
L’incolumità dei propri dipendenti è da annoverarsi tra gli aspetti più importanti che il Datore di lavoro deve tenere in considerazione, sia per non incorrere in sanzioni sia per la serenità stessa del lavoratore nell’espletamento della propria attività.
Il Decreto Legislativo 81 del 2008, relativamente alle attrezzature da lavoro, parla chiaro: non è infatti sufficiente acquistare delle attrezzature a norma ed installarle correttamente, ma occorre anche formare il lavoratore che ne fa uso.
Dopo questa prima fase formativa segue quella di vigilanza sia sul corretto utilizzo dell’attrezzatura che sulla manutenzione della stessa,
effettuata in conformità delle istruzioni fornite dal produttore/costruttore.
Purtroppo però, nella realtà lavorativa, si verificano ancora degli incidenti sul lavoro – anche gravi – dovuti a mancanze da parte del datore di lavoro.
Ne è un esempio la recente vicenda che ha visto un lavoratore infortunarsi a causa di una caduta da un carrello mobile sprovvisto di dispositivi di sicurezza.
La sentenza emanata dalla Corte di Appello di Brescia, Sentenza Corte di Cassazione 12 ottobre 2018, n.46431 intima la responsabilità di tale infortunio proprio al datore di lavoro.
Di fatto il Datore di lavoro viene ritenuto inadempiente all’art. 71, comma 4 del D.Lgs. 81/08, relativo alle attrezzature di lavoro, per non avere preso le misure necessarie affinché il carrello di servizio della fossa venisse utilizzato in conformità alle istruzioni d’uso del costruttore ed in particolare affinché venisse utilizzato da un operatore esperto con idonee cinture di sicurezza per salire ed operare sulla passerella mobile (…).
Si evince, quindi, l’importanza ricoperta dal manuale d’uso nella formazione dei lavoratori come strumento didattico, nonché come fondamentale strumento di supporto durante l’ordinario utilizzo, spesso trascurato o del tutto assente sul posto di lavoro.