
Ieri, 8 Febbraio 2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 231 del 15 Dicembre 2017 “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011…”
Tale Decreto entrerà in vigore a partire dal prossimo 09/05/2018.
Analizziamo quindi il testo del Decreto nella sua interezza; difatti oltre a costituire un mero elenco di violazioni e relativi importi, questo ci presenta una serie di spunti interessanti.
Gli Articoli del Regolamento
Iniziamo dall’Art. 1 “Campo di applicazione”, nel quale si ribadisce la permanente validità del regime sanzionatorio attualmente previsto dal Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 (Codice del consumo) .
Viene poi menzionata la presenza, all’interno del Decreto, di integrazioni relative allo stesso Regolamento 1169/11, sotto forma delle modalità di indicazione del lotto e relative sanzioni. Tali disposizioni si inquadrano nel Capo VI del Regolamento 1169/11, denominato “Disposizioni Nazionali” per il quale i singoli Stati Membri possono adottare disposizioni su materie non specificamente armonizzate dal Regolamento stesso
Passando all’Art. 2 “Definizioni”, viene fornita la definizione di soggetto responsabile, cioè l’operatore del settore alimentare con il cui nome o con la cui ragione sociale il prodotto è commercializzato. Si precisa che soggetto responsabile è anche l’operatore del settore alimentare il cui nome o la cui ragione sociale siano riportati in un marchio depositato o registrato.
L’Art. 3 “Violazione delle pratiche leali di informazione di cui all’Art. 7 del regolamento, presenta una generica sanzione variabile da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 24.000. Tale sanzione si applica, appunto per le pratiche commerciali sleali, che spesso sono sottovalutate e che riepiloghiamo di seguito:
Articolo 7
Pratiche leali d’informazione
- Le informazioni sugli alimenti non inducono in errore, in particolare:
- a) per quanto riguarda le caratteristiche dell’alimento e, in particolare, la natura, l’identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d’origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione;
- b) attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede;
- c) suggerendo che l’alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche, in particolare evidenziando in modo esplicito la presenza o l’assenza di determinati ingredienti e/o sostanze nutritive;
- d) suggerendo, tramite l’aspetto, la descrizione o le illustrazioni, la presenza di un particolare alimento o di un ingrediente, mentre di fatto un componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento è stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente.
- Le informazioni sugli alimenti sono precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore.
- Fatte salve le deroghe previste dalla legislazione dell’Unione in materia di acque minerali naturali e alimenti destinati a un particolare utilizzo nutrizionale, le informazioni sugli alimenti non attribuiscono a tali prodotti la proprietà di prevenire, trattare o guarire una malattia umana, né fanno riferimento a tali proprietà.
- I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche:
- a) alla pubblicità;
- b) alla presentazione degli alimenti, in particolare forma, aspetto o imballaggio, materiale d’imballaggio utilizzato, modo in cui sono disposti o contesto nel quale sono esposti.
L’Art. 4 “Violazione degli obblighi informativi da parte degli operatori del settore alimentare di cui all’articolo 8 del regolamento, introduce le sanzioni relative alla responsabilità ed in particolare:
- L’operatore, diverso dal soggetto responsabile (quindi ad esempio chi commercializza nel proprio esercizio un alimenti etichettato da altri) che fornisce alimenti dei quali conosce o presume la non conformità alle disposizioni del regolamento, è punito con la sanzione da € 500 a € 4.000
- L’operatore che modifica le informazioni che accompagnano un alimento, è punito con la sanzione da € 2.000 a € 16.000
- L’operatore che non assicura la correttezza delle informazioni trasmesse ad altri operatori è punito con la sanzione da € 1.000 a € 8.000. Tale sanzione si applica tanto a chi commercializza alimenti preimballati e non preimballati
L’Art. 5 “Violazione degli obblighi relativi all’apposizione delle indicazioni obbligatorie di cui all’art 9, paragrafo 1, art. 10 paragrafo 1 e allegato III del regolamento, presenta la prima dimostrazione di come l’attenzione del legislatore sia concentrata in particolare sugli allergeni. Se infatti la mancata apposizione delle altre informazioni obbligatorie comporta una sanzione da € 3.000 a € 24.000, quella relativa alla mancata apposizione delle indicazioni relative alla presenza di allergeni vanno da € 5.000 a € 40.000. Il Decreto specifica che la sanzione non è applicabile se l’operatore, accortosi dell’errore di etichettatura, abbia avviato la procedura di ritiro dal mercato prima dell’accertamento da parte dell’Autorità Competente.
Interessante è il comma 3. dell’articolo, che punisce l’apposizione in etichetta del solo nome e indirizzo del produttore/confezionatore quando l’alimento venga invece commercializzato da un diverso soggetto responsabile. Anche in questo caso la sanzione va da € 3.000 a € 24.000.
L’art. 6 “Violazione degli obblighi relativi alle modalità di espressione, posizionamento, e presentazione delle indicazioni obbligatorie di cui all’art. 9, paragrafi 2 e 3 e agli art. 12 e 13 e all’allegato IV del regolamento, copre appunto tutte le violazioni relative alle modalità con le quali le indicazioni sono fornite ed in particolare:
- L’espressione delle informazioni solo con parole enumeri e, in aggiunta, con simboli
- Il posizionamento delle informazioni
- Le dimensioni dei caratteri
Per la violazione delle suddette disposizione è prevista una sanzione variabile tra € 1.000 e € 8.000
L’art. 7 “Violazione delle disposizioni relative alla vendita a distanza di cui all’art 14 del regolamento, non specifica nulla di particolare se non l’importo della sanzione, variabile tra € 1.000 e € 8.000.
A partire dall’Art. 8 “Violazioni in materia di denominazione dell’alimento di cui all’articolo 17, 18 paragrafo 2 e allegato VI del regolamento” si inizia a parlare di sanzioni su indicazioni specifiche. Senza entrare troppo nel dettaglio, qui la sanzione più rilevante è la prima che viene presentata, relativa alle modalità di indicazione della denominazione e alla sua non sovrapponibilità con nomi di fantasia, marchi di fabbrica o denominazioni protette. Per tali violazioni la sanzione varia da € 2.000 a € 16.000, con la riduzione, in caso di errori o omissioni formali, da € 500 a € 4.000
Per tutte le indicazioni accessorie, contemplate dall’Allegato VI del regolamento (i vari termini quali “irradiato” “decongelato” o altri descrittivi dello stato del prodotto) la violazione delle disposizioni prevede una sanzione da € 1.000 a € 8.000
Le suddette sanzioni si applicano anche in caso di denominazione applicabile ai singoli ingredienti presenti all’interno dell’elenco ingredienti.
Il successivo Art. 9 “Violazione in materia di elenco degli ingredienti di cui all’articolo 18 paragrafi 1 e 3 e allegato VII del regolamento, ricalca la stessa struttura del precedente articolo, con una sanzione elevata (da € 2.000 a € 16.000) per mancata osservanza delle disposizioni relative alle modalità di indicazione dell’elenco ingredienti, ridotta in caso di errori o omissioni formali (da € 500 a € 4.000). Come sopra, la violazione delle indicazioni accessorie di cui all’Allegato VII (“disposizioni relative all’indicazione degli ingredienti in ordine decrescente di peso” e “ingredienti designati con la denominazione di una categoria”) è sanzionata con una somma da € 1.000 a € 8.000.
Nell’Art. 10 “Violazioni in materia di requisiti nell’indicazione degli allergeni di cui all’Art. 21 e allegato II del regolamento”, senza indicazioni particolari, viene sanzionata la non corretta indicazione degli allergeni, relativamente alle modalità di indicazione. Qui la sanzione varia tra € 2.000 e € 16.000.
Il Decreto scorre veloce anche nel successivo Art. 11 “Violazione in materia di indicazione quantitativa degli ingredienti… e in materia di quantità netta”. La violazione delle suddette disposizione comporta una sanzione variabile tra € 1.000 e € 8.000.
Passando all’Art. 12 “Violazioni in materia di termine minimo di conservazione, data di scadenza e data di congelamento di cui all’Art. 24 e allegato X del regolamento”, troviamo alcune note interessanti, tra le quali la distinzione di sanzione a seconda della durabilità del prodotto:
- Per alimenti che presentano un termine minimo di conservazione, sanzione tra € 1.000 e € 8.000
- Per alimenti che presentano una data di scadenza o di congelamento, sanzione tra € 2.000 e € 16.000
Da notare che tali sanzioni si riferiscono solamente alla non idonea indicazione di tali diciture, mentre una sanzione a parte è riservata in caso si mettano in vendita alimenti la cui data di scadenza risulti superata. In questo caso la sanzione, a carico di chi vende l’alimento, è compresa tra € 5.000 e € 40.000. Sottolineiamo quindi che nessuna sanzione è prevista per gli alimenti che presentino una data di preferibile consumo superata!
L’Art. 13 “Violazione in materia di indicazione del paese di origine o luogo di provenienza di cui all’Art. 26 e relativi atti di esecuzione e allegato XI del regolamento, torna ad essere piuttosto lineare (sanzione da € 2.000 a € 16.000 ridotta in caso di errori o omissioni formali tra € 500 e € 4.000). Da notare che i vari decreti di origine attualmente previsti dalla normativa nazionale che, pur prendendo spunto dal Regolamento U.E. 1169/11, fanno ancora riferimento al D.Lgs. 109/92 per quanto riguarda il regime sanzionatorio, faranno d’ora in avanti riferimento al presente decreto, stante l’abrogazione dell’appena citato D.Lgs. 109/92.
Una breve citazione dell’Art. 14 “Violazione in materia di titolo alcolometrico di cui all’articolo 28 e allegato XII del regolamento” per il quale sono previste sanzioni da € 500 a € 4.000 per il quale non ci sono appunti particolari.
Stesso discorso per l’Art. 15 “Violazione in materia di dichiarazioni nutrizionali di cui agli articoli da 30 a 35 e allegati XIII, XIV e XV del regolamento, per il quale le violazioni sono comprese tra € 2.000 e € 16.000.
Per completare il quadro delle sanzioni relative agli articoli del Regolamento U.E. 1169/11, chiudiamo con l’Art. 16 “Violazioni in materia di informazioni volontarie di cui all’articolo 36 del regolamento”. Qualora le informazioni obbligatorie siano fornite su base volontaria (ad esempio indicando la scadenza su un prodotto che ne sia esentato), le sanzioni faranno riferimento al corrispondente articolo del Decreto Legislativo 231/17.
La successiva lettura ci porta ad analizzare la parte del Decreto che si riferisce all’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento U.E. 1169/11.
L’Art. 17 “Diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare…” definisce il lotto o partita come “una unità di vendita prodotta, fabbricata o confezionata in circostanze sostanzialmente identiche” e ribadisce che i prodotti alimentari non possono essere posti in vendita senza lotto. L’indicazione del lotto deve essere preceduta dalla lettera “L”, a meno che non sia riportato in modo da essere ben distinto dalle altre indicazioni.
L’indicazione del lotto non è tuttavia richiesta in alcuni casi , tra i quali i più significativi:
- Quando il termine minimo di conservazione o la data di scadenza figurino almeno con l’indicazione del giorno e del mese
- Per i prodotti alimentari non preimballati
- Per le confezioni il cui lato più grande abbia una superficie inferiore a 10 cm2
L’omissione dell’indicazione del lotto comporta una sanzione da € 3.000 a € 24.000, mentre una indicazione difforme dai requisiti previsti dal Regolamento, una sanzione da € 1.000 a € 8.000.
L’Art 18 “Distributori automatici” prevede che, sui distributori automatici vengano riportate, per ciascun prodotto, le informazioni relative a denominazione dell’alimento, elenco ingredienti e sostanze allergeniche oltre al marchio/ragione sociale e sede dell’impresa che gestisce l’impianto. La sanzione per la violazione per quanto sopra disposto va da € 1.000 a € 8.000, salvo in caso di violazione relativa agli allergeni par la quale la sanzione sale tra € 5.000 e 40.000.
L’Art. 19 “vendita di prodotti non preimballati”, si occupa di tutti quegli alimenti offerti al consumatore senza preimballaggio. Per tali alimenti, le informazioni per i consumatori devono essere poste su un cartello applicato ai rispettivi recipienti che li contengono, oppure devono essere fornite con altro mezzo equivalente, anche digitale. La condizione è che i mezzi con i quali si sceglie di fornire le informazioni siano comunque facilmente accessibili e riconoscibili.
Le indicazioni che devono essere fornite al consumatore sono:
- Denominazione dell’alimento
- Elenco ingredienti (salvo i casi di esenzione), compresa l’indicazione degli allergeni
- Le modalità di conservazione per i prodotti rapidamente deperibili
- La data di scadenza per le paste fresche (con ripieno e non)
Le violazioni relative alle modalità di indicazione sono variabili tra € 1.000 e € 8.000 salvo nl caso di violazione dell’indicazione degli allergeni, per la quale la sanzione varia tra € 3.000 e € 24.000.
L’unica Autorità Competente abilitata ad irrogare sanzioni è il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi del Mi.P.A.A.F.
Se le violazioni sono compiute da imprese che rispondono ai parametri della “microimpresa”, la sanzione è ridotta fino ad un terzo.
Da una prima analisi risulta evidente l’inasprimento delle sanzioni; il vecchio D.Lgs. 109/92 prevedeva sanzioni tra un minimo di € 600 e un massimo di € 18.000, mentre la sanzione massima di questo nuovo regime sanzionatorio è più che raddoppiata.
Resta da vedere come si evolverà la giurisprudenza, laddove si vengano a creare dei possibili “buchi” interpretativi, che dovranno necessariamente passare al vaglio delle Autorità.
Tabelle riassuntive delle sanzioni
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 “Legge di delegazione europea 2015”.