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Nuove disposizioni per produttori di alimenti di origine animale

By 4 Ottobre 2011Sicurezza Alimentare, Varie2 min read

Scatta il conto alla rovescia per i produttori di alimenti di origine animale per mettersi in regola con le nuove disposizioni UE.

Lo scorso 20 settembre è stato pubblicato sulla G.U.U.E. n. L242 il Regolamento UE n. 931/2011 relativo ai requisiti di rintracciabilità fissati dal Reg. CE 178/2002 per gli alimenti di origine animale. Il nuovo regolamento in sostanza stabilisce le informazioni che un produttore deve fornire sia all’autorità competente che al suo cliente.

L’entrata in vigore è prevista per il 10 ottobre, ma si applicherà dal 1°luglio 2012.

Le crisi alimentari passate hanno dimostrato che non sempre la documentazione degli alimenti è stata sufficiente a risalire all’origine degli alimenti sospetti. Da ora ci sarà una rapida e piena rintracciabilità affinché i controllori abbiano le informazioni necessarie a garantire l’adeguatezza dei sistemi di individuazione delle manipolazioni o magazzinaggio degli alimenti, in particolare di quelli di origine animale.

Con questo nuovo regolamento si prevede che gli operatori del settore alimentare che producono alimenti di origine animale (esclusi i prodotti contenenti alimenti di origine vegetale e i prodotti trasformati), garantiscano che siano messe a disposizione, dell’operatore del settore alimentare al quale gli alimenti vengono forniti e dell’autorità competente, le seguenti informazioni:

  1. descrizione dettagliata degli alimenti
  2. il volume o la quantità degli alimenti
  3. il nome o l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare che ha spedito gli alimenti
  4. il nome e l’indirizzo del destinatario (proprietario) se diverso dall’operatore del settore alimentare che ha spedito gli alimenti
  5. il nome e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare al quale gli alimenti sono stati spediti
  6. il nome e l’indirizzo del destinatario (proprietario) se diverso dall’operatore del settore alimentare al quale gli alimenti sono stati spediti
  7. un riferimento di identificazione del lotto o della partita, se necessario
  8. la data di spedizione

Il regolamento prevede che sia a discrezione del fornitore il modulo adeguato in cui vanno fornite le informazioni, a condizione che siano chiaramente e inequivocabilmente disponibili e consultabili per l’operatore del settore alimentare al quale sono forniti.

L’operatore del settore alimentare ha infatti l’obbligo di fornire senza ritardi le informazioni riportate sopra, qualora le autorità competenti ne facciano richiesta.

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