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SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: GLI ULTIMI ADEMPIMENTI

By 26 Maggio 2009Sicurezza sul Lavoro, Varie2 min read

Sicurezza nei luoghi di lavoro: gli adempimenti

Il Consiglio dei ministri ha confermato l’obbligo di attuazione entro il 16 Maggio di alcuni degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008.

Nello specifico a partire dal 16 Maggio 2009 le aziende dovranno adempiere a:

  • L’obbligo di applicazione della data certa sul Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
  • L’obbligo di valutazione dei rischi da stress-lavoro correlato
  • Il divieto di visite mediche preassuntive

Sono stati invece rinviati:

  • Al 16 Agosto 2009 l’obbligo di comunicazione all’INAIL del nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
  • A 6 mesi dall’adozione del decreto di realizzazione del SINP (Servizio Informativo Nazionale per la Prevenzione) l’obbligo di comunicazione all’INAIL degli infortuni che comportino un’assenza dal lavoro di almeno 1 giorno ma inferiore a 3 giorni, escluso quello dell’evento.

Sicurezza nei luoghi di lavoro: gli obblighi dei datori di lavoro:

  1. Effettuare la valutazione dei rischi e redigere il DVR (corredato di data certa) ovvero autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi per aziende fino a 10 dipendenti
  2. Inserire nel DVR la valutazione dei rischi da stress-lavoro correlato
  3. Elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), in caso di affidamento di lavori all’interno dell’azienda
  4. Designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), interno od esterno o coincidente con la figura del Datore di Lavoro (in quest’ultimo caso è necessario che il datore di lavoro frequenti un corso formativo specifico di durata non inferiore alle 16 ore)
  5. Designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione, lotta antincendio e primo soccorso e far frequentare loro specifici corsi formativi i cui contenuti ed il numero minimo di ore di frequenza sono stabiliti per legge
  6. Nominare il medico competente per effettuare la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto, con divieto assoluto di effettuare visite mediche preassuntive
  7. Fornire ai lavoratori gli adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
  8. Predisporre un libretto sanitario sul rischio personale di ciascun lavoratore
  9. Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori
  10. Consultare e rendere partecipe il RLS (ove eletto o designato) delle attività inerenti la sicurezza
  11. Comunicare annualmente all’INAIL il nominativo del RLS
  12. Adottare le adeguate misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione
  13. Aggiornare le misure di prevenzione e protezione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi aziendali e al grado di evoluzione della tecnica in materia di prevenzione e protezione

 

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