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SCIA: guida all’apertura di un’attività

By 27 Luglio 2016Luglio 27th, 2022Sicurezza Alimentare5 min read
scia apertura attivita

Cos’è la SCIA e come va presentata?

La Scia è la segnalazione certificata d’inizio di un’attività imprenditoriale, commerciale e artigianale.

La SCIA deve essere presentata prima dell’inizio (o della modifica, sospensione, ripresa, cessazione) dell’attività;

la sua presentazione avvenuta in modo corretto e completo accompagnata dalla ricevuta di avvenuto deposito emessa dal SUAP, costituisce titolo necessario per intraprendere l’esercizio dell’attività e/o modificarla.

In base alle nuove regole stabilite dal DPR 160/2010, la SCIA composta dalla modulistica e dai relativi allegati deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, e quindi non può più essere presentata in forma cartacea allo sportello Suap.

Con la modifica dell’art. 19 della L. 241/1990, l’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.

scia-commerciale-per-aprire-un-attività-inaugurazione

 

La SCIA è una dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà che attesta il rispetto di requisiti e di prescrizioni di norme.

Essa è sottoscritta ai sensi del DPR 445/2000 ed il sottoscrittore deve essere consapevole delle responsabilità, anche penali, che si assume in caso di false dichiarazioni.

La documentazione da allegare per la presentazione della Scia varia da comune a comune, e varia anche a seconda del tipo di attività da intraprendere.

Per esercitare attività commerciale nel settore alimentare è necessario presentare, contestualmente alla SCIA, anche la Notifica sanitaria alla ASL competente per territorio, comunque sempre per il tramite del SUAP.

Cosa fondamentale da sapere, è che i locali oggetto della richiesta devono rispettare i requisiti edilizi stabiliti dalla norma, pertanto i locali devono essere in possesso dell’agibilità con destinazione d’uso per gli usi richiesti.

E’ importante sottolineare che ogni pubblica amministrazione destinataria di una SCIA deve accertare, entro 60 giorni dal ricevimento, il possesso e la veridicità dei requisiti dichiarati, adottando, in caso negativo, i dovuti provvedimenti per richiedere la conformazione dell’attività oppure, qualora ciò non sia possibile, vietare la prosecuzione dell’attività e sanzionare, se necessario, l’imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci.

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Come aprire un ristorante a Roma?

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono regolamentate dalla Legge della Regione Lazio n. 21/2006, dal Regolamento Regionale 19 Gennaio 2009, n. 1, adottato con Deliberazione del  Consiglio Comunale n. 35/2010.

Per svolgere l’attività di somministrazione di alimenti e bevande è necessario presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.).

 Il Regolamento di Roma Capitale stabilisce, per la presentazione della S.C.I.A., la presenza di requisiti strutturali che afferiscono ai locali in cui viene svolta l’attività e che interessano sia la superficie destinata alla somministrazione che quella destinata ai servizi, con particolare riguardo agli spazi dedicati alla manipolazione degli alimenti.

Inoltre devono essere rispettati determinati criteri di qualità ai quali è attribuito uno specifico punteggio, riconducibili alla professionalità del titolare dell’attività e degli addetti al servizio di somministrazione (criteri n 1 – 2), alle caratteristiche del locale (criteri n. 3 – 10), alla qualità del servizio offerto (criteri n. 11 – 15).

Per ognuno dei criteri di qualità è stato previsto un differente punteggio (40, 30, 20, 15, 10, 5,  punti) secondo il grado di rilevanza dell’indicatore.

Data la somma totale dei punteggi pari a 200, per aprire un nuovo esercizio di somministrazione, fatto salva la sussistenza dei requisiti strutturali, deve essere garantito il rispetto di un punteggio minimo che varia a seconda della ZONA di appartenenza A, B o C.

In particolare:

  • nella ZONA A, per lo più coincidente con la Città Storica, il punteggio minimo da conseguire è 170;
  • nella ZONA B, per lo più coincidente con la Città Consolidata,il punteggio minimo da conseguire è  155;
  • nella ZONA C, per lo più coincidente con la Città da Ristrutturare e con la Città della Trasformazione, il punteggio minimo da conseguire è 120.

Di seguito la tabella dei punteggi che vengono assegnati:

 

tabella punteggi SCIA per aprire attività commerciale

 

I locali adibiti alla preparazione devono rispettare i requisiti previsti dalla Asl, sia sulle caratteristiche strutturali che accessorie.

Per le attività di che prevedono la cottura di cibo, il locale di preparazione (cucina) deve avere una grandezza minima di 16 mq, deve essere presente un magazzino per le materie prime, i bagni del personale devono essere provvisti di antibagno con la presenza del lavamani.

Inoltre il titolare o preposto deve possedere i requisiti morali e professionali per svolgere l’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Di seguito una lista di documentazione da presentare e autorizzazioni da richiedere:

  • Planimetria del locale firmata digitalmente dal tecnico e dal legale rappresentante della società con la descrizione dei locali e delle attrezzature presenti e l’indicazione delle superfici dei locali oggetto di Scia.
  • Asseverazione del tecnico sugli aspetti edilizi firmata digitalmente e dal legale rappresentante della società
  • Certificato prevenzione incendi sé soggetta.
  • Se in presenza di locali interrati dove si svolge attività lavorativa, serve l’autorizzazione in deroga rilasciata dalla Asl competente
  • Iscrizione alla tariffa rifiuti (AMA)
  • Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per attività in deroga, domanda da presentare alla Città Metropolitana di Roma capitale
  • Titolare o Preposto: requisiti e documenti per attività di somministrazione (ex REC)
  • DIA Sanitaria (compreso pagamento di € 50,00 per diritti istruttoria ASL)
  • Pagamento diritti di istruttoria comune di Roma € 350,00

Cosa che non tutti sanno, che ai sensi dell’art.29, comma 2), del T.U. n. 504/95 sono tenuti a presentare la denuncia di esercizio di vendita ed a munirsi della licenza di vendita di prodotti alcolici coloro che effettuano la somministrazione di bevande aperti al pubblico nonché negli spacci interni, nelle mense aziendali e in altri locali non aperti al pubblico, in quanto esercenti attività di vendita.

A tale incombenza sono sottoposti anche gli esercenti, a scopo di vendita, di deposito di vino, di birra e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra ed i commercianti all’ingrosso di tali prodotti.

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