Una società innovativa di nuova costituzione deve procedere contestualmente all’iscrizione nella sezione speciale del registro imprese presso la Camera di commercio e alla presentazione della Scia (la denuncia dell’avvio dell’attività, da intendersi come denuncia dell’avvio dell’attività di sviluppo, produzione e commercializzazione dei prodotti o servizi innovativi) al competente sportello unico, anche attraverso la comunicazione unica, nel caso in cui tale adempimento sia previsto dalla regolamentazione amministrativa locale. Se l’impresa non procede alla suddetta comunicazione contestuale, non può richiedere la registrazione presso la sezione speciale del registro delle imprese e deve dunque iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese, con il relativo pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria.
E’ quanto ha chiarito la Circolare del Ministero dello Sviluppo economico (Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione) del 29 settembre 2014, prot. n. 0169135.
La nuova start up deve quindi denunciare l’avvio delle attività di sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti e servizi ad alto contenuto tecnologico con la specificazione di prodotti o dei servizi (non è possibile denunciare, in sede di iscrizione nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese la sola attività di ricerca e sviluppo). Se per lo svolgimento di queste attività le norme vigenti prevedono l’attivazione di procedimenti autorizzatori o para – autorizzatori, dovrà darsi prova della corretta esecuzione degli stessi (ad esempio mediante allegazione della Scia) nel momento in cui si chiede l’iscrizione nella sezione speciale del registro imprese.
Non compete all’ufficio del registro delle imprese presso la Camera di commercio valutare il merito delle dichiarazioni presentate in merito al possesso dei requisiti della start up. Al registro delle imprese spetta la sola verifica formale della documentazione presentata e cioè se la stessa è stata sottoscritta dal soggetto legittimato, se la modulistica è stata presentata correttamente e sono state rese tutte le dichiarazioni previste dalla legge. Alla Camera di commercio non va presentata una documentazione esaustiva tecnica circa il prodotto o servizio innovativo che si intende commercializzare per cui, l’istituto camerale, non ha a disposizione elementi istruttori su cui basare la valutazione di merito.