
Dal 1° Gennaio 2020, per effetto dell’approvazione della legge di bilancio 2018, vi sarà il divieto di mettere in commercio alcune categorie di cosmetici che contengano microplastiche, ritenute dannose per l’ambiente.
Le aziende produttrici di cosmetici dovranno quindi adoperarsi per garantire, attraverso opportune analisi, l’assenza di tali microplastiche dai propri prodotti.
Stesso discorso può applicarsi alle aziende importatrici di cosmetici da Paesi terzi, o ai distributori che commercializzano a proprio marchio, in quanto entrambe queste tipologie di aziende sono responsabili dei prodotti che immettono in commercio.
Da notare che solo alcune categorie di prodotti saranno interessati, cioè prodotti da risciacquo per i quali è più facile finire in mare a seguito di immissione nelle reti fognarie. Tali prodotti saranno inoltre solo quelli ad azione esfoliante e detergente.
Di particolare interesse sono le sanzioni, che partono con importi abbastanza elevati e sono quadruplicate in caso la violazione riguardi ingenti quantità di cosmetici, fino alla sospensione dell’attività per dodici mesi in caso di recidiva.
Cosa sono le microplastiche?
Le microplastiche sono particelle di piccolissime dimensioni, inferiori ai 5mm e, proprio per questa loro caratteristica possono essere facilmente scambiati per plancton, una delle fonti di nutrimento principale per molti animali marini.
Da qui, le microplastiche entrano nella catena alimentare, con due possibili effetti:
- Causare la morte degli animali marini che ne ingeriscono in quantità troppo elevate
- Passare ai livelli successivi della catena alimentare, con il rischio di arrivare fino all’ultimo anello della catena, cioè l’uomo
Lo Stato Italiano ha ritenuto opportuno ridurre la presenza di tale pericolo nei nostri mari e, come detto, ha inserito tre commi (546, 547 e 548) nell’ultima Legge di bilancio, il cui testo riportiamo di seguito per completezza:
546 Dal 1° gennaio 2020 è vietato mettere in commercio prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente contenenti microplastiche.
547 Ai fini di cui al comma 546, si intende per:
a. microplastiche: le particelle solide in plastica, insolubili in acqua, di misura uguale o inferiore a 5 millimetri, intenzionalmente aggiunte nei prodotti cosmetici di cui al comma 546;
b. plastica: i polimeri modellati, estrusi o fisicamente manipolati in diverse forme solide, che, durante l’uso e nel successivo smaltimento, mantengono le forme definite nelle applicazioni previste.
548 La violazione del divieto di cui al comma 546 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione riguarda quantità ingenti di prodotti cosmetici di cui al comma 546 oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. In caso di recidiva, si applica la sospensione dell’attività produttiva per un periodo non inferiore a dodici mesi. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall’articolo 13 della ci-tata legge n. 689 del 1981, all’accertamento delle violazioni provvedono, d’ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall’articolo 17 della citata legge n. 689 del 1981 è presentato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.