausiliazione (messa a disposizione ad esempio di carrelli)
  • Meccanizzazione (messa a disposizione ad esempio di carrelli elevatori, transpallet elettrici, ascensori, montacarichi,etc)
  • Sorveglianza sanitaria

Ricordiamo, infatti, che l’art. 18 comma 1 lettera a) del D.Lgs 81/2008 e smi prevede, tra gli obblighi del datore di lavoro, la nomina del medico competente nei casi previsti dalla normativa.

La nomina del medico competente risulta obbligatoria ogni qual volta dalle valutazioni di rischio e di dettaglio risulta che il lavoratore è esposto ad un rischio non accettabile.

Il protocollo sanitario redatto dal medico competente in base alla valutazione dei rischi sarà, ovviamente, specifico rispetto ai rischi lavorativi per la salute cui i lavoratori sono esposti.

E’ chiaro che, ad esempio, la possibilità da parte di un medico competente, di emettere un giudizio di idoneità con limitazione o prescrizione rappresenta, ad oggi, una forma di tutela importantissima per evitare o comunque ridurre la probabilità di malattie professionali nei lavoratori.

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