
Cosa cambia dal 01/01/2019
Dalla data del 01/09/2019 le imprese, i produttori, i trasportatori, gli impianti ed i siti di destino, dovranno obbligatoriamente utilizzare in maniera corretta il SISTRI attraverso la compilazione puntuale delle schede di movimentazione e del registro cronologico, in aggiunta al registro di carico e scarico ed ai formulari.
In caso di omessa, errata o incompleta compilazione delle schede sistri e del registro cronologico, infatti, verranno applicate delle sanzioni amministrative piuttosto salate, che comporteranno, oltre alle complicanze operative, un ulteriore danno a milioni di imprese.
Sanzioni amministrative
Le sanzioni amministrative, applicabili in caso di inosservanza della normativa attualmente vigente in materia SISTRI, sono definite dall’art. 260 bis del D.Lgs 152/2006.
Come anticipato in precedenza, attualmente le sanzioni sono applicate solo in caso di omessa iscrizione al sistema e di mancato pagamento del contributo annuale e vengono applicate in percentuale ridotta del 50%.
A partire dal prossimo gennaio invece, le sanzioni amministrative saranno applicate anche in caso di mancata, errata o incompleta tenuta del registro cronologico e delle schede SISTRI, con ammende che potranno raggiungere importi fino a 93.000 euro nel caso di gestione di rifiuti pericolosi.
In tal caso potrà essere inoltre applicata anche una sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l’infrazione è imputabile, ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore.
Possibili scenari per il 2019
Il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha rilasciato una serie di dichiarazione ad una nota emittente televisiva che tratta tematiche ambientali, che lasciano presagire ulteriori cambiamenti a cui potremmo assistere a partire dalla primavera del 2019.
Il Ministro dell’Ambiente ha infatti sottolineato la necessità di adottare un sistema di tracciabilità interamente digitale, che preveda l’impiego di GPS, e che mandi definitivamente in pensione il doppio binario cartaceo/digitale di raccolta dei dati ed il registro di carico e scarico.
Sin dalla sua istituzione il SISTRI, strumento pensato per combattere le ecomafie attraverso una tracciabilità continua e dettagliata dei flussi di rifiuti che circolano nel nostro paese, è stato soggetto a molteplici proroghe che ne hanno limitato l’operatività.
Nella Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2018 è stata pubblicata la conversione in legge del D.Lgs 91 del 25 luglio 2018, cosiddetto Decreto Milleproroghe che, invece, ne sancisce la piena operatività.
A partire dal prossimo gennaio, infatti, terminerà il periodo di transizione previsto dal D.L. n. 101/2013 che, in assenza di ulteriori rinvii, determinerà l’applicabilità degli obblighi e delle sanzioni previste in materia di identificazione documentata dei rifiuti speciali.
Ricordiamo che il SISTRI rappresenta uno strumento obbligatorio per alcune tipologie di attività.
Per quanto concerne le sanzioni amministrative, allo stato attuale e fino al 01/01/2019:
NON si applicano le sanzioni per la violazione delle regole di funzionamento del sistema;
SI applicano esclusivamente le sanzioni per omessa iscrizione al sistema ed omesso pagamento del contributo, applicabili già dal 1° aprile 2015;
SI applicano gli adempimenti e gli obblighi gestionali tradizionali, e le relative sanzioni, previsti dalla disciplina in materia di rifiuti, quali: tenuta del registro di carico e scarico, formulario di trasporto rifiuti e MUD;
Le sanzioni per omessa iscrizione e omesso pagamento del contributo annuale sono ridotte del 50%;