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Requisiti obbligatori di etichettatura dei cosmetici

By 3 Ottobre 2022Ottobre 30th, 2023Etichettatura cosmetica5 min read
worker filling container with cream in cosmetic factory min scaled

L’etichetta di un prodotto cosmetico è lo strumento attraverso il quale le informazioni sono rese disponibili al consumatore finale. Come per gli alimenti o i farmaci, anche l’etichetta di un cosmetico segue delle regole precise che sono stabilite dall’articolo 19 del Regolamento CE n. 1223/2009.

Le informazioni obbligatorie sono:

1.      Il nome o la ragione sociale e l’indirizzo completo della persona responsabile; se in etichetta vengono riportati più indirizzi, quello presso cui è tenuta ad immediata disposizione delle Autorità competenti la documentazione informativa sul prodotto deve essere scritto in evidenza.

2.      Il Paese d’origine per i prodotti cosmetici importati.

3.      Il contenuto nominale al momento del confezionamento, espresso in peso o in volume; possibili deroghe sono previste per le monodosi, per confezionamenti inferiori a 5 g o a 5 ml, e per confezionamenti unitari per i quali l’indicazione del peso non ha alcun rilievo, purché sull’imballaggio venga menzionato il numero di pezzi.

4.      La data di durata minima, cioè la data fino alla quale il prodotto cosmetico, stoccato in condizioni adeguate, continuerà a svolgere la sua funzione iniziale e, in particolare, resterà conforme ai requisiti di sicurezza. Se, dalle prove di stabilità condotte sul prodotto (anche nella sua confezione finale), emerge che la durata minima è inferiore a 30 mesi, l’indicazione sarà apposta utilizzando il simbolo  o la dicitura “Usare preferibilmente entro:” seguiti dalla data espressa con il mese e l’anno oppure con il giorno, mese e anno. Se necessario, l’indicazione è completata precisando anche le condizioni di conservazione che devono essere rispettate per garantire la durata del prodotto.

Per i prodotti con durata minima superiore a trenta mesi, l’indicazione della data di durata minima non è necessaria; per tali prodotti deve essere riportata un’indicazione relativa al periodo di tempo in cui il prodotto, una volta aperto, può essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore (period after opening – PAO). L’indicazione è apposta tramite il simbolo o l’acronimo «PAO», seguito dall’indicazione in mesi o anni. Sono oggetto di possibili deroghe all’obbligo di riportare una data di scadenza o un PAO i prodotti monodose, i prodotti confezionati in modo tale da evitare il contatto tra il cosmetico e l’ambiente circostante (es. aerosol) e i prodotti per i quali il produttore certifichi che la formula è tale da impedire qualsiasi rischio di deterioramento a seguito di apertura del contenitore.

5.      Le precauzioni particolari per l’impiego riportate negli Allegati tecnici del regolamento da III a VI, nonché eventuali indicazioni concernenti precauzioni particolari da osservare per i prodotti cosmetici di uso professionale.

6.      Il numero di lotto o il riferimento che permetta di identificare il prodotto cosmetico; in caso di mancanza di spazio il numero di lotto può essere riportato solo sull’imballaggio.

7.      La funzione del prodotto cosmetico, salvo se risulta dalla sua presentazione.

8.      L’elenco degli ingredienti, scritti secondo la denominazione contenuta nel glossario degli ingredienti (decisione 2019/701).

 

In caso di impossibilità pratica a riportare sul contenitore o sull’imballaggio esterno le precauzioni particolari per l’impiego e l’elenco degli ingredienti, queste devono essere contenute in un foglio di istruzioni, una fascetta o un cartellino allegati al prodotto cosmetico. A tali indicazioni il consumatore deve essere rinviato mediante un’indicazione abbreviata o mediante il simbolo di rinvio . Tale simbolo, quindi, non va riportato su tutte le confezioni, ma solo su quelle in cui, a causa delle ridotte dimensioni dell’imballaggio, bisogna rimandare il consumatore ad una fascetta o un cartellino e si riferisce solo ai rinvii per recuperare le informazioni relative all’elenco degli ingredienti e alle precauzioni d’impiego.

 

L’elenco degli ingredienti: indicazioni sulla compilazione

Gli ingredienti devono essere riportati in base a quanto stabilito dalla normativa europea.

Il CosIng è un database che specifica i nomi degli ingredienti cosmetici da utilizzare nell’etichettatura compilato e aggiornato dalla Commissione europea. La nomenclatura adottata è quella internazionale relativa agli ingredienti cosmetici (INCI). Qualora non sia disponibile una denominazione comune per un determinato ingrediente, va impiegato un termine contenuto in una nomenclatura generalmente riconosciuta.

L’elenco degli ingredienti è preceduto dal termine “Ingredients”. Gli ingredienti sono riportati in ordine decrescente di peso. Gli ingredienti presenti in concentrazioni inferiori all’1% possono essere elencati in ordine sparso, dopo quelli presenti in concentrazioni superiori all’1%.

Non sono considerati ingredienti:

·        le impurezze contenute nelle materie prime utilizzate;

·        le sostanze tecniche secondarie utilizzate nella miscela ma che non compaiono nella composizione del prodotto finito.

I composti odoranti e aromatizzanti e le loro materie prime sono riportati nell’elenco degli ingredienti con il termine generico di “parfum” o “aroma”. Le sostanze odoranti e aromatizzanti, che sono state definite come potenzialmente allergizzanti, sono riportate con le loro specifiche denominazioni se la loro concentrazione supera lo 0,001 % nei prodotti da non sciacquare e lo 0,01 % nei prodotti da sciacquare. Ad esempio, il benzyl alcohol oltre ad essere utilizzato come conservante è presente anche nei profumi e nelle sostanze aromatiche. Come stabilito dall’allegato III n. 45 la sua presenza deve essere indicata se è superiore ai valori sopra indicati.

I coloranti diversi da quelli destinati a colorare le zone pilifere possono essere indicati in ordine sparso dopo gli altri ingredienti cosmetici. Per i prodotti cosmetici da trucco immessi sul mercato in varie sfumature di colore, possono essere menzionati in una stessa etichetta tutti i coloranti, anche quelli diversi dai coloranti utilizzati nella gamma di colore specifica a cui l’etichetta si riferisce, a condizione di aggiungervi le parole “può contenere” o il simbolo “+/-”. Il numero CI (Colour Index) figura nell’elenco quale denominazione comune degli ingredienti per i coloranti diversi da quelli destinati a colorare le zone pilifere.

Tutti gli ingredienti presenti sotto forma di nanomateriali sono chiaramente indicati nell’elenco degli ingredienti. La dicitura “(nano)” segue la denominazione di tali ingredienti.

Le informazioni obbligatorie vanno riportate in caratteri indelebili, facilmente leggibili e visibili. I prodotti immessi in commercio in Italia devono, ovviamente, riportare le informazioni in lingua italiana; sono, comunque, ammesse etichette multilingua.

 

Dichiarazioni relative al prodotto

La norma all’art. 20 stabilisce inoltre, che in fase di etichettatura, di messa a disposizione sul mercato e di pubblicità dei prodotti cosmetici non vanno impiegati diciture, denominazioni, marchi, immagini o altri segni, figurativi o meno, che attribuiscano ai prodotti stessi caratteristiche o funzioni che non possiedono. I “claim” possono essere riportati se rispondono ai requisiti del Reg. UE 655/2013, ovvero se sono: conformi alle norme, veritieri, sostenuti da prove adeguate, onesti, corretti, chiari e comprensibili.

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