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Sottoprodotti o rifiuti?

By 3 Marzo 2017Sicurezza Ambientale3 min read
sottoprodotti o rifiuti

“Rifiuto” è una parola che evoca sensazioni molto negative, in qualsiasi ambito la si voglia collocare.

Perché quindi non provare a rivalutare il “rifiuto” e trasformarlo in un vantaggio per tutti (chi lo produce e chi lo utilizza)?

Questa potrebbe essere una delle domande che si è posto il Ministero dell’Ambiente al momento di redigere il Decreto 13 Ottobre 2016, relativo alla “qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”.

La norma si pone come obiettivo quello di dare indicazioni alle aziende sulle modalità di gestione degli scarti alimentari, per poterli considerare come sottoprodotti e destinarli quindi ad ulteriori lavorazioni.

 

sottoprodotti o rifiuti? Gestione scarti alimentari

 

Diminuendo in questo modo il quantitativo di rifiuti da smaltire, e ottenendo delle fonti dalle quali ricavare un profitto, il più delle volte sotto forma di energia.

Infatti la norma copre i possibili utilizzi dei sottoprodotti derivati dalla lavorazione di alimenti, per ottenere principalmente biogas o energia a seguito di combustione.

Le disposizioni sono da considerarsi obbligatorie solo per chi voglia effettivamente far diventare i suoi residui di produzione, dei sottoprodotti utilizzabili, eliminando così il problema della gestione dei rifiuti.

 

Il Decreto inizia con il dare proprio le definizioni di:

  • Prodotto: ogni sostanza o materiale deliberatamenteottenuto durante un processo di produzione,
  • Residuo di produzione: ogni sostanza o materiale non deliberatamenteottenuto durante un processo di produzione e che può essere o non essere un rifiuto,
  • Sottoprodotto: un residuo di produzione che non costituisce un rifiuto.

 

L’oggetto del Decreto sono proprio i residui di produzione e i sottoprodotti che sono strettamente legati tra loro.

Infatti i primi sono considerati sottoprodotti solo “se il produttore può dimostrare che non sono prodotti volontariamente come obiettivo del ciclo produttivo e che sono destinati ad essere utilizzati nel medesimo o in un altro processo”.

Tutti i soggetti interessati (produttore del sottoprodotto e suo utilizzatore) dovranno iscriversi gratuitamente presso appositi elenchi istituiti presso le camere di Commercio territorialmente competenti.

 

Inoltre, dato che il cardine principale del Decreto è la certezza dell’utilizzo (vale a dire la garanzia che il sottoprodotto dal momento della sua “produzione” a quello del suo utilizzo sia trattato in modo congruo), tutti i soggetti dovranno dimostrare l’esistenza di rapporti  o impegni contrattuali tra le parti, dai quali sia possibile per le Autorità Competenti, tracciare il percorso dei sottoprodotti fino al loro utilizzo.

In alternativa ai contratti di cui sopra, sarà possibile predisporre una scheda tecnica del sottoprodotto, nella quale sarà possibile trovare tutte le informazioni relative alla movimentazione del sottoprodotto stesso.

Tali schede tecniche dovranno essere vidimate dalla Camera di Commercio territorialmente competente.

Infine il Decreto spiega le modalità di manipolazione e trasporto dei sottoprodotti, specificando inoltre che, al momento del passaggio da un operatore al successivo (produttore, trasportatore, utilizzatore finale), c’è anche il passaggio simultaneo della responsabilità del sottoprodotto.

Il Decreto, entrato in vigore il 02/03/17, può essere consultato integralmente su http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/02/15/17G00023/sg.

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