
Gli alimenti di origine animale prodotti all’interno dell’Unione Europea devono rispondere ai requisiti fissati dal Regolamento UE n. 931/2011 relativo ai requisiti di rintracciabilità. Tale normativa, entrata in vigore il 10 ottobre 2011, stabilisce le informazioni che un produttore deve fornire sia all’autorità competente che al suo cliente.
Per aiutare le aziende a orientarsi nelle disposizioni previste da questa legge, in questo articolo analizziamo quali sono le informazioni da fornire per gli alimenti di origine animale e come applicare al meglio la normativa.
Le disposizioni per i produttori di alimenti di origine animale
Le crisi alimentari, nel corso degli anni, hanno dimostrato che non sempre la documentazione degli alimenti è stata sufficiente a risalire alla loro origine per individuare ingredienti sospetti. Da qui l’esigenza di un Regolamento che garantisca una rapida e piena rintracciabilità, affinché i controllori abbiano le informazioni necessarie a garantire l’adeguatezza dei sistemi di individuazione delle manipolazioni o magazzinaggio degli alimenti, in particolare di quelli di origine animale.
Le informazioni da fornire con il Regolamento
Con il Regolamento UE n. 931/2011 si prevede che gli operatori del settore alimentare che producono alimenti di origine animale (esclusi i prodotti contenenti alimenti di origine vegetale e i prodotti trasformati, come vedremo più avanti), garantiscano che siano messe a disposizione, dell’operatore del settore alimentare al quale gli alimenti vengono forniti e dell’autorità competente, le seguenti informazioni:
- descrizione dettagliata degli alimenti;
- il volume o la quantità degli alimenti;
- il nome o l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare che ha spedito gli alimenti;
- il nome e l’indirizzo del destinatario (proprietario) se diverso dall’operatore del settore alimentare che ha spedito gli alimenti;
- il nome e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare al quale gli alimenti sono stati spediti;
- il nome e l’indirizzo del destinatario (proprietario) se diverso dall’operatore del settore alimentare al quale gli alimenti sono stati spediti;
- un riferimento di identificazione del lotto o della partita, se necessario;
- la data di spedizione.
Il regolamento prevede che sia a discrezione del fornitore il modulo adeguato in cui vanno fornite le informazioni, a condizione che siano chiaramente e inequivocabilmente disponibili e consultabili per l’operatore del settore alimentare al quale sono forniti. L’operatore del settore alimentare ha infatti l’obbligo di fornire senza ritardi le informazioni riportate sopra, qualora le autorità competenti ne facciano richiesta.
Quali alimenti di origine animale rientrano nella rintracciabilità?
Queste regole si applicano a tutti gli alimenti di origine animale definiti “prodotti trasformati” e “non trasformati”, come previsto dall’articolo 2, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 852/2004, e cioè:
“prodotti non trasformati”: prodotti alimentari non sottoposti a trattamento, compresi prodotti che siano stati divisi, separati, sezionati, affettati, disossati, tritati, scuoiati, frantumati, tagliati, puliti, rifilati, decorticati, macinati, refrigerati, congelati, surgelati o scongelati;
“prodotti trasformati”: prodotti alimentari ottenuti dalla trasformazione di prodotti non trasformati. Tali prodotti possono contenere ingredienti necessari alla loro lavorazione o per conferire loro caratteristiche specifiche.
Qual è la differenza fra tracciabilità e rintracciabilità di un prodotto?
Con tracciabilità ci riferiamo a un processo mirato a tenere traccia di tutti gli elementi in ingresso che vanno a creare, modificare o trasformare un prodotto alimentare. Invece, per rintracciabilità si intende il meccanismo che percorre all’indietro la catena di produzione del prodotto alimentare, al fine di ricercare un preciso evento o un’azione, che magari possono averne alterato la qualità e la sicurezza.
In quale caso tale Regolamento non si applica?
Il Regolamento UE n. 931/2011 non si applica agli alimenti contenenti prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale.
Cosa si intende esattamente per “data di produzione“?
Per “data di produzione”, a seconda dell’alimento di origine animale, si intende:
- La data di macellazione per le carcasse, le mezzene e i quarti di carcasse la data di uccisione, per la selvaggina;
- La data di raccolta o di pesca per i prodotti ittici;
- La data di trasformazione, taglio, tritatura, preparazione, a seconda dei casi, per qualsiasi altro alimento di origine animale.
Le sanzioni per i trasgressori ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. 190/2006
In caso di violazione degli obblighi nei confronti dell’operatore che non incidono sul confezionamento, sull’etichettatura, sulla sicurezza o sull’integrità dell’alimento sono previste le seguenti sanzioni:
Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi svolgenti attività di vendita al dettaglio o distribuzione di alimenti o mangimi, che non incidono sulla sicurezza o integrità dell’alimento o del mangime, i quali non avviano procedure, nei limiti della propria attività, per il ritiro dal mercato di prodotti di cui siano a conoscenza che non sono conformi ai requisiti di sicurezza, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a tremila euro.


20 Comments