
Sulla scia dell’etichettatura di origine obbligatoria per i prodotti lattiero caseari (in vigore attualmente in Italia) e per riso e pasta (inviato dall’Italia decreto a Bruxelles per approvazione), un altro segnale chiaro e deciso nel campo dell’etichettatura di origine arriva dalla Commissione Europea che risponde ad una interrogazione di Coldiretti.
Di fronte ad ingenti quantità di funghi e tartufi importati ogni anno in Italia e spacciati come “made in Italy”, è stato chiesto alla Commissione Europea l’obbligo di indicazione di origine per tali prodotti (ma solo per quelli venduti freschi).
La Commissione Europea ha risposto affermativamente, specificando che l’origine andrà indicata evidenziando il Paese di raccolta o coltivazione e che dovrà accompagnare il prodotto in tutte le fasi della commercializzazione.
In fase di vendita al consumatore finale questo si tradurrà in indicazioni da apporre su specifici cartellini o sui contenitori stessi nei quali i prodotti sono messi in vendita.
Sempre la Commissione ha specificato che in questo obbligo ricadono anche quei prodotti per i quali attualmente vi è l’esenzione dalle norme di commercializzazione generale, quali funghi e tartufi spontanei.
L’auspicio è che questo provvedimento possa effettivamente far diminuire la vendita di funghi di importazione come “Italiani” anche se c’è da dire che chi vuole ingannare il consumatore potrà comunque continuare a farlo, semplicemente dichiarando il falso sulle etichette…
La Coldiretti inoltre spera in ulteriori passi verso la definizione di origine anche per quei prodotti trasformati che contengono funghi o tartufi, per i quali tuttavia la situazione normativa è già abbastanza ingarbugliata.
Occorre ricordare infatti quanto attualmente previsto dal Reg. U.E. 1169/11 Art. 26 comma 2, in materia di origine:
2. L’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza è obbligatoria:
a) nel caso in cui l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d’origine o al luogo di provenienza reali dell’alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l’alimento o contenute nell’etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l’alimento abbia un differente paese d’origine o luogo di provenienza;
In questo caso si parla di origine dell’alimento nel suo insieme e non di un ingrediente in particolare, quindi la richiesta di Coldiretti potrebbe andare “oltre” la norma Comunitaria.
Inoltre per l’origine dei singoli ingredienti si deve fare riferimento al successivo comma 3:
3. Quando il paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario:
a) è indicato anche il paese d’origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario; oppure
b) il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell’alimento.
dove tuttavia si parla di “ingrediente primario”, cioè un ingrediente che costituisca almeno il 50% del prodotto finito.
Se si aggiunge che comunque tale comma 3 è ancora non attuativo in quanto la Commissione sta ancora decidendo modalità e tempi di applicazione, questo non fa che complicare la situazione.
Infine è doveroso ricordare la possibilità di vantare come originarie di un Paese, le merci per le quali in tale Paese sia avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale. In poche parole, attualmente una zuppa di funghi realizzata in Spagna con funghi Coreani può essere etichettata come originaria della Spagna.
Questi tre semplici riferimenti normativi sono sufficienti, crediamo, per far capire quanto l’argomento sia dibattuto ma anche di non facile soluzione.
Riteniamo quindi che per ora sia bene portare a casa questo risultato, che fornisce informazioni in più per i consumatori, per consentire scelte più mirate, in attesa di ulteriori sviluppi.