
Il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) è un documento che certifica la sussistenza di tutti i requisiti di sicurezza antincendio e, quindi, il rispetto della legge.
La procedura varia in base al tipo di attività: il decreto del Presidente della Repubblica N. 151/2011 classifica le attività in base al rischio incendio come A, B, C. La classificazione dipende dalle caratteristiche dei locali, dai materiali trattati e dal numero di persone all’interno.
Rinnovo CPI, Certificato Prevenzioni Incendi: le categorie
Per esempio, i depositi o rivendite di liquidi infiammabili, combustibili e lubrificanti di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m3, sono classificati in:
- Categoria A: Liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m3 a 9 m3
- Categoria B: Liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m3 a 50 m3
- Categoria C: Liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva superiore a 50 m3
Il rilascio del CPI
Per le attività classificate come A e B, il Certificato Prevenzione Incendi è rilasciato al momento della presentazione della SCIA e, per il rispetto delle prescrizioni, sono previsti sopralluoghi a campione da parte dei vigili del fuoco.
Per le attività di categoria C, ovvero quelle che presentano il rischio maggiore, il CPI è rilasciato dopo sopralluogo. Per tutte le categorie di attività è obbligatorio dimostrare l’attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio. Il CPI ha una durata quinquennale, entro la data di scadenza è necessario presentare l’attestazione periodica di conformità antincendio prevista dall’art. 5 del d.P.R. 151/2011, che consiste in una dichiarazione attestante l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio.
Rinnovo CPI, come funziona
I responsabili delle attività di categoria A, B e C sono tenuti ad inviare l’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio. La periodicità dell’Attestazione di rinnovo è di 5 anni per tutte le attività ad esclusione delle attività numero. 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77, per le quali è di 10 anni presumendo la conservazione nel tempo delle caratteristiche costruttive e funzionali originarie e ininfluenti le modificazioni esterne.