Il decreto legislativo 81/08, “Testo Unico sulla Sicurezza negli Ambienti di Lavoro”, ha da tempo introdotto l’obbligo di valutazione del rischio di stress da lavoro-correlato.
La data di decorrenza prevista per il suo adempimento, inizialmente fissata a partire dal 31/12/08, era stata poi spostata al 16 maggio 2009 e successivamente, attraverso il dlgs. n. 106/2009 (correttivo del Testo Unico), al 1 agosto 2010: il correttivo aveva però specificato che la valutazione di tale tipologia di rischio dovesse essere eseguita nel rispetto di specifiche indicazioni da elaborarsi a cura della Commissione Consultiva Permanente.
Successivamente il DL 31 maggio 2010, n. 78 ha previsto una ulteriore proroga, al 31.12.2010, ma esclusivamente per le sole amministrazioni pubbliche, onde consentire a tali enti di adottare le opportune misure organizzative necessarie alla valutazione.
Poiché con tale proroga veniva introdotta una DISPARITA’ di trattamento tra lavoratori delle Pubbliche Amministrazioni ed il resto del mondo del lavoro, sollevando di fatto un interrogativo sulla legittimità costituzionale di tale provvedimento che, nella fattispecie, avrebbe garantito una tutela di prevenzione e protezione “ridotta” nei confronti dei lavoratori del settore pubblico rispetto a quelli del settore privato, in tale contesto, con un emendamento approvato il 24 giugno c.a. in Commissione Bilancio del Senato, detta proroga e’ stata estesa anche al settore privato così come espressamente indicato nella legge 30 luglio 2010, n. 122, (legge di conversione del succitato DL 78/2010).
La legge 122/2010 consente pertanto anche ai datori di lavoro del settore privato, così come a quelli del settore pubblico, di spostare la data a partire dalla quale sarà per essi obbligatorio provvedere anche alla valutazione del rischio di stress da lavoro – correlato, al 31.12.2010