Arriva la semplificazione dei modelli sulla sicurezza nei cantieri che committenti e imprese del settore dell’edilizia sono obbligati a compilare.
Il decreto interministeriale del 9 settembre 2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.212 del 12 settembre 2014) riporta in allegato i 4 modelli semplificati utili alla redazione dei documenti sulla sicurezza sul lavoro: Piano operativo di sicurezza (POS); Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC); Fascicolo dell’opera (FO); Piano di sicurezza sostitutivo (PSS).
Datori lavoro imprese affidatarie ed esecutrici, coordinatori, appaltatori e concessionari cui compete l’obbligo dell’elaborazione dei documenti sulla sicurezza possono utilizzare tali modelli, ferma restando l’integrale applicazione delle disposizione del Titolo IV del T.U. Sicurezza. I Ministeri del Lavoro, Infrastrutture e Salute hanno 24 mesi per monitorare l’applicazione dei modelli ed eventualmente revisionarne i contenuti.
A proposito del modello semplificato per il Pos, la sua redazione – avverte la premessa – “deve essere improntata ai criteri di semplicità, brevità e in modo da garantire
a) la completezza e
b) l’idoneità quale strumento di pianificazione degli interventi di prevenzione in cantiere, l’indicazione di misure di protezione e dei dispositivi di prevenzioni individuali (Dpi), le procedure per l’attuazione delle misure di realizzazione ed i ruoli che vi devono provvedere”.
Nei modelli semplificati i campi che committenti e datori di lavoro devono compilare in realtà non sono pochi. Si va dai dati identificativi dell’impresa edile, dell’organizzazione del servizio di pronto soccorso ed evacuazione dei lavoratori, a tabelle dettagliate sui livelli di esposizione al rumore, fino al numero e le qualifiche dei lavoratori nei cantieri e per ognuno l’informazione, la formazione e l’addestramento ricevuti, con indicazioni sulle misure di prevenzione dai rischi.
L’uso di questi modelli semplificati non è obbligatorio ma fornisce un utile metodo standardizzato per la redazione dei documenti evitando così di incorrere in sanzioni in caso di incompletezza dei dati o non rispondenza a quanto previsto dalla legge.