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Sicurezza sul lavoro nel settore alberghiero | Parte 2

By 18 Aprile 2017Luglio 26th, 2022Sicurezza sul Lavoro8 min read
sicurezza negli alberghi gestione rischi e adempimenti

Partendo da un recentissimo fatto di cronaca, ovvero la chiusura, nella Capitale, di tre strutture alberghiere da parte delle autorità competenti, a causa, secondo quanto riportato dalle fonti, di precarie condizioni igieniche e assenza di autorizzazioni, riprendiamo quelli che sono i principali obblighi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro nelle aziende turistico ricettive.

Già qualche settimana fa un nostro articolo ha voluto indicare i principali rischi lavorativi cui gli addetti sono esposti e le relative metodologie da applicare per effettuare una corretta analisi del rischio, nonché le autorizzazioni maggiormente diffuse e necessarie nel settore alberghiero.

Tra queste, appunto, il Certificato Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco, il cui mancato riscontro sembra essere stata, infatti, una delle cause per le quali gli enti di controllo hanno predisposto la chiusura di alcuni alberghi nella città di Roma.

Quali altri adempimenti possono interessare una struttura alberghiera?

Certamente la formazione delle diverse figure all’interno dell’organizzazione aziendale, ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e dell’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011, costituisce uno degli obblighi a cui la direzione aziendale non si può sottrarre.

In particolare, in una struttura alberghiera si dovranno prevedere i seguenti corsi di formazione:

  • RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: l’incarico di RSPP potrà essere svolto direttamente dal datore di lavoro, previa frequentazione al relativo corso di formazione, solo in strutture alberghiere che contano al proprio interno un massimo di 200 lavoratori (Allegato II D.Lgs 81/2008 e s.m.i.); superati i 200 lavoratori vige l’obbligo di nominare un RSPP “esterno” che abbia i requisiti di legge per lo svolgimento di tale incarico;
  • Formazione generale di tutti i lavoratori della durata di 4 ore;
  • Formazione specifica di tutti i lavoratori; la struttura alberghiera è classificata, in base al Codice Ateco aziendale, come un’azienda a basso rischio e come tale sono previste 4 ore di formazione specifica per gli addetti. D’altra parte ricordiamo, anche sulla base del nuovo Accordo Stato Regioni del 07.07.2016, che il rischio lavorativo dipende dall’attività effettivamente svolta dai singoli lavoratori e, quindi, per una struttura turistico ricettiva, non si può escludere una formazione specifica di maggior dettaglio e durata in ore per figure quali ad esempio gli addetti alla manutenzione ove presenti;
  • Formazione degli addetti antincendio: il corso avrà una durata variabile in base al livello di rischio cui è classificata l’azienda. Piccole strutture alberghiere con un numero di posti letto inferiore a 25 sono aziende a basso rischio incendio e, quindi, gli addetti nominati dovranno frequentare un corso di 4 ore ai sensi del DM 10.03.1998. Gli alberghi con un numero di posti letto compreso tra 25 e 200 sono catalogati essere a medio rischio incendio e quindi gli addetti avranno l’obbligo di frequentare un corso della durata di 8 ore tra teoria e pratica; gli alberghi con oltre 200 posti letto sono, da normativa classificati come aziende ad elevato rischio incendio e gli addetti saranno tenuti a frequentare un corso di 16 ore sempre distinto in una parte di teoria ed una parte di pratica. Negli alberghi ove è presente un numero di posti letto superiore a 100 vige l’obbligo di conseguimento di idoneità tecnica direttamente al Comando dei Vigili del Fuoco;
  • Formazione primo soccorso: le strutture alberghiere di solito sono classificate essere di Gruppo B ai sensi del DM 388/2003 e, quindi, gli addetti nominati dovranno frequentare corso di primo soccorso della durata di 12 ore di cui otto di teoria e quattro di pratica;
  • Dirigenti e preposti: ove presenti dovranno frequentare un corso di formazione della durata, rispettivamente, di 16 ed 8 ore; si tratta di figure maggiormente diffuse in aziende di grandi dimensioni dove, ovviamente, la direzione aziendale necessita di un supporto e, quindi, si avvale di figure intermedie con poteri, rispettivamente, di attuazione e supervisione come definite dallo stesso Testo Unico D.Lgs 81/2008 e smi;
  • RLS – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: si tratta della figura che deve essere eletta dai lavoratori quale loro Rappresentante per le questioni inerenti la sicurezza sul lavoro di fronte alla direzione aziendale; questi deve frequentare un corso iniziale della durata di almeno 32 ore. In aziende con oltre i 200 lavoratori vige l’obbligo di eleggere almeno 3 Rappresentanti. Inoltre, molto probabilmente, nelle strutture alberghiere di grandi dimensioni, gli RLS avranno l’obbligo anche di costante aggiornamento in quanto la normativa prevede un aggiornamento annuale di almeno 4 ore in aziende con un numero di lavoratori compreso tra 15 e 50 ed un aggiornamento annuale di almeno 8 ore in aziende con un numero di lavoratori superiore a 50.

La formazione dei lavoratori rappresenta una delle misure di prevenzione e protezione più importanti e maggiormente richieste dagli enti di controllo.

In caso di inadempienza, negli ultimi anni, le sanzioni a carico del datore di lavoro si sono inasprite sempre di più in funzione del numero di addetti non formati e, quindi, ad esempio, se la violazione è riferita a un numero di lavoratori superiore a dieci è previsto arresto da sei mesi ad un anno e ammenda da 3.954,60 a 17.097,60 euro.

Il datore di lavoro se da una parte ha l’obbligo di informare e formare i propri lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro e circa i rischi specifici cui sono esposti da un’altra parte deve, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad un’ impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, fornire loro dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività ai sensi dell’art. 26 del D.lgs 81/2008 e s.m.i.

Negli alberghi, soprattutto quelli di grandi dimensioni, è tipica la presenza contemporanea di numerose ditte esterne e/o cooperative oltre di tutti i vari fornitori che possono entrare all’interno dell’azienda stessa.

La direzione aziendale ha come primo obbligo quello di verificarne sempre l’idoneità tecnico professionale ai sensi dell’allegato XVII del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. mediante la verifica documentale di seguito riportata:

  1. Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
  2. Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui al D.M. 24 ottobre 2007;
  3. Documento di Valutazione dei Rischi di cui all’art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
  4. Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D.lgs 81/2008 e s.m.i.

Il Committente è, infatti, responsabile ultimo di tutti coloro che entrano e/o svolgono attività in ambito aziendale e questo principio è stato ribadito da una recentissima Sentenza di Cassazione del 1 marzo 2017, n. 10014 in base alla quale il Committente è stato condannato proprio per non aver effettuato la verifica di idoneità tecnico professionale in oggetto.

Dopo aver preso visione dei documenti richiesti sarà obbligo della Committenza dare informazioni circa i rischi specifici esistenti.

Nel caso in cui ci sia attività contemporanea e nello stesso ambiente di lavoro tra i lavoratori della Committenza ed addetti di ditte terze la Committenza, quindi in questo caso la struttura alberghiera, avrà l’obbligo di redigere il DUVRI – Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza ed organizzare una riunione di coordinamento.

Infine, ma non per importanza, un altro obbligo del datore di lavoro è la nomina del medico competente e la sorveglianza sanitaria secondo i rischi specifici cui i lavoratori sono esposti.

Ad oggi, con la crescita esponenziale sia delle denunce che dei riconoscimenti di malattie professionali da parte dell’INAIL ai lavoratori, la sorveglianza sanitaria costituisce, da un lato la misura di prevenzione per eccellenza volta a prevenire malattie professionali negli addetti, dall’altro lo strumento attraverso il quale la direzione aziendale può, in caso di verifiche da parte di enti di controllo, dimostrare di aver tenuto sotto controllo le condizioni di salute dei lavoratori adibendoli solo a mansioni o carichi di lavoro che potessero essere effettivamente svolti senza creare danni a livello di salute o aggravare eventuali condizioni patologiche preesistenti.

Un rischio a livello di salute che nelle strutture turistico ricettive merita di essere menzionato è il lavoro notturno.

Secondo la normativa vigente il lavoratore notturno è colui il quale svolge per almeno 80 giornate lavorative annue un orario di lavoro di almeno tre ore nell’intervallo compreso tra le 24:00 e le 05:00 di mattina (a meno di indicazioni diverse date dal contratto collettivo di riferimento).

Individuare i lavoratori notturni è molto importante per due motivi:

  1. Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria per rischio specifico di lavoro notturno;
  2. I lavoratori notturni che rientrano in condizioni particolari non sono obbligati a prestare lavoro notturno ed, in particolare:

– La lavoratrice madre di un figlio di età < 3 anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa

– La lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età < 12 anni

– La lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 104/92

E’ chiaro, quindi, che se un lavoratore di trovasse in una condizione di cui al punto 2 avrebbe il diritto di richiedere lo spostamento ad orario non notturno.

Anche per la sorveglianza sanitaria le sanzioni previste dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. sono in funzione del numero di lavoratori per i quali viene accertata l’inadempienza e quindi ammenda da 2.192 a 4.384 euro fino a cinque lavoratori, da 4.384 a 8.764 euro da sei a dieci lavoratori e 6.576 oltre i dieci lavoratori.

Le strutture alberghiere sono una tipologia di attività molto complessa che deve essere analizzata e valutata di caso in caso in quanto partendo da situazioni relativamente semplici o a “basso rischio” come indicato dall’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 come nel caso ad esempio di alberghi con pochi posti letto si passa ad organizzazioni aziendali e luoghi di lavoro di notevoli dimensioni e problematiche da gestire e risolvere.

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