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Nuovi controlli per le sostanze radioattive nell’acqua

By Sicurezza AmbientaleNo Comments

L’11 settembre 2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DM 2 agosto 2017 recante “Indicazioni operative a carattere tecnico-scientifico, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 28”

 

Il contenuto delle indicazioni

Il presente decreto mira a fornire informazioni che garantiscono la corretta e omogenea applicazione del d. lgs n. 28/2016 sull’intero territorio nazionale, indicando i requisiti per il controllo delle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano.

In particolare vengono indicati i parametri per il rispetto dei valori del radon e del trizio.

Nella parte finale del DM vengono spiegati i provvedimenti da prendere in caso di non conformità dei parametri per le acque e le tempistiche per eventuali azioni correttive da intraprendere.

 

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Programma di controllo

Nel decreto ministeriale sono messe in evidenza le operazioni di carattere tecnico-scientifico elaborate in congiunzione con l’Istituto superiore di sanità.

Tale programma, che viene elaborato da ogni regione e provincia autonoma avvalendosi delle ASL o ARPA/APPA, deve riferirsi a tutte le acque destinate al consumo umano utilizzate nella regione o provincia autonoma.

Per quanto riguarda invece, le acque distribuite in reti idriche, esse vanno suddivise in zone di fornitura diverse, dando priorità al controllo delle zone che servono un maggior numero di persone. Analoga priorità, basata sul volume d’acqua va data al controllo delle acque utilizzate o nelle imprese alimentari o distribuite in contenitori oppure in cisterne non provenienti da rete idrica.

Il programma di controllo  e la sua elaborazione, spiegato nell’art.4, deve riguardare sia i controlli esterni che interni, contenere i dati sulle misure di radioattività, tutte le valutazioni preliminari effettuati e i criteri utilizzati.

Viene inoltre spiegata la procedura per l’invio del programma, che deve pervenire a mezzo PEC al Ministero della Salute, tramite la corretta compilazione di un documento in formato standard disponibile sul sito internet del Ministero e dell’Istituto superiore di sanità.

 

Esempi pratici di pianificazione dei controlli

Come anticipato, le operazioni finalizzate a rendere uniforme l’elaborazione del programma di controllo sono illustrate all’Appendice 1.

Nell’Appendice 2 sono illustrati ben 5 casi pratici di pianificazione dei controlli sia interni che esterni di reti idriche diverse tra loro.

 

Controlli delle sostanze radioattive

Nell’ allegato II del presente DM vengono illustrati i controlli delle sostanze radioattive.

I parametri da controllare sono uguali sia per controlli interni che esterni, nello specifico bisogna controllare la percentuale di radon, di trizio e la dose indicativa.

Per quanto riguarda il radon, la misura della sua concentrazione in acqua va effettuata per tutte le acque destinate al consumo umano.

Il controllo del trizio, invece,  va effettuato se si verificano due condizioni, ovvero se:

  • sono presenti una o più possibili fonti di tale radionuclide nell’area di approvvigionamento idrico della rete idrica presa in esame, rendendo quindi possibile una contaminazione;
  • non è possibile stabilire, nell’ambito delle valutazioni preliminari, sulla base di misure di AH-3, che è improbabile che AH-3 superi il relativo valore di parametro.

 

Anche della dose indicativa (DI), il controllo va effettuato se si verificano due condizioni, ovvero se:

  • è presente una o più possibili fonti di pressione di radioattività artificiale e/o NORM nell’area di approvvigionamento idrico (per esempio impianti nucleari, siti di stoccaggio di materie radioattive, depositi di rifiuti radioattivi, attività lavorative che comportano la produzione e lo stoccaggio di NORM, discariche, anche dismesse, di fosfogessi, oppure di rifiuti urbani o speciali) rendendo quindi possibile una contaminazione delle fonti idriche;
  • non è possibile stabilire, nell’ambito delle valutazioni preliminari, sulla base di misure di radioattività, che è improbabile che il valore della DI superi il relativo valore di parametro.
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Più sicurezza per la nostra acqua

By Sicurezza AlimentareNo Comments

Il temuto cromo esavalente viene finalmente inserito nei parametri da tenere sotto controllo e da monitorare per caratterizzare la salubrità delle acque per il consumo umano.

Il cromo esavalente è infatti considerato mutageno, cancerogeno e tossico, e ha inoltre una elevata solubilità in acqua che lo rende altamente diffondibile nelle risorse idriche.

Questo ne causa una forte permanenza nell’ambiente, sia rispetto alla diffusione territoriale (l’acqua è infatti molto mobile) sia a quella temporale (se il cromo esavalente riesce a penetrare nella rete idrica può permanervi per molto tempo).

Entrambi questi aspetti lo rendono di difficile bonifica e quindi la scelta di fissarne un limite per tenerlo sotto controllo è senz’altro una misura di prevenzione.

 

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Per tutti questi motivi, dal prossimo luglio 2017 potrà diventare obbligatorio ricercare anche il parametro “cromo esavalente” al momento di effettuare l’ analisi per la potabilità dell’acqua.

Il Ministero della Salute infatti, con proprio decreto del 14/11/2016, ha stabilito che, vista la pericolosità intrinseca del cromo esavalente e alla luce dei giudizi dell’Istituto Superiore di Sanità su questo argomento, ne debba essere stabilito un valore limite da non superare per poter definire la potabilità dell’acqua.

Tale valore soglia era già stato stabilito per le acque sotterranee, in misura pari a 5 µg/l, valore al di sopra del quale è stata ritenuta necessaria una analisi del rischio e una caratterizzazione del sito (D. Lgs. 152/06).

È stato fatto dunque un passo avanti, estendendo il concetto anche alle acque per il consumo umano, sia sulla base del principio di precauzione, sia sulla base di alcune recenti misure adottate in Gran Bretagna.

 

Quando andrà ricercato il cromo esavalente:

Tuttavia l’approccio è stato leggermente diverso rispetto al sopra citato Decreto Legislativo, nel senso che la ricerca del cromo esavalente dovrà essere effettuata solo se il parametro “Cromo” superi i 10 µg/l.

Solamente in questo ultimo caso, andrà ricercato anche il cromo esavalente, per il quale è stato ugualmente fissato un valore soglia pari a 10 µg/l.

In altre parole, in prima istanza sarà sufficiente la semplice ricerca del cromo, con l’estensione dell’analisi solo alle suddette condizioni.

La ratio della norma è quella secondo la quale, ad elevate concentrazioni di cromo “semplice” potrebbero corrispondere altrettanto elevate concentrazioni di cromo esavalente, con le possibili conseguenze per la salute.

Il Decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 16/01/17 ed entrerà in vigore a partire dal 180° giorno successivo a tale data.

 

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