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Requisiti di stabilità e sicurezza delle sedie uso ufficio

By 13 Maggio 2019Luglio 13th, 2022Sicurezza sul Lavoro6 min read
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Sono state recentemente recepite in lingua italiana le norme UNI EN 1022:2018 e UNI EN 1335-2:2018 aventi per oggetto, rispettivamente, i requisiti di stabilità e di sicurezza delle sedie specifiche per uso ufficio.

Sono previsti degli obblighi a carico dell’azienda, e, quindi, del datore di lavoro circa le caratteristiche che devono avere le sedute da ufficio nonché, più in generale, l’intera postazione di lavoro?

La risposta è: assolutamente sì.

L’art. 174 infatti prevede che la valutazione del rischi effettuata dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 28 debba analizzare anche i posti di lavoro con particolare riguardo a:

a) ai rischi per la vista e per gli occhi;

b) ai problemi legati alla postura ed all’affaticamento fisico o mentale;

c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.

 

Il datore di lavoro dovrà, quindi, prevedere una valutazione di dettaglio in merito alla postazione di lavoro e alle condizioni ergonomiche adottando misure di prevenzione e protezione volte alla riduzione del rischio in oggetto.

I posti di lavoro dovranno, quindi, rispettare i requisiti minimi indicati nell’Allegato XXXIV.

 

E’ prevista qualche sanzione in caso di inadempienza?

Requisiti di stabilità e di sicurezza delle sedie specifiche per uso ufficio

 

Il D.Lgs 81/2008, art. 178 comma 1 lett, a) prevede, in caso di inadempienza da parte del datore di lavoro e del dirigente, l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro

Partendo proprio della seduta o come definito dal D.Lgs 81/2008 “sedile di lavoro”:

1) Deve essere stabile, permettere all’utilizzatore libertà di movimenti nonché una posizione comoda;

2) Deve avere altezza regolabile in maniera indipendente dallo schienale e dimensioni della seduta adeguate alle caratteristiche antropometriche dell’utilizzatore;

3) Lo schienale deve fornire un adeguato supporto alla regione dorso – lombare dell’utente con altezza e inclinazione regolabile;

4) Lo schienale e la seduta devono avere i bordi smussati, i materiali devono presentare un livello di permeabilità tali da non compromettere il confort dell’utente ed essere pulibili;

5) Il sedile deve essere dotato di un meccanismo girevole per facilitare i cambi di posizione e deve poter essere spostato agevolmente secondo le necessità dell’utilizzatore;

 

E per quanto concerne lo schermo, quali sono i requisiti previsti dal D.Lgs 81/2008?

1) La risoluzione deve essere tale da garantire una buona definizione, una forma chiara, una grandezza sufficiente dei caratteri e, inoltre, uno spazio adeguato tra essi;

2) L’immagine deve essere stabile; esente da farfallamento, tremolio o da altre forme di instabilità;

3) La brillanza e/o il contrasto di luminanza tra i caratteri e lo sfondo devono essere facilmente regolabili da parte dell’utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali;

4) Deve essere orientabile ed inclinabile liberamente per adeguarsi facilmente alle esigenze dell’utilizzatore;

5) Deve essere posizionato di fronte all’operatore in maniera che, anche agendo su eventuali meccanismi di regolazione, lo spigolo superiore dello schermo sia posto un pò più in basso dell’orizzontale che passa per gli occhi dell’operatore e ad una distanza degli occhi pari a circa 50-70 cm, per i posti di lavoro in cui va assunta preferenzialmente la posizione seduta.

 

Il D.Lgs 81/2008 e s.m.i. prevede qualche requisito particolare in merito all’utilizzo, estremamente diffuso, di computer portatili in ambiente di lavoro?

La risposta, anche in questo caso, è sì.

L’impiego prolungato dei computer portatili necessita della fornitura di una tastiera e di un mouse o altro dispositivo di puntamento esterni nonché di un idoneo supporto che consenta il corretto posizionamento dello schermo.

 

Quali sono le caratteristiche che devono possedere la tastiera, i dispositivi di puntamento ed il piano di lavoro secondo il D.Lgs 81/2008?

1) La tastiera deve essere separata dallo schermo e facilmente regolabile e dotata di meccanismo di variazione della pendenza onde consentire al lavoratore di assumere una posizione confortevole e tale da non provocare l’affaticamento delle braccia e delle mani;

2) Lo spazio sul piano di lavoro deve consentire un appoggio degli avambracci davanti alla tastiera nel corso della digitazione, tenendo conto delle caratteristiche antropometriche dell’operatore;

3) La tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi;

4) La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti devono agevolarne l’uso. I simboli dei tasti devono presentare sufficiente contrasto ed essere leggibili dalla normale posizione di lavoro;

5) Il mouse o qualsiasi dispositivo di puntamento in dotazione alla postazione di lavoro deve essere posto sullo stesso piano della tastiera, in posizione facilmente raggiungibile e disporre di uno spazio adeguato per il suo uso;

6) Deve avere una superficie a basso indice di riflessione, essere stabile, di dimensioni sufficienti a permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio;

7) L’altezza del piano di lavoro fissa o regolabile deve essere indicativamente compresa fra 70 e 80 cm. Lo spazio a disposizione deve permettere l’alloggiamento e il movimento degli arti inferiori, nonché l’ingresso del sedile e dei braccioli se presenti;

8) La profondità del piano di lavoro deve essere tale da assicurare una adeguata distanza visiva dallo schermo. Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo tale da ridurre al minimo i movimenti della testa e degli occhi.

 

Infine cosa prevede il D.Lgs 81/2008 in merito all’ambiente di lavoro su cui opera il videoterminalista?

  1. Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e movimenti operativi;
  2. L’illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) deve garantire un illuminamento sufficiente e un contrasto appropriato tra lo schermo e l’ambiente circostante, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell’utilizzatore;
  3. Riflessi sullo schermo, eccessivi contrasti di luminanza e abbagliamenti dell’operatore devono essere evitati disponendo la postazione di lavoro in funzione dell’ubicazione delle fonti di luce naturale e artificiale;
  4. Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro;
  5. Il rumore emesso dalle attrezzature presenti nel posto di lavoro non deve perturbare l’attenzione e la comunicazione verbale;
  6. Tutte le radiazioni, eccezion fatta per la parte visibile dello spettro elettromagnetico, devono essere ridotte a livelli trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori
  7. Le condizioni microclimatiche non devono essere causa di discomfort per i lavoratori.

 

Infine il D.Lgs 81/2008 quali sono gli obblighi in capo alla direzione aziendale nella scelta, acquisto di software da far utilizzare agli operatori?

  1. il software deve essere adeguato alla mansione da svolgere;
  2. il software deve essere di facile uso adeguato al livello di conoscenza e di esperienza dell’utilizzatore. Inoltre nessun dispositivo di controllo quantitativo o qualitativo può essere utilizzato all’insaputa dei lavoratori;
  3. il software deve essere strutturato in modo tale da fornire ai lavoratori indicazioni comprensibili sul corretto svolgimento dell’attività;
  4. i sistemi devono fornire l’informazione di un formato e ad un ritmo adeguato agli operatori;
  5. i principi dell’ergonomia devono essere applicati in particolare all’elaborazione dell’informazione da parte dell’uomo.

 

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