
I videoterminalisti (vdt) sono presenti in tutti gli ambienti di lavoro, anche in quelli produttivi, in cui spesso le funzioni di comando, gestione e controllo sono svolte al computer. La valutazione dei rischi e la sorveglianza sanitaria per questo tipo di attività fa parte della sicurezza sul lavoro e riguarda quindi tutti i datori di lavoro.
Videoterminalisti, la sorveglianza sanitaria
L’attività di sorveglianza sanitaria comprende:
- visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
- visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- visita medica preventiva in fase preassuntiva;
- visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.
In base alla valutazione medica, sono stabilite le seguenti classificazioni:
- idoneità
- idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni
- inidoneità temporanea
- inidoneità permanente
Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischi.
I videoterminalisti, quali sono i rischi per la salute?
Ai sensi dell’articolo 173 del decreto legislativo n. 81/2008 (Testo unico per la salute e la sicurezza sul lavoro) è videoterminalista il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali.
I rischi
Il Testo unico per la salute e la sicurezza sul lavoro definisce, per i videoterminalisti, i seguenti rischi:
- Rischi per la vista e gli occhi
- Problemi legati alla postura ed all’affaticamento fisico o mentale
- Problemi legati alle condizioni ergonomiche della postazione e di igiene ambientale dell’ambiente di lavoro
I lavoratori devono quindi essere messi in condizione di riposare gli occhi e devono lavorare in postazioni ergonomiche e in un ambiente salubre.
I lavoratori videoterminalisti sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria, in particolare riguardo ai rischi per la vista e per gli occhi e ai rischi per l’apparato muscolo-scheletrico.
Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.
Per i casi di inidoneità temporanea il medico competente stabilisce il termine per la successiva visita di idoneità.
Qualora l’esito delle visite ne evidenzi la necessità e non sia possibile utilizzare normali dispositivi di correzione, il datore di lavoro fornisce a sue spese ai lavoratori dispositivi speciali di correzione visiva.
Il datore di lavoro organizza la postazione del lavoratore nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dall’allegato XXXIV del testo unico per la salute e la sicurezza sul lavoro.
Le pause
Il lavoratore videoterminalista deve fare delle pause per riposare gli occhi. Generalmente questo aspetto è stabilito dalla contrattazione collettiva anche aziendale. In assenza di disposizioni di questo tipo, per la tutela del lavoratore è necessaria una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di utilizzo continuativo del videoterminale.
La postazione
I requisiti sono stabiliti da un apposito allegato del testo unico per la salute e la sicurezza sul lavoro.
- Schermo
Lo schermo del computer deve essere di dimensioni congrue per una buona visibilità, il lavoratore deve poter regolare la luce ed il contrasto tra sfondo dello schermo e caratteri, e orientarlo ed inclinarlo in base alle sue esigenze: possono essere utilizzati appositi sostegni per lo schermo o piani regolabili. Lo schermo deve essere posizionato in modo che lo spigolo superiore dello schermo sia posto leggermente più in basso dell’orizzontale che passa per gli occhi del lavoratore, e ad una distanza di 50-70 cm dagli occhi per la postazione dedicata ai lavoratori che trascorrono la maggior parte del tempo seduti.
- Tastiera
Deve essere regolabile in pendenza per evitare l’affaticamento delle braccia e delle mani, deve essere opaca per evitare i riflessi.
- Piano di lavoro
L’altezza prescritta è compresa tra i 70 e gli 80 cm, la profondità deve essere tale da garantire la libertà di movimento e l’utilizzo agevole di mouse, tastiera ed eventuali documenti.
- Sedia
Il lavoratore deve essere comodo e libero di muoversi. La seduta deve essere regolabile in altezza e per inclinazione dello schienale, che deve assicurare un adeguato supporto dorso-lombare, e girevole per assecondare i movimenti del lavoratore. il lavoratore che ne abbia bisogno, ha a disposizione un poggiapiedi.