
Lo scorso 8 Settembre 2017 il Consiglio dei Ministri ha pubblicato il proprio comunicato stampa n. 43 nel quale, tra le altre iniziative, ha segnalato l’avviamento dell’esame preliminare del cosiddetto “Decreto sanzioni” o più precisamente Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011.
Questo decreto si aggiunge alle ultime novità del 2017, in materia di etichettatura relative a origine della pasta e del riso, ed è destinato a far parlar di sé ancor prima di vedere la luce in Gazzetta Ufficiale (per ora quindi esiste solo in forma di bozza in attesa di approvazione definitiva).
Da più parti infatti, si punta il dito contro l’approccio che il nostro Governo ha voluto adottare nel valutare l’ambito in cui inquadrare la disciplina sanzionatoria.
Le sanzioni sono state trattate come semplici sanzioni amministrative, senza tenere in considerazione aspetti legati alla tutela della salute del consumatore.
Difatti ci si interroga su almeno due aspetti dell’etichettatura degli alimenti che, uscendo dall’ambito puramente amministrativo, sarebbero a buon diritto includibili nell’ambito della tutela della salute:
- La scadenza,
- L’indicazione degli allergeni.
Verrà infatti punita la vendita di alimenti la cui data di scadenza risulti superata (sembra che manchi ancora invece un qualsiasi riferimento al superamento del “termine minimo di conservazione” che rimane quindi in un limbo che, siamo, sicuri, porterà a diverse interpretazioni in fase di verifica).
Lo stesso Reg. U.E. 1169/11 ci ricorda però che un alimento “è considerato a rischio successivamente alla data di scadenza”, ma questo sembra cadere in secondo piano rispetto alla semplice infrazione “documentale”.
Per quanto riguarda gli allergeni, l’aspetto legato alla salute del consumatore è altrettanto, se non più evidente, dato che la mancata o errata indicazione in etichetta di sostanze causanti allergie, può comportare rischi anche piuttosto elevati per il consumatore.
Le sanzioni sono state inquadrate in diverse “fasce” in base alla loro gravità, con un minimo di € 150,00 e un massimo di € 150.000,00.
Rimaniamo comunque in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della versione definitiva per poter valutare poi l’effettiva efficacia dei provvedimenti adottati.