Schede di sicurezza, nuova normativa e regime sanzionatorio
Dal 20 Giugno 2010 è in vigore il Regolamento (UE) 453/2010 che apporta modifiche sostanziali a quanto previsto a suo tempo dal Regolamento 1907/2006 (REACH) in merito alle modalità e ai criteri per la stesura delle schede di sicurezza.
Dette modifiche hanno lo scopo di facilitare al meglio la supply chain e gli scambi internazionali di chemicals, in condizioni di massima sicurezza e secondo i nuovi criteri armonizzati di classificazione ed etichettatura dettati dal Regolamento 1272/2008 (CLP). Alla luce di quanto già stabilito da REACH, la redazione delle nuove schede dovrà tenere conto, nei casi previsti (sostanze a più alto rischio oppure prodotte/importate sul territorio UE in grandi quantitativi) anche dei dati delle informazioni contenute nei CSR (Chemical Safety Report), nonché degli eventuali scenari di esposizione elaborati dai fornitori del chemical sulla base degli usi identificati loro comunicati dagli utilizzatori a valle.
Obiettivo unico dei tre atti normativi è quello di far si che la triplice azione di classificazione, etichettatura, e schede dati di sicurezza venga esercitata al meglio sui DU, attraverso la stretta interazione delle componenti del sistema armonizzato su scala mondiale noto come GHS.
Scadenze per le schede di sicurezza:
In tale ottica la norma indica le date di sostituzione dell’allegato II di REACH relativo a “COMPILAZIONE DELLE SDS” stabilendo che questo: “ è sostituito dall’allegato I al Reg. 453/2010 a partire dal 1.12.2010, e dall’allegato II al medesimo a partire dall’ 1.06.2015.
Tale previsione comporta che:
- Fino al 01.12.2010, i fornitori di sostanze e miscele a più componenti possono fornire SDS redatte conformemente all’attuale Allegato II del Regolamento REACH, pur potendo se lo desiderano applicare l’Allegato I del Regolamento N. 453/2010.
- Dopo il 01.12.2010, i fornitori di sostanze e miscele, dovranno obbligatoriamente fornire SDS redatte in conformità all’Allegato I del Regolamento N. 453/2010 a meno delle specifiche deroghe previste dal Reg. CLP
- Dopo il 01.06.2015 i fornitori di sostanze e miscele, dovranno obbligatoriamente fornire SDS redatte in conformità all’Allegato II del Regolamento N. 453/2010, a meno delle specifiche deroghe previste dal Reg. CLP.
Fermo restando l’obbligo già in essere di aggiornare in ogni caso e tempestivamente la SDS non appena si rendano disponibili nuove informazioni che possono ripercuotersi sulle valutazione/gestione del rischio o allorché sia stata rilasciata o rifiutata un’autorizzazione, o allorché sia stata imposta una restrizione all’uso:
- per le sostanze immesse sul mercato prima del 1.12.2010, e per le quali non sussiste l’obbligo di dover essere rietichettate e reimballate in conformità al Reg. CLP, non è necessario sostituire la SDS con una scheda redatta conformemente all’ allegato I del reg. 453/2010 prima del 1.12.2012.
- per le miscele a più componenti immesse sul mercato prima del 1.06.2015, per le quali non vale l’obbligo di dover essere rietichettate e reimballate secondo il CLP, non è necessario sostituire la SDS con una scheda redatta conformemente all’all. II del regolamento 453/2010 prima del 1.06.2017.
- le SDS per le miscele a più componenti fornite ai DU almeno una volta prima del 1.12.2010 possono continuare ad essere utilizzate e non è necessario che siano conformi alle prescrizioni dell’ allegato I del Reg. 453/2010 fino al 30.11.2012.
Il regime sanzionatorio:
Da sottolineare in tale scenario il severo regime sanzionatorio previsto dalla norma di settore, il quale stabilisce, in sintesi, sanzioni pecuniarie:
– Da 10.000 a 60.000 € per mancata fornitura
– Da 10.000 a 60.000 € per mancato aggiornamento (in casi specifici relativi ad autorizzazioni o restrizioni all’uso, nuovi rischi)
– Da 3.000 a 18.000 € per mancato aggiornamento dei dati
– Da 3.000 a 18.000 € mancata fornitura in lingua italiana
– Da 10.000 a 60.000 € per omissione degli scenari di esposizione