È possibile semplificare il Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro?
Questa è la missione, possibile, di Maurizio Sacconi (Presidente della Commissione Lavoro del Senato) e Serenella Fucksia (Senatrice), i quali hanno presentato pochi giorni fa un Disegno di Legge volto proprio alla semplificazione del Testo unico D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
Quali sono le principali novità previste dal loro provvedimento?
1) “Snellimento” del Testo Unico D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
Il DDL prevede una normativa costituita da 22 articoli di legge e soli 5 allegati, invece dei 306 articoli con 52 allegati dell’attuale D.Lgs.
2) Norme più flessibili e nuove responsabilità
L’attuale applicabilità del D.lgs 81/2008 e s.m.i. risulta essere piuttosto rigida e soprattutto scarsamente personalizzabile rispetto alla realtà aziendale oggetto della valutazione dei rischi.
Ad oggi, infatti, la normativa viene applicata in modo omogeneo e rigido indipendentemente dalle dimensioni aziendali e dall’ andamento degli infortuni e malattie professionali negli specifici ambienti di lavoro; al contrario, soprattutto in virtù del fatto che le nuove tecnologie digitali cambiano con veloce progressione il modo di produrre e di lavorare e allo stesso tempo offrono una continua evoluzione delle prassi e delle tecniche con cui rendere più sicuro il lavoro ci si è resi conto della necessità di approccio dinamico e sostanziale.
Di qui il DDL prevede una nuova responsabilità per la figura del datore di lavoro ovvero che questi non sia considerato responsabile se l’evento è dovuto a “circostanze a lui estranee, eccezionali e imprevedibili o a eventi eccezionali, le cui conseguenze sarebbero state comunque inevitabili nonostante il datore di lavoro si sia comportato in modo diligente” ed abbia ottemperato ai propri obblighi normativi.
Il DDL prevede che venga meno la responsabilità penale del datore di lavoro di un’azienda nel caso in cui ad esempio un infortunio sia causato da grave negligenza del dirigente, del preposto o del lavoratore stesso ed il datore di lavoro dimostri, al contrario, di aver applicato correttamente tutte le misure di prevenzione e protezione volte alla riduzione del rischio.
Il disegno di legge prevede la possibilità da parte di medici del lavoro o di altri professionisti esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro di certificare, sotto la propria responsabilità, la correttezza delle misure di prevenzione e protezione in azienda.
Tali professionisti saranno tutti iscritti in uno specifico elenco gestito dal Ministero del Lavoro che avrà il compito di verificare il possesso, da parte di ciascun professionista, dei requisiti necessari per effettuare l’iscrizione all’elenco stesso.
Il DDL prevede, quindi, l’assegnazione anche di specifici poteri di intervento per i casi di certificazioni fraudolente, rese con colpa grave professionale o sottoscrivendo false dichiarazioni ad organismi di vigilanza ed alla magistratura.
E’ comunque previsto un periodo transitorio triennale nel quale al datore di lavoro è consentito anche di dimostrare di avere, in tutto o in parte, adempiuto ai propri obblighi del Dlgs 81/2008 e s.m.i.
3) Incentivi economici
Il DDL prevede incentivi economici per l’adozione e l’attuazione delle misure organizzative di prevenzione e protezione dai rischi. Al Ministero del Lavoro ed all’INAIL verrà assegnato il compito di individuare modalità e termini per la fruizione di “sensibili” sgravi sui premi assicurativi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
4) Direttive comunitarie
Con riferimento alle direttive comunitarie in materia di sicurezza sul lavoro, il DDL prevede che il loro recepimento debba essere limitato al solo rispetto dei “livelli inderogabili” di tutela indicati come tali dalle direttive stesse. Mediante successivo Decreto Ministeriale verranno individuati i livelli di regolazione ritenuti superflui o, comunque, sovrabbondanti e, quindi, da eliminare.
5) Regime sanzionatorio
Il DDL prevede che in fase di vigilanza gli Ispettori potranno impartire disposizioni esecutive ai datori di lavoro, comunque impugnabili ma il mancato rispetto delle quali comporterà l’arresto fino a 12 mesi e una sanzione di € 10.000 per ciascuna disposizione non attuata.
Conclusioni
Il DDL depositato il 19 luglio scorso rappresenta certamente uno “stravolgimento” dell’attuale normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro Testo Unico D.Lgs 81/2008 e s.m.i sia in termini di struttura che di contenuti.
Cambiano completamente le responsabilità: per il datore di lavoro in primis ma, in particolare, sempre più altre figure quali dirigenti, preposti e lavoratori stessi diventano parte attiva dell’organizzazione aziendale con diritti, obblighi e sempre maggiori responsabilità in caso di diretta inadempienza e soprattutto nel caso in cui, al contrario, il datore di lavoro dimostri di aver previsto tutte le procedure necessarie al fine di tutelare i lavoratori stessi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
Nuove responsabilità anche per i professionisti in possesso di requisiti tali da poter essere iscritti in apposito elenco e poter, quindi, rilasciare alle aziende certificazioni in grado, come afferma il DDL stesso, di snellire tutta la documentazione ad oggi esistente in materia di sicurezza sul lavoro nelle singole realtà aziendali.
Il D.Lgs 81/2008 e s.m.i. prevede all’art. 12 la possibilità da parte di Organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali, di enti pubblici nazionali, nonché di Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di consigli nazionali degli ordini o collegi professionali, di inoltrare alla Commissione per gli interpelli quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Nel mese di Maggio il Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali ha pubblicato sul suo sito internet le risposte fornite dalla Commissione per gli interpelli a sei quesiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Dall’inizio dell’anno 2016 sono, quindi, in tutto dieci i pareri emessi dalla Commissione a seguito di richieste a chiarimento di problematiche interpretative ed applicative del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e degli Accordi Stato-Regioni.
Di seguito l’elenco degli ultimi sei quesiti con le relative risposte:
Interpello n. 5/2016 – Applicazione del D.Lgs 81/2008 agli studi associati degli infermieri:
La Federazione Nazionale dei Collegi degli Infermieri Professionali, Assistenti Sanitari e Vigilatrici d’Infanzia (IP.AS.VI.) ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito all’applicabilità del d.lgs. n. 81/2008 agli studi professionali infermieristici, in particolare chiedendo se:
gli infermieri associati rientrano nella definizione di “lavoratore”;
2. gli studi professionali a cui gli infermieri sono associati sono considerati “datori di lavoro”;
3. agli infermieri è applicabile l’art. 21 del decreto in parola;
4. gli infermieri che prestano la loro attività in strutture esterne (RSA e case di cura) e queste strutture esterne sono datori di lavoro rientrano nel campo di applicazione dell’art. 26;
5. se tale articolo 26 è fuori causa quando è diretto il rapporto fra lo studio associato e il cliente”
La Commissione Interpelli, dopo avere riportato alcune premesse normative, tra cui il fatto che, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 81/2008, può dare risposte esclusivamente a “quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro” e non può, al contrario, esprimersi sulle diverse e specifiche modalità di organizzazione dell’attività adottate dalle singole forme associative tra professionisti, ha fornito il seguente parere:
Gli infermieri associati devono essere considerati “lavoratori”, come definiti all’art. 2, co 1 lett. a) del decreto in parola, qualora svolgano la propria attività professionale “nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato”, oppure prestino la propria attività per conto di una società, un’associazione o un ente in qualità di soci lavoratori fermo restando il rispetto della normativa giuslavoristica.
Al contrario, gli infermieri associati dovranno essere considerati assoggettati alla disciplina dettata dall’articolo 21 del d.lgs. n. 81/2008, qualora gli stessi prestino la propria attività in autonomia e “senza vincolo di subordinazione” nei confronti del committente o dell’associazione.
Interpello n. 6/2016 – Riposo giornaliero minimo da garantire al personale mobile e relativa valutazione dei rischi
L’Organizzazione Sindacati Autonomi e di base (OR.S.A.), ha avanzato istanza di interpello in merito ai seguenti quesiti:
1.può il datore di lavoro, in deroga alle disposizioni del d.lgs. n. 66/2003, predisporre servizi per il personale mobile (personale che svolge attività connesse con la sicurezza) che comprendano due distinte prestazioni lavorative intervallate con RFR (riposo fuori residenza) senza la garanzia delle 11 ore di riposo giornaliero minimo previsto a partire dall’inizio della prestazione e con una quantità di lavoro superiore alle 13 ore in un arco temporale di 24 ore?
2.può altresì predisporre i servizi in parola senza una specifica valutazione del rischio?
La Commissione Interpelli, sempre ricordando di potersi esprimere solo su quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro, non ritiene di potersi esprimere in merito a questioni riguardanti l’interpello di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 124/2004.
In riferimento al secondo quesito, premesso che la Commissione non può esprimersi in quanto lo stesso non è di carattere generale poiché correlato ad una specifica situazione organizzativa, ritiene tuttavia opportuno confermare il principio generale per il quale la valutazione dei rischi non può non tener conto degli aspetti connessi all’organizzazione del lavoro.
Interpello n. 7/2016 – Attuazione degli obblighi previsti dall’art. 100, comma 6-bis, del d.lgs. n. 81/2008;
La Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza (Federcoordinatori) ha avanzato istanza di interpello in merito alle “modalità con le quali assicurare l’attuazione degli obblighi in capo al datore di lavoro ai sensi dell’art. 100, co 6-bis, del d.lgs. n. 81/2008”.
In particolare l’istante chiede di sapere in che modo il committente ovvero il responsabile dei lavori “ possono assicurare che il datore di lavoro dell’impresa affidataria abbia provveduto a formare adeguatamente: il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 97 del d.lgs. n. 81/2008”.
La Commissione Interpelli ha chiarito il quesito come di seguito riportato:
In relazione alla verifica dell’obbligo di cui all’art. 97, co 3 – ter, del decreto in parola, occorre evidenziare che il legislatore non ha stabilito il livello di formazione minima degli addetti all’attuazione del citato art. 97.
Pertanto si ritiene che il committente o il responsabile dei lavori, acquisendo attraverso la verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese (allegato XVII d.lgs. n. 81/2008) “il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento ei compiti di cui all’articolo 97”, dovrà verificarne l’avvenuta specifica formazione con le modalità che riterrà più opportune, anche attraverso la richiesta di eventuali attestati di formazione o mediante autocertificazione del datore di lavoro dell’impresa affidataria.
Interpello n. 8/2016 – Obbligo della sorveglianza sanitaria nell’ipotesi di distacco del lavoratore;
Utilitalia, per il tramite della Fondazione Rubes Triva, ha avanzato istanza di interpello in merito alla “corretta interpretazione all’obbligo della sorveglianza sanitaria di cui all’art.41 del d.lgs. n. 81/2008”. In particolare l’istante chiede di sapere “nei casi di distacco del personale dalla società capogruppo a società controllate, o viceversa, su quale delle due società, distaccante ovvero distaccataria, sorge l’obbligo della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 D.Lgs 81/2008 e di tutti i procedimenti ad essa connessi e/o collegati”.
La Commissione Interpelli ha risposto come di seguito riportato:
In caso di distacco dei lavoratori gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro incombono, in modo differenziato, sia sul datore di lavoro che ha disposto il distacco che sul beneficiario della prestazione (distaccatario). Sulla base della normativa indicata in premessa, sul primo grava l’obbligo di “informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato”.
Interpello n. 9/2016 – Valutazione dei rischi da agenti chimici presenti sul luogo di lavoro ubicati all’interno di siti contaminati;
Utilitalia ha avanzato istanza di interpello in merito alla “valutazione dei rischi da agenti chimici presenti sul luogo di lavoro”.
In particolare l’istante chiede di sapere se, premesso che nei “luoghi di lavoro ubicati all’interno di siti contaminati, il datore di lavoro deve individuare tutti i pericoli e valutare tutti i rischi per la
salute e sicurezza dei lavoratori presenti a qualsiasi titolo nel sito contaminato e non impiegati nelle attività dirette di bonifica, includendo anche pericoli e rischi derivanti dalla contaminazione stessa del sito, il datore di lavoro possa utilizzare il metodo indicato nel Manuale operativo pubblicato dall’ Inail – Il rischio chimico per i lavoratori nei siti contaminati – ai fini della valutazione e della gestione dei rischi da agenti chimici pericolo si presenti a qualsiasi titolo nei siti contaminati e non impiegati in dirette attività di bonifica”.
Di seguito quanto ha risposto la Commissione Interpelli:
Il manuale operativo “Il rischio chimico per i lavoratori nei siti contaminati” redatto dall’Inail nel 2014 propone una procedura utile per la valutazione e gestione del rischio chimico ponendo essenzialmente l’attenzione sugli aspetti legati alla salute, fermo restando l’obbligo di valutazione del rischio per la sicurezza.
Atteso che la scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, la Commissione ritiene che l’utilizzo del manuale sopra indicato possa costituire un valido riferimento per la relativa valutazione dei rischi in tale tipologia di siti e soddisfi la previsione normativa.
Interpello n. 10/2016 – Gestione dell’amianto negli edifici con riferimento alla legge n. 257/1992 e al DM 06/09/1994;
Confindustria ha avanzato istanza di interpello per sapere se gli impianti tecnici produttivi, strettamente correlati all’attività imprenditoriale e funzionali al ciclo di produzione delle attività ivi esercite, rientrino nella definizione di “impianti tecnici in opera all’interno ed all’esterno degli edifici” di cui al DM 6 Settembre 1994.
In particolare l’istante evidenzia che la circolare ministeriale n. 7 del 12 Aprile 1995, emanata in risposta a dei quesiti pervenuti al Ministero della salute, precisa che “la normativa contenuta nel decreto ministeriale 6 Settembre 1994, oltre che alle strutture edilizie con tipologia definita nella premessa del decreto medesimo, si applica anche agli impianti tecnici sia in opera all’interno di edifici che all’esterno, nei quali l’amianto utilizzato per la coibentazione di componenti dell’impianto stesso o nei quali comunque sono presenti componenti contenenti amianto”.
Il chiarimento fornito dalla Commissione Interpelli recita quanto segue:
La legge n. 257/1992 e le relative precisazioni amministrative, ivi compreso il riferimento agli “impianti tecnici in opera all’interno che all’esterno” è diretta ai soli edifici, ed è da intendersi riservata ai soli impianti posti a servizio dell’edificio (ad es. impianti termici, idrici, elettrici).
Pertanto, atteso che in ogni caso si vuole garantire la salubrità dell’ambiente e la salute dei lavoratori, la Commissione ritiene che eventuali materiali contenenti amianto debbano essere gestiti:
Mediante l’applicazione delle disposizioni del DM 6 Settembre 1994 da parte del proprietario/conduttore e del d.lgs. n. 81/2008 da parte del datore di lavoro che opera nell’immobile, nel caso di materiali contenenti amianto presenti in impianti funzionali all’immobile;
Attraverso le previsioni normative del d.lgs. n. 81/2008 a cura del Datore di Lavoro, nel caso di materiali contenenti amianto presenti in impianti produttivi strettamente correlati all’attività imprenditoriale e per questo non funzionali all’esercizio dell’immobile
Tali chiarimenti devono essere considerati un valido strumento e linea guida da seguire da parte di un’organizzazione aziendale che ricada nello specifico quesito considerando, inoltre, quanto indicato all’art. 12, comma 3 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. ovvero “le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti (…) costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza”.