
Il responsabile tecnico gestione rifiuti è un esperto che garantisce l’applicazione della normativa di settore e, quindi, la corretta gestione dei rifiuti. Può essere una figura interna all’azienda, come per esempio il suo rappresentante legale, o un libero professionista. L’idoneità allo svolgimento della professione è accertata con verifica iniziale e successive verifiche periodiche con cadenza quinquennale.
In generale, il responsabile tecnico rifiuti coordina l’attività degli addetti all’impresa, definisce per quanto di competenza le procedure per gestire eventuali situazioni di urgenza, incidenti o eventi imprevisti, vigila sulla corretta osservanza delle prescrizioni riportate o richiamate nei provvedimenti d’iscrizione, verifica la validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni in capo ai soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti.
Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti, cosa dice la normativa
Con decreto ministeriale n. 150/2014, è stato definito il quadro generale, successivamente integrato con altri atti. In particolare, con la deliberazione n. 1/2019 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, sono stati definiti nel dettaglio i compiti del responsabile tecnico con riferimento alle specifiche classi:
- Categoria 1,4,5 e 6 – trasporto dei rifiuti
- Categoria 1 – gestione dei centri di raccolta
- Categoria 8 – intermediazione e commercio dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi
- Categoria 9 – bonifica siti
- Categoria 10 – bonifica dei beni contenenti amianto
Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti, quali attività svolge
Trasporto dei rifiuti
La delibera elenca le seguenti attività:
- redigere e sottoscrivere l’attestazione relativa all’idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare, secondo le disposizioni contenute nella delibera n. 6 del 9 settembre 2014
- controllare e verificare la permanenza delle caratteristiche dei mezzi di trasporto risultanti dall’attestazione ed il rispetto delle modalità e delle condizioni di trasporto precisate nella medesima attestazione in relazione alle diverse tipologie di rifiuti
- definire le procedure per:
- controllare che il codice dell’EER relativo al rifiuto da trasportare sia riportato nel provvedimento di iscrizione all’Albo
- verificare, da parte dei conducenti, prima delle operazioni di carico del veicolo, il rispetto della normativa applicabile e, nei limiti di un esame visivo, la rispondenza dei rifiuti da trasportare alle indicazioni del produttore/detentore
- eseguire correttamente, ove previsto, le operazioni di carico, scarico e trasbordo dei rifiuti da trasportare
- garantire la sicurezza del carico durante il trasporto dei rifiuti
- garantire la presenza, a bordo dei mezzi di trasporto, dei documenti e delle attrezzature di sicurezza che devono accompagnare il trasporto dei rifiuti
- garantire ai conducenti adeguata formazione e informazione, se del caso anche tramite linee guida, sul corretto svolgimento delle attività di trasporto dei rifiuti con particolare riferimento alla sensibilizzazione ai rischi connessi al trasporto dei rifiuti, alla verifica della rispondenza di cui ai punti 1 e 2 e sulla normativa applicabile
- garantire ai conducenti ed agli addetti all’impresa adeguata formazione sulla corretta compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico della documentazione che accompagna i rifiuti (formulari di identificazione dei rifiuti di cui all’articolo 193 del decreto legislativo n. 152/2006 e, ove prevista, documentazione riguardante il trasporto delle merci pericolose o specifiche tipologie di rifiuti o le spedizioni transfrontaliere di rifiuti)
- coordinare l’attività dei conducenti nel caso di difformità del carico dei rifiuti da trasportare o delle modalità di confinamento, etichettatura o imballaggio riscontrate in fase di carico o scarico o per la fase di trasporto o nel caso di incidente o eventi imprevisti
Gestione dei centri di raccolta
Il responsabile tecnico:
- attesta e garantisce la formazione e l’addestramento del personale addetti ai centri di raccolta secondo le modalità previste dalla delibera n. 2 del 20 luglio 2009
- verifica che i centri di raccolta siano allestiti e gestiti in conformità alle disposizioni di cui al decreto 8 aprile 2008, come modificato dal decreto 13 maggio 2019
Intermediazione e commercio dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi
Con riferimento alla categoria 8, sono definite le seguenti attività:
- garantire adeguata formazione agli addetti dell’impresa sulla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico e sulla documentazione che accompagna i rifiuti (formulari di identificazione dei rifiuti di cui all’articolo 193 del decreto legislativo n. 152/2006 e, ove prevista, documentazione riguardante il trasporto delle merci pericolose o specifiche tipologie di rifiuti o le spedizioni transfrontaliere di rifiuti)
- verificare la validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni in capo ai soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti oggetto delle attività di intermediazione e commercio
Bonifica di siti
I compiti del responsabile tecnico sono i seguenti:
- produrre, congiuntamente al legale rappresentante dell’impresa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale siano indicate le tipologie e il valore di acquisto delle attrezzature minime, la disponibilità in capo all’impresa e lo stato di conservazione delle stesse, ai sensi delle disposizioni di cui alla delibera n. 5 del 12 dicembre 2001 e alla delibera n. 2 dell’11 maggio 2005
- qualora l’impresa dimostri la disponibilità di attrezzature minime non ricomprese nell’elenco di cui all’allegato A alla deliberazione n. 5 del 12 dicembre 2011, produrre una relazione, a firma congiunta con il legale rappresentante, dalla quale risulti l’effettivo utilizzo delle stesse in relazione agli specifici interventi di bonifica che si intendono eseguire
- verifica il mantenimento dell’idoneità delle attrezzature utilizzate dall’impresa e che l’organizzazione dell’impresa sia conforme alle norme vigenti di settore
Bonifica di beni contenenti amianto
Il responsabile tecnico:
- produce, congiuntamente al legale rappresentante dell’impresa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale siano indicate le tipologie e il valore di acquisto delle attrezzature minime, la disponibilità in capo all’impresa e lo stato di conservazione delle stesse, ai sensi delle disposizioni di cui alla delibera n. 1 del 30 marzo 2004
- verifica il mantenimento dell’idoneità delle attrezzature utilizzate dalle imprese e che l’organizzazione dell’impresa sia conforme alle norme vigenti di settore