
Ad oggi diverse imprese decidono di produrre alimenti senza glutine; la normativa inerente a questa tipologia di prodotti ha subito diverse modifiche nel corso degli anni, anche per quanto riguarda le autorizzazioni da richiedere per avviare la produzione.
Come si deve procedere per avviare un’impresa di alimenti che riportano in etichetta la dicitura “senza glutine” ?
Per quanto concerne la produzione e il confezionamento di prodotti che recano sulla confezione la dicitura volontaria senza glutine, non occorre più l’autorizzazione in forma di riconoscimento, pertanto è necessario solamente segnalare l’avvio di attività e presentare la relativa notifica sanitaria.
Dal 2016 infatti, è entrato in applicazione il Reg.609/2013 che include disposizioni normative attinenti solo ad alcuni dei prodotti che prima facevano parte del settore degli ADAP (alimenti destinati ad un’alimentazione particolare).
L’autorizzazione è richiesta per quegli alimenti confluiti nel campo di applicazione del Reg. 609 mentre le disposizioni sugli alimenti senza glutine, relative alle condizioni per dichiararne l’assenza negli alimenti, sono state trasferite nel contesto del Reg.1169.
In Italia tuttavia è stato mantenuto il sistema di assistenza dei celiaci che prevede l’erogazione degli alimenti sostitutivi del senza glutine. Esiste ancora pertanto il Registro Nazionale degli alimenti senza glutine.
Le aziende di prodotti senza glutine che desiderano essere incluse in questo Registro sono soggette ancora alla procedura di notifica prevista dal decreto legislativo 111/1992.
Inoltre, gli alimenti delle suddette aziende devono riportare in etichetta la dicitura “senza glutine, specificamente formulato per celiaci” o “senza glutine, specificamente formulato per persone intolleranti al glutine”
Occorre strutturare un piano di autocontrollo particolare per le aziende che producono alimenti senza glutine?
Sì, il piano di autocontrollo, come evidenziato nella Circolare del 2009 “Linee di demarcazione tra integratori alimentari, prodotti destinati ad una alimentazione particolare e alimenti addizionati di vitamine e minerali…” deve essere adattato a garantire l’assenza di glutine (entro il limite di tollerabilità analitica di 20 ppm).
Esistono delle linee guida per stilare un piano di autocontrollo adatto a questo tipo di stabilimenti?
Un’attenta analisi del pericolo glutine e la corretta gestione della problematica sono fondamentali per produrre alimenti sicuri.
A supporto dell’operatore possono essere utilizzate alcune linee guida regionali:
- La Determinazione n°16963 del 29/12/2011 della Regione Emilia Romagna, ha come oggetto le “Linee guida regionali per il controllo ufficiale delle imprese alimentari che producono e/o somministrano alimenti non confezionati preparati con prodotti privi di glutine, destinati direttamente al consumatore finale”.
Nel suddetto documento sono riportate alcune indicazioni inerente alla stesura del piano di autocontrollo e al piano formativo del personale.
2. Anche il D.d.g. 31 luglio 2013 – n. 7310 della Regione Lombardia specifica i requisiti che le aziende di produzione e somministrazione devono possedere.