
Il Testo Unico D.Lgs 81/2008 e s.m.i. prevede all’art. 18, “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”, comma 1, lettera a) l’obbligo di
“Nominare il Medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo”.
Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza:
1. Sorveglianza Sanitaria: chi è e quali requisiti deve possedere il Medico competente?
Il Medico competente è un medico, con determinati requisiti, il quale deve essere nominato dal datore di lavoro al fine di tutelare i lavoratori che risultino esposti a rischi per la salute di entità tale da necessitare visita medica.
In particolare, all’art. 38 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. “Titoli e requisiti del medico competente”, vengono esplicitati i titoli o requisiti che deve possedere il Medico competente aziendale:
- specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
- docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
- autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
- specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;
- con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.
I Medici competenti sono tenuti alla frequenza di determinati percorsi formativi nonché all’iscrizione presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
2. In che cosa consiste la sorveglianza sanitaria?
Il Medico competente nominato dal datore di lavoro andrà ad elaborare uno specifico protocollo sanitario sulla base della valutazione dei rischi fatta dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nonché dello stesso medico competente.
Il protocollo sanitario consiste nella definizione della tipologia di visita medica e degli esami specifici che devono essere eseguiti sui singoli lavoratori sulla base della mansione ricoperta ed, appunto, dei rischi specifici a livello di salute cui sono esposti.
La visita medica effettuata dal Medico competente non consiste, quindi, in un check up generale ai lavoratori; ad esempio in caso di lavoratore con mansione di impiegato videoterminalista, ovvero che utilizzi il video terminale per un numero di ore settimanali superiore a venti, il Medico competente applicherà il seguente protocollo:
– Visita medica generale
– Valutazione funzionale del rachide
– Visiotest
3. Sorveglianza Sanitaria, con quale periodicità devono essere effettuate le visite mediche?
Ad eccezione dei videoterminalisti per i quali la normativa prevede una biennalità in caso di lavoratori con un’età superiore ai 50 anni e la quinquennalità in caso di lavoratori con età inferiore ai 50 anni, il D.Lgs 81/2008 s.m.i. prevede che le visite mediche sia effettuate annualmente a meno di valutazione diversa in capo al medico competente stesso.
La normativa vigente prevede la possibilità da parte del Medico competente di variare la frequenza delle visite mediche, anche su singolo lavoratore, sulla base delle condizioni di salute riscontrate in corso di visita medica e/o di richiedere ulteriori esami specialistici il cui referto viene ritenuto necessario per emettere il giudizio di idoneità da parte del Medico competente stesso.
4. Il D.Lgs 81/2008 e s.m.i. in quali casi specifici prevede la sorveglianza sanitaria ai lavoratori?
All’art. 41 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. “Sorveglianza sanitaria” vengono specificati i casi in cui il datore di lavoro ha obbligo di far visitare il lavoratore da parte del Medico competente, ovvero:
- visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- visita medica preventiva in fase preassuntiva;
- visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.
- Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.
Il D.Lgs 81/2008 esplicita che le visite mediche in oggetto non possono e non devono essere effettuate in due casi:
- Per accertare casi di gravidanza
- Negli altri casi vietati dalla normativa vigente
Un esempio di caso vietato dalla normativa vigente è quello riferito alla verifica di assenza di condizioni di alcool dipendenza e tossicodipendenza nei lavoratori; gli esami specifici volti a tale verifica, ad oggi sono regolamentati da una normativa specifica in cui viene specificato l’elenco delle mansioni e/o tipologie di attività per cui è previsto tale controllo da parte del Medico competente a valle del quale sarà emesso il relativo giudizio di idoneità. Quindi non tutti gli addetti possono essere sottoposti a tale esame specifico anche in caso di specifica richiesta da parte del datore di lavoro.
5. Quale è la differenza tra “giudizio di idoneità” e “cartella sanitaria”?
Il giudizio di idoneità è il documento che viene rilasciato dal Medico competente al termine della visita medica e che deve essere consegnato in doppia copia: una al datore di lavoro ed una al lavoratore stesso.
Il giudizio di idoneità deve contenere il nome e cognome del lavoratore sottoposto a visita, i rischi specifici per cui viene eseguita la visita, la data della visita la data della prossima visita prevista nonché il risultato sintetico della visita medica eseguita, ovvero:
- Idoneità alla mansione
- Idoneità parziale o con prescrizione alla mansione
- Inidoneità temporale alla mansione
- Inidoneità permanente alla mansione
Il giudizio non contiene, ovviamente, nessun riferimento ad eventuali patologie riscontrate dal medico competente al lavoratore in fase di visita medica; il datore di lavoro e l’intera organizzazione avranno l’obbligo di attenersi, per la tutela del lavoratore a livello di salute e per prevenire eventuali malattie professionali, a quanto indicato nel giudizio.
La cartella sanitaria è un documento in capo al Medico competente su cui vige totale segreto professionale; l’apertura della cartella può essere effettuata solo dal medico competente e/o da Enti di controllo in caso di verifiche ispettive.
6. Sorveglianza sanitaria: esistono sanzioni in caso di inadempienza da parte del datore di lavoro?
La risposta è: assolutamente si. Il D.Lgs 8/2008 e s.m.i. prevede sanzioni a carattere penale in caso di inadempienza.
Ad esempio in caso di mancata nomina del Medico competente nei casi previsti dalla legge è previsto all’ art. 55 del D.Lgs 81/2008, comma 5 lettera d) “arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.842,76 a 7.371,03 euro” oppure, in caso di mancata organizzazione delle visite mediche è previsto all’art. 55 del D.Lgs 81/2008 comma 5, lettera e) “ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 euro”.
Gruppo Maurizi affianca le aziende nella valutazione dei rischi effettuata, ove previsto, con metodologie ufficiali e/o strumentazioni specifiche tale da individuare l’indice di rischio cui sono esposti i lavoratori e, quindi, l’eventuale necessità di sorveglianza sanitaria da parte di Medico competente.
Tra i servizi erogati da Gruppo Maurizi è presente anche medicina del lavoro e, quindi, l’incarico a Medico competente con requisiti previsti da normativa nonché di tutti gli adempimenti legati alla sorveglianza sanitaria.
Per ulteriori approfondimenti circa Medici competenti abilitati si rimanda a questa pagina del Ministero della Salute.