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Segnalazione inizio attività: scattate le nuove regole, chi non le sa rischia di fermarsi

By 3 Settembre 2015Luglio 26th, 2022Sicurezza Alimentare3 min read
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Dal 28 agosto scorso cambiano le regole sulla Scia (Segnalazione inizio attività) con l’entrata in vigore della nuova Legge 124/15, articolo 6 che ne modifica la normativa.

Per l’esecuzione di interventi, compresi quelli connessi all’attuazione del piano casa, frazionamenti e accorpamenti di unità immobiliari (Sblocca Italia, legge 164/14), contenimento dei consumi energetici, manutenzioni straordinarie, realizzazione di posti auto, eliminazione di barriere architettoniche, contenimento di inquinamento acustico, attuazione di sicurezza statica, bonifica dell’amianto, attivazione di pannelli solari, collocazione di condizionatori d’aria, affinché si possa beneficiare delle detrazioni fiscali vanno rispettare le nuove regole sulla segnalazione inizio attività.

La legge 124 di agosto 2015 ha introdotto due principi fondamentali: quello di elasticità da parte della pubblica amministrazione e di autotutela con la fissazione di un termine massimo per annullare una Scia illegittima.

Attenzione: se la Scia non è conforme l’attività è sospesa in attesa della regolarizzazione

Il primo principio riguarda il tentativo di conciliazione affinché una procedura non completamente regolare sia “conformata”, ossia l’interessato di deve adeguare a quanto previsto dall’amministrazione.

Prima di adottare un diniego, e quindi bloccare un’attività e perdere i benefici fiscali in caso di attività non legittima, l’amministrazione deve dare la possibilità all’interessato di conformarsi indicando le modifiche da apportare. La richiesta di “conformazione” è inviata al cittadino entro 60 giorni (da eseguire nei successivi 30 giorni); superata tale scadenza, il soggetto interessato può contare sul consolidarsi della Scia ottenuta dal Comune.

Prima era possibile conformare la Scia proseguendo l’attività, da ora invece l’attività deve essere fermata in attesa della regolarizzazione della Scia

Annullamento della Segnalazione inizio attività entro 18 mesi e con obbligo di motivazione dell’amministrazione

Il secondo principio riguarda l’autotutela. L’amministrazione ha un termine massimo di 18 mesi per annullare una Scia illegittimamente ottenuta. Entro questo termine massimo l’amministrazione può annullare la Segnalazione inizio attività con una motivazione adeguata (articolo 21 nonies, Legge 241/90, modificato nel 2015).

Passati 18 mesi dalla data della segnalazione, l’amministrazione perde qualsiasi potere di intervenire a meno che non risultino utilizzate documentazioni non veritiere (risultanti tali da sentenze penali passate in giudicato).

La nuova legge sulla Scia si applica alle domande presentate dal 28 agosto 2015

In caso di annullamento o nel caso in cui il Tar annulli la Scia su ricorso di un terzo (articolo 19, comma 6 ter della Legge 241, modificato nel 2015), opera l’articolo 38 del Dpr 380/01 e cioè l’intervento è soggetto alla sola sanzione pecuniaria nei casi in cui la riduzione in pristino non sia possibile. Dall’agosto 2015, quindi, assume rilievo particolare la posizione dei vicini o dei contro interessati al titolo edilizio, e il cittadino dovrà seguire le indicazioni suggerite dalla magistratura.

E’ opportuno dunque prima dell’avvio della nuova attività contattare gli eventuali titolari di interessi confligenti in modo da evitare successive contestazioni.

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