
E’ disponibile la versione aggiornata a Maggio 2017 del Testo Unico Sicurezza Lavoro D.Lgs 81/2008, rilasciata dal Ministero del Lavoro
E’ disponibile la versione aggiornata a Maggio 2017 del Testo Unico Sicurezza Lavoro D.Lgs 81/2008, rilasciata dal Ministero del Lavoro
Questa è la missione, possibile, di Maurizio Sacconi (Presidente della Commissione Lavoro del Senato) e Serenella Fucksia (Senatrice), i quali hanno presentato pochi giorni fa un Disegno di Legge volto proprio alla semplificazione del Testo unico D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
Quali sono le principali novità previste dal loro provvedimento?
1) “Snellimento” del Testo Unico D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
Il DDL prevede una normativa costituita da 22 articoli di legge e soli 5 allegati, invece dei 306 articoli con 52 allegati dell’attuale D.Lgs.
2) Norme più flessibili e nuove responsabilità
L’attuale applicabilità del D.lgs 81/2008 e s.m.i. risulta essere piuttosto rigida e soprattutto scarsamente personalizzabile rispetto alla realtà aziendale oggetto della valutazione dei rischi.
Ad oggi, infatti, la normativa viene applicata in modo omogeneo e rigido indipendentemente dalle dimensioni aziendali e dall’ andamento degli infortuni e malattie professionali negli specifici ambienti di lavoro; al contrario, soprattutto in virtù del fatto che le nuove tecnologie digitali cambiano con veloce progressione il modo di produrre e di lavorare e allo stesso tempo offrono una continua evoluzione delle prassi e delle tecniche con cui rendere più sicuro il lavoro ci si è resi conto della necessità di approccio dinamico e sostanziale.
Di qui il DDL prevede una nuova responsabilità per la figura del datore di lavoro ovvero che questi non sia considerato responsabile se l’evento è dovuto a “circostanze a lui estranee, eccezionali e imprevedibili o a eventi eccezionali, le cui conseguenze sarebbero state comunque inevitabili nonostante il datore di lavoro si sia comportato in modo diligente” ed abbia ottemperato ai propri obblighi normativi.
Il DDL prevede che venga meno la responsabilità penale del datore di lavoro di un’azienda nel caso in cui ad esempio un infortunio sia causato da grave negligenza del dirigente, del preposto o del lavoratore stesso ed il datore di lavoro dimostri, al contrario, di aver applicato correttamente tutte le misure di prevenzione e protezione volte alla riduzione del rischio.
Il disegno di legge prevede la possibilità da parte di medici del lavoro o di altri professionisti esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro di certificare, sotto la propria responsabilità, la correttezza delle misure di prevenzione e protezione in azienda.
Tali professionisti saranno tutti iscritti in uno specifico elenco gestito dal Ministero del Lavoro che avrà il compito di verificare il possesso, da parte di ciascun professionista, dei requisiti necessari per effettuare l’iscrizione all’elenco stesso.
Il DDL prevede, quindi, l’assegnazione anche di specifici poteri di intervento per i casi di certificazioni fraudolente, rese con colpa grave professionale o sottoscrivendo false dichiarazioni ad organismi di vigilanza ed alla magistratura.
E’ comunque previsto un periodo transitorio triennale nel quale al datore di lavoro è consentito anche di dimostrare di avere, in tutto o in parte, adempiuto ai propri obblighi del Dlgs 81/2008 e s.m.i.
3) Incentivi economici
Il DDL prevede incentivi economici per l’adozione e l’attuazione delle misure organizzative di prevenzione e protezione dai rischi. Al Ministero del Lavoro ed all’INAIL verrà assegnato il compito di individuare modalità e termini per la fruizione di “sensibili” sgravi sui premi assicurativi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
4) Direttive comunitarie
Con riferimento alle direttive comunitarie in materia di sicurezza sul lavoro, il DDL prevede che il loro recepimento debba essere limitato al solo rispetto dei “livelli inderogabili” di tutela indicati come tali dalle direttive stesse. Mediante successivo Decreto Ministeriale verranno individuati i livelli di regolazione ritenuti superflui o, comunque, sovrabbondanti e, quindi, da eliminare.
5) Regime sanzionatorio
Il DDL prevede che in fase di vigilanza gli Ispettori potranno impartire disposizioni esecutive ai datori di lavoro, comunque impugnabili ma il mancato rispetto delle quali comporterà l’arresto fino a 12 mesi e una sanzione di € 10.000 per ciascuna disposizione non attuata.
Conclusioni
Il DDL depositato il 19 luglio scorso rappresenta certamente uno “stravolgimento” dell’attuale normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro Testo Unico D.Lgs 81/2008 e s.m.i sia in termini di struttura che di contenuti.
Cambiano completamente le responsabilità: per il datore di lavoro in primis ma, in particolare, sempre più altre figure quali dirigenti, preposti e lavoratori stessi diventano parte attiva dell’organizzazione aziendale con diritti, obblighi e sempre maggiori responsabilità in caso di diretta inadempienza e soprattutto nel caso in cui, al contrario, il datore di lavoro dimostri di aver previsto tutte le procedure necessarie al fine di tutelare i lavoratori stessi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
Nuove responsabilità anche per i professionisti in possesso di requisiti tali da poter essere iscritti in apposito elenco e poter, quindi, rilasciare alle aziende certificazioni in grado, come afferma il DDL stesso, di snellire tutta la documentazione ad oggi esistente in materia di sicurezza sul lavoro nelle singole realtà aziendali.
Oggi 28 Aprile 2016 è la Giornata Mondiale della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Ricordiamo che il D.Lgs 81/2008 e s.m.i. deve essere applicato in tutte le organizzazioni aziendali ove siano presenti lavoratori al fine di tutelarli in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
Il datore di lavoro ha, quindi, l’obbligo di applicare tutte le misure di prevenzione e protezione possibili al fine di ridurre il più possibile sia il numero di infortuni sul lavoro che di malattie professionali oltre, ovviamente, alla loro probabilità di accadimento.
Analizzando la Banca Dati INAIL in materia di infortuni e malattie professionali si può constatare, positivamente, che il numero di infortuni sta negli anni calando in tutti i settori di attività; d’altra parte un altro è il dato allarmante: torna a salire, dopo dieci anni in costante discesa, il numero di morti sul lavoro nel 2015.
Se da una parte, infatti, il numero totale di denunce all’INAIL di infortunio sul lavoro da Gennaio a Dicembre 2015 è calato passando da 658.514 del 2014 a 632.665 del 2015, purtroppo dall’altra parte il numero di denunce per infortunio mortale è invece aumentato passando da 1.009 nel 2014 a 1.172 nel 2015.
Proprio pochi giorni fa in zona Prato, nella notte tra il 22 ed il 23 Aprile, un uomo rumeno di 39 anni ha perso la vita schiacciato, a quanto pare, tra la motrice di un tir ed il cassone durante la fase di aggancio nel piazzale di Albini & Pitigliani. L’uomo non era dipendente della ditta ma lavorava per una ditta esterna.
Le dinamiche dell’incidente sono ad oggi ancora non del tutto chiare e sono sotto analisi da parte dello specifico dipartimento di prevenzione della ASL.
In occasione, quindi, della Giornata Mondiale dedicata alla sicurezza sui luoghi di lavoro e partendo da questo episodio di “morte bianca” ricordiamo cosa le aziende possono e devono fare per cercare di ridurre il più possibile la probabilità di infortunio.
Per prima cosa in caso di attività appaltate o comunque affidate a terzi, come nel caso sopra riportato, il committente ha sempre l’obbligo di verificare, prima di dare l’incarico, l’idoneità tecnico professionale dell’appaltatore o del lavoratore autonomo.
In cosa consiste la verifica dell’idoneità tecnico professionale?
Si tratta di una richiesta di documenti da parte della committenza, indicati nell’ Allegato XVII del Testo Unico D.Lgs 81/2008 e s.m.i, volti a verificare i requisiti ed i rischi aziendali delle ditte terze; in particolare:
Ai documenti sopra riportati possono essere aggiunte altre richieste, a discrezione della committenza, di ulteriore dettaglio come ad esempio copia attestati di avvenuta formazione, copia giudizi idoneità alla mansione, etc.
Il committente è sempre tenuto ad informare l’appaltatore circa i rischi specifici dell’ambiente di lavoro in cui i lavoratori sono destinati a svolgere l’incarico indicando le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle proprie attività.
Ad esempio se trattasi di azienda con circolazione di mezzi sui piazzali esterni certamente il committente dovrà informare l’appaltatore dei relativi rischi specifici come l’esistenza del rischio di investimento ed indicare le relative misure di prevenzione adottate dall’azienda: come la cartellonistica verticale indicante eventuali limiti di velocità da rispettare e cartellonistica orizzontale tale da distinguere i percorsi dei mezzi da quelli pedonali.
Inoltre certamente in caso di ditte esterne il committente dovrà informare circa quelle che sono le procedure da attuare in caso di emergenza e quindi innanzitutto il punto di ritrovo e la presenza di eventuali allarmi e modalità di comportamento da tenere.
Infine, sempre riferendoci ad attività svolte per conto terzi e nel caso in cui i lavoratori di ditta esterna lavorino contemporaneamente e nello stesso luogo dei lavoratori dell’azienda committente vige l’obbligo, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs 81/2008 e s.m.i., da parte del datore di lavoro della committenza di promuovere la cooperazione ed il coordinamento al fine di ridurre i rischi da interferenza andando quindi a redigere il DUVRI – Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza nei casi previsti dalla normativa vigente.
Cosa accade nel caso in cui il datore di lavoro della ditta committente non effettui la verifica dell’idoneità tecnico professionale di ditte esterne e/o lavoratori autonomi ed eventuale redazione del DUVRI?
Il D.Lgs 81/2008 e s.m.i. è un decreto che prevede quasi sempre sanzioni di tipo penale in caso di inadempienza.
Ad esempio:
Ovviamente rimangono in capo al datore di lavoro sia della ditta committente che della ditta appaltatrice tutti quelli che sono i obblighi “ordinari” previsti dall’ art. 18 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i in caso di presenza di lavoratori e quindi, ad esempio:
Allo stesso modo anche i lavoratori hanno l’obbligo di ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i e quindi:
E’ chiaro che a fronte di una morte bianca sarà compito degli Enti di Controllo analizzare l’esatta dinamica dell’accaduto verificando se trattasi di disgrazia, errore umano o inadempienza da parte del lavoratore defunto oppure se esiste qualche responsabilità da parte dell’azienda, nel caso sopra riportato se da parte dell’azienda committente e/o da parte dell’azienda appaltatrice, e se di fronte ad una responsabilità da parte dell’azienda la suddetta sia solo da imputare datore di lavoro oppure se esistono deleghe di funzioni o comunque altre figure, come l’RSPP, eventuali dirigenti e/o preposti, tali da giustificare un eventuale concorso di colpa.
Nel caso di riconoscimento di morte per infortunio sul lavoro l’INAIL prevede il riconoscimento di una rendita ai familiari del defunto e quindi, al coniuge ed ai figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili e adottivi; tale rendita viene calcolata in rapporto alla retribuzione annua del lavoratore deceduto.
Infine l’INAIL, anche quest’anno, ha previsto, attraverso il Bando ISI INAIL 2015, l’erogazione di contributi a fondo perduto per un totale di € 276.269.986,00 per quelle imprese che vogliano migliorare i livelli di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro mediante progetti di investimento, progetti che prevedano l’adozione di modelli organizzativi e progetti di bonifica da materiali contenenti amianto.
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