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SICUREZZA: I NUOVI OBBLIGHI PER I DATORI DI LAVORO SECONDO LA LEGGE EUROPEA

By 24 Novembre 2014Luglio 26th, 2022Sicurezza sul Lavoro, Varie3 min read

In arrivo importanti novità per la sicurezza sui luoghi di lavoro e sulle modalità di effettuazione della valutazione dei rischi in caso di costituzione di nuova impresa e di modifiche significative del processo produttivo o dell’organizzazione di lavoro.

Le innovazioni sono contenute nella Legge 161/2014“Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013-bis”(pubblicata sul supplemento n.83 della Gazzetta Ufficiale 261) entrata in vigore il 25 novembre 2014.

Per il datore di lavoro si prevede l’obbligo, anche in caso di costituzione di nuova impresa, di adempiere a specifici obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori attraverso idonea documentazione, e ancora l’obbligo, anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, di evidenziare immediatamente, con idonea documentazione, l’aggiornamento delle misure di prevenzione. Si prevede per il datore di lavoro l’obbligo di dare immediata comunicazione della documentazione al rappresentante del lavoratori per la sicurezza (Rls) il quale accede su richiesta alla stessa.

Nello specifico la disposizione, contenuta all’art.13 della legge 161/2014, è volta a risolvere la procedura di infrazione n. 2010/4227 (per il non corretto recepimento degli articoli 5 e 9 della Direttiva n.391 del 1989 sulla sicurezza sul lavoro) apportando alcune modifiche al Testo Unico Sicurezza (Decreto legislativo n.81/2008).

Tali modifiche riguardano gli art. 26 e 28 del T.U. al fine di anticipare l’analisi e programmazione delle misure di sicurezza, rispetto al termine di redazione del documento di valutazione rischi che resta fissato a «entro 90 giorni». In pratica, gli articoli si arricchiscono di due nuove norme ai sensi delle quali in caso di costituzione di nuova impresa e in caso di rielaborazione della valutazione rischi, il datore di lavoro «deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) ed f), e al comma 3» (dell’art. 28) ovvero dell’aggiornamento delle misure di prevenzione (per la rielaborazione valutazione rischi), «e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

La rielaborazione della valutazione rischi è necessaria in caso di significative modifiche al processo produttivo, all’organizzazione del lavoro, all’evoluzione tecnica dei processi o a seguito d’infortuni di particolarmente rilevanza

Il provvedimento inoltre estende ai dirigenti le procedure di mobilità e licenziamento di cui alla legge n. 223/1991.

 

Gli obblighi da osservare:

–       Indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione dei rischi

–       Programma delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza

–       Individuazione delle procedure e dei ruoli per attuare le misure da realizzare

–       Indicazione nominativi Rspp, Rsl e medico competente

–       Individuazione mansioni a rischi specifici

 

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