
È stato pubblicato il D.M. 21 agosto 2019, n. 127, entrato in vigore il 14 novembre di quest’anno, in materia di tutela della salute e della sicurezza nell’ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle strutture del Ministero dell’interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/10/30/19G00133/SG
Il regolamento vuole garantire la sicurezza in questi ambiti che per le esigenze connesse al servizio espletato e alle peculiarità organizzative necessitano di evidenti specifiche.
Entrando nel dettaglio, le funzioni di Datore di Lavoro possono essere svolte da:
- Dirigenti;
- Funzionari
Nel D.lgs. 81/08 il dirigente ha la responsabilità di attuare le direttive del datore di lavoro e organizzare l’attività, vigilando su di essa, ma non va a valutare i rischi; in questo caso avrà poteri di gestione dell’ufficio, inclusi quelli di organizzazione del lavoro ma possiederà anche autonoma valutazione del rischio.
Il funzionario allo stesso modo, non avente qualifica dirigenziale ma nei casi in cui sia preposto a un ufficio avente autonomia gestionale avrà le suddette responsabilità.
Il datore di lavoro istituisce e organizza il servizio di prevenzione e protezione, avvalendosi in via esclusiva di personale dell’amministrazione in possesso di requisiti professionali di cui all’art. 32 del D.lgs. 81/08.
Gli addetti e il responsabile del servizio devono disporre di mezzi e di tempi adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati.
Ove sia necessario valutare la possibile incidenza sui lavoratori di specifici fattori di rischio e non si disponga di risorse adeguate, ci si può avvalere di personale tecnico esterno, che effettui indagini analitiche e di dettaglio attraverso strumentario dedicato e che vada a migliorare il servizio di prevenzione e protezione.
L’attività di vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è demandata all’ufficio di vigilanza presso l’ufficio centrale ispettivo del Dipartimento di pubblica sicurezza, per gli uffici centrali e periferici della polizia di stato e per le strutture centrali del ministero dell’interno mentre per i vigili del fuoco, l’ufficio di vigilanza presso l’ufficio centrale ispettivo del dipartimento.
Ovviamente il personale incaricato non può svolgere attività di vigilanza nelle strutture dove presta servizio.
Per il corpo di polizia nonché per le strutture del ministero dell’interno, e per il corpo nazionale dei vigili del fuoco, la sorveglianza sanitaria è svolta dai medici competenti interni ma nel caso in cui, ai fini della sorveglianza sanitaria, il medico competente richieda accertamenti clinici e strumentali che non è possibile effettuare con personale e mezzi dell’amministrazione, tali accertamenti sono eseguiti, anche mediante apposite convenzioni con enti pubblici e privati accreditati operanti in ambito sanitario, con oneri a carico del datore di lavoro.
Il datore di lavoro deve inoltre assicurare l’informazione, la formazione, e l’addestramento come previsto dal D.lgs. 81/08;
Il dirigente datore di lavoro che riceve i materiali in assegnazione è responsabile del controllo della documentazione tecnica e della funzionalità dei mezzi e materiali, nonché della corretta informazione e formazione del personale in merito all’utilizzo e al corretto impiego delle attrezzature.
L’informazione e l’attività formativa di base è attuata sui contenuti dei percorsi formativi previsti dal decreto e devono essere trattati i concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, sulla base dei rischi riferiti alla mansione.
Tra le figure da formare è presente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – RLS che deve seguire un corso di formazione della durata minima di 32 ore.
Rispetto alla valutazione dei rischi i dirigenti che provvedono all’individuazione delle disposizioni tecniche hanno l’obbligo di individuare e comunicare ai datori di lavoro destinatari finali le seguenti informazioni:
- La natura, la tipologia e le caratteristiche costruttive dei materiali e dei loro componenti;
- I rischi per la salute e la sicurezza del personale, in conseguenza del loro utilizzo;
- Le misure tecniche da adottare per ridurre o contenere i rischi per la salute.
Le valutazioni riguardanti particolari rilievi, misurazioni, indagini analitiche, verifiche tecniche ma anche accertamenti clinici e strumentali, e soprattutto attività di formazione, possono essere fornite dalla nostra struttura che si avvale di tecnici altamente specializzati e settorializzati nel settore sicurezza sul lavoro.