
Aggiornamento 16/9/2016:
Il Decreto è stato approvato in via definitiva: leggi il nuovo articolo sullo stabilimento di produzione in etichetta.
La Camera dei Deputati ha appena approvato il Disegno di Legge di delegazione europea 2015, presentato in prima istanza dal Governo il 18 Gennaio 2016.
Tra i vari argomenti presentati, di particolare interesse risulta quanto scritto nell’Art. 4, in riferimento a due argomenti relativi all’applicazione del Reg. U.E. 1169/11 sull’informazione ai consumatori in campo di etichettatura alimentare:
- L’indicazione obbligatoria dello stabilimento di produzione
- Il regime sanzionatorio
Entrambi i provvedimenti potranno prevedere l’abrogazione di disposizioni nazionali relative a quanto già disciplinato dalla normativa europea (ora del definitivo e ufficiale pensionamento del vecchio D. Lgs. 109/92?).
Per quanto concerne lo stabilimento di produzione, verrà reintrodotta l’obbligatorietà di tale indicazione, con la possibile aggiunta dello stabilimento di confezionamento, se diverso. Le finalità sono principalmente una corretta informazione al consumatore e una maggiore facilità per gli organi di controllo di rintracciare l’alimento.

La prima motivazione potrebbe risultare alquanto debole, dato che un consumatore medio trarrebbe un beneficio relativamente piccolo nel sapere se un alimento sia stato prodotto a Milano o Roma; diversamente la seconda motivazione potrebbe essere molto valida laddove si dovesse risalire con celerità alle cause di una tossinfezione alimentare o altra emergenza simile.
Occorre ricordare in questa sede che il tanto compianto D.Lgs. 109/92, che aveva introdotto l’obbligo di indicazione dello stabilimento di produzione, già non si applicava agli alimenti confezionati provenienti da altri Paesi per la vendita in Italia e riteniamo che la nuova norma non si potrà discostare troppo da questo approccio, per una questione che ricade nell’ambito dell’indicazione di origine e che va contro il libero mercato.
Curiosamente verrà data la possibilità in alcuni casi di indicare lo stabilimento di produzione con diciture, marchi o codici equivalenti, cosa che probabilmente non faciliterà la comprensione dell’informazione da parte del consumatore.
Per quanto concerne le sanzioni invece, la norma adeguerà il sistema sanzionatorio nazionale a quello europeo, individuando nell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi del Mi.P.A.A.F., l’Autorità Competente per l’irrogazione delle sanzioni.
L’attuale iter legislativo e burocratico tuttavia è ancora lungo.
Come detto, il D.D.L. è stato approvato dalla Camera dei Deputati e dovrà passare per l’approvazione definitiva in Senato; una volta ottenuta, la legge potrà vedere la luce e, a partire da quella data, il Governo avrà dodici mesi di tempo per emanare uno o più Decreti Legislativi che legiferino in merito ai due argomenti di cui sopra.
Tali Decreti Legislativi saranno adottati su proposta di diversi Ministeri (Sviluppo Economico, Salute, Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Economia e Finanze, Giustizia) oltre che della Conferenza permanente Stato Regioni.
Il cammino quindi è ancora molto lungo e gli ostacoli da superare sono molti; inoltre finora gli argomenti sono stati solamente accennati e dovremo vedere come saranno affrontati nella stesura definitiva delle norme; tuttavia questo può senz’altro rappresentare un primo passo in una direzione che molti aspettavano.
Ribadiamo che allo stato attuale nulla è ancora ufficiale; è possibile però comprendere almeno in parte il senso verso il quale il Legislatore nazionale si stia orientando.


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