
I corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro, insieme alla sorveglianza sanitaria (ove prevista), costituiscono obblighi di legge a carico del datore di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i..
Entrambi questi adempimenti, però, la normativa prevede che possano essere svolti solo da personale qualificato e con modalità ben precise:
tali requisiti spesso, purtroppo, non vengono rispettati dalle aziende di consulenza che erogano formazione o che organizzano la sorveglianza sanitaria del personale, provocando conseguenti sanzioni alle aziende clienti in caso di controlli da parte di enti preposti.
Quali requisiti devono avere i docenti per tenere corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro?
Il Decreto Interministeriale 06.03.2013, entrato in vigore il 18.03.2014, definisce in modo estremamente preciso e secondo criteri prestabiliti, i requisiti che devono possedere i docenti formatori per i seguenti corsi di formazione per la sicurezza sul lavoro:
- Formazione generale lavoratori ai sensi dell’art. 37 D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e dall’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011;
- Formazione specifica lavoratori ai sensi dell’art. 37 D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e dall’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011;
- Formazione dirigente ai sensi dell’art. 37 D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e dall’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011;
- Formazione preposto ai sensi dell’art. 37 D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e dall’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011;
- Formazione RSPP/datore di lavoro ai sensi dell’art. 34 D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e dall’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011;
- Corso RLS – Rappresentante dei lavoratori ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 07.07.2016
Ciascun professionista per tenere i corsi di formazione dovrà, quindi:
- possedere come prerequisito il Diploma di scuola secondaria di secondo grado,
- rispettare i requisiti previsti da uno dei cinque criteri riportati all’interno del Decreto Interministeriale del 06.03.2013,
come ad esempio (criterio n. 5): “Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza, unitamente a precedente esperienza come docente, per almeno 24 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro”
Per ulteriori chiarimenti circa il curriculum vitae necessario per essere docente si rimanda direttamente all’Accordo Interministeriale in oggetto direttamente sul sito ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
I requisiti dei docenti per il corso di primo soccorso sono indicati nel DM 388/2003 secondo il quale “la formazione dei lavoratori designati è svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato”.
Nessun particolare requisito viene richiesto per tenere corsi per addetti antincendio sebbene sia piuttosto usuale la verifica da parte degli enti di controllo del curricum vitae del corpo docente.
Che cosa si intende per Organismi paritetici?
L’art. 37 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. prevede che i corsi di formazione per lavoratori e Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza debbano avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro.
Anche l’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 richiede che i corsi di formazione generale lavoratori, specifica lavoratori, dirigente e preposto vengano erogati in collaborazione con enti paritetici.
Quindi un professionista, avente i requisiti dettati dal Decreto Interministeriale del 06.03.2011, per erogare i corsi di formazione sopra riportati, deve accreditare i corsi in oggetto ad Enti paritetici ove esistenti per categoria e territorio, dove l’art. 2, comma 1 lettera ee) del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. definisce gli Enti Paritetici come:
“ organismi costituiti ad iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici (…)”.
Tutti i corsi di formazione possono essere erogati in modalità e – learning?
Assolutamente no.
Di seguito i corsi erogabili o le parti di corso erogabile mediante modalità e-learning e le relative normative di riferimento:
- Formazione generale lavoratori secondo Accordo Stato Regioni del 21.12.2011
- Formazione specifica basso rischio secondo Accordo Stato Regioni del 07.07.2016
- Formazione del preposto, solo per i punti da 1 a 5, al punto 5 dell’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011
- Formazione del dirigenti secondo Accordo Stato Regioni del 21.12.2011
- Formazione aggiornamento lavoratori secondo Accordo Stato Regioni del 21.12.2011
- Formazione aggiornamento preposto secondo Accordo Stato Regioni del 21.12.2011
- Formazione aggiornamento dirigente secondo Accordo Stato Regioni del 21.12.2011
Da quanto sopra riportato è chiaro che, affinchè un attestato di avvenuta formazione sia valido a livello di legge, e, quindi, un’azienda non corra pericolo di sanzione è sempre necessario verificare con cura i titoli del professionista o dell’azienda di consulenza a cui ci si rivolge per frequentare tali corsi.
E’ vero, infatti, che, ad esempio, la formazione tramite modalità e-learning costituisce un notevole risparmio di tempo e di costi per le aziende, d’altra parte, però, è del tutto inutile frequentare dei corsi in modalità FAD se poi la legge non lo prevede: il rischio è quello di pagare dei corsi di formazione, impiegare tempo e risorse e, soprattutto, essere, comunque, sanzionabili in fase di ispezione.
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Cosa prevede la normativa circa i titoli necessari per ricoprire il ruolo di medico competente?
I titoli necessari per lo svolgimento di incarico di medico competente sono riportati all’art. 38 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.; il medico per ricoprire tale incarico dovrà, quindi, avere una determinata specializzazione tra quelle elencate all’art. 38 come, ad esempio, la specializzazione in medicina del lavoro.
Il medico competente è tenuto, inoltre, a partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del D.Lgs 8 19 giugno 1999, n. 229 e s.m.i. ed essere iscritto nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
Nel 2015 il Ministero del lavoro ha eseguito un controllo molto dettagliato circa i requisiti ed avvenuta frequentazione dei medici competenti ai corsi di aggiornamento sopra riportati a seguito del quale c’è stata l’eliminazione dal registro nazionale di circa 6.500 medici su un totale di 10.000.
Anche in questo caso, quindi, un’azienda che si affida ad un medico competente ha l’obbligo di verificare i requisiti del medico stesso.
Se da una parte un medico competente che prenda incarichi e rilasci giudizi di idoneità senza poterlo fare sarà chiamato a rispondere del reato in oggetto, d’altra parte un’azienda pubblica e/o privata che si avvalga di un medico competente privo di requisiti, in caso di ispezione, è comunque sanzionabile.