Sicurezza nei luoghi di lavoro: gli adempimenti
Il Consiglio dei ministri ha confermato l’obbligo di attuazione entro il 16 Maggio di alcuni degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008.
Nello specifico a partire dal 16 Maggio 2009 le aziende dovranno adempiere a:
- L’obbligo di applicazione della data certa sul Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
- L’obbligo di valutazione dei rischi da stress-lavoro correlato
- Il divieto di visite mediche preassuntive
Sono stati invece rinviati:
- Al 16 Agosto 2009 l’obbligo di comunicazione all’INAIL del nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
- A 6 mesi dall’adozione del decreto di realizzazione del SINP (Servizio Informativo Nazionale per la Prevenzione) l’obbligo di comunicazione all’INAIL degli infortuni che comportino un’assenza dal lavoro di almeno 1 giorno ma inferiore a 3 giorni, escluso quello dell’evento.
Sicurezza nei luoghi di lavoro: gli obblighi dei datori di lavoro:
- Effettuare la valutazione dei rischi e redigere il DVR (corredato di data certa) ovvero autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi per aziende fino a 10 dipendenti
- Inserire nel DVR la valutazione dei rischi da stress-lavoro correlato
- Elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), in caso di affidamento di lavori all’interno dell’azienda
- Designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), interno od esterno o coincidente con la figura del Datore di Lavoro (in quest’ultimo caso è necessario che il datore di lavoro frequenti un corso formativo specifico di durata non inferiore alle 16 ore)
- Designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione, lotta antincendio e primo soccorso e far frequentare loro specifici corsi formativi i cui contenuti ed il numero minimo di ore di frequenza sono stabiliti per legge
- Nominare il medico competente per effettuare la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto, con divieto assoluto di effettuare visite mediche preassuntive
- Fornire ai lavoratori gli adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
- Predisporre un libretto sanitario sul rischio personale di ciascun lavoratore
- Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori
- Consultare e rendere partecipe il RLS (ove eletto o designato) delle attività inerenti la sicurezza
- Comunicare annualmente all’INAIL il nominativo del RLS
- Adottare le adeguate misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione
- Aggiornare le misure di prevenzione e protezione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi aziendali e al grado di evoluzione della tecnica in materia di prevenzione e protezione