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Controlli ufficiali: il nuovo Regolamento UE 625/17

By Sicurezza AlimentareNo Comments

Due fondamentali regolamenti del pacchetto igiene in vigore da più di dieci anni sono stati recentemente abrogati.

Si tratta dei regolamenti relativi ai controlli ufficiali degli alimenti, il Reg. CE 882/04 e il Reg. CE 854/04.

L’intero quadro normativo relativo ai controlli ufficiali è ora disciplinato dal Reg. UE 625/2017 in vigore dal 27 Aprile (si applicherà da Dicembre 2019) che, oltre ai suddetti regolamenti, ha abrogato e modificato decine di norme con l’intento di fornire un testo unico in tema di controlli ufficiali.

 

Quali sono le principali novità introdotte e cosa cambia per gli OSA?

1) Ampliamento dell’ambito di applicazione

Con tale regolamento il Legislatore europeo ha voluto razionalizzare, semplificare ed armonizzare il sistema di controlli ufficiali in un unico provvedimento integrando i controlli su alimenti, mangimi, salute e benessere degli animali, sanità delle piante e prodotti fitosanitari.

Tale integrazione costituisce una delle principali novità del Regolamento che semplifica di fatto il corpus legislativo in tema di controlli ufficiali eliminando sovrapposizioni di norme e inglobando disposizioni che parzialmente o totalmente restavano fuori dal campo di applicazione del Reg. 882/04 (es. sanità delle piante, sottoprodotti di origine animale, sostanze e residui nei prodotti di origine animale, produzioni biologiche, etichettatura, ecc).

 

Nello specifico, Il Regolamento si applica ai controlli ufficiali nei seguenti settori relativi a:

– gli alimenti e la sicurezza alimentare, l’integrità e la salubrità, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l’informazione dei consumatori, la fabbricazione e l’uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti;

– l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) a fini di produzione di alimenti e mangimi;

– mangimi e la sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell’uso di mangimi, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare la salute, gli interessi e l’informazione dei consumatori;

– le prescrizioni in materia di salute animale;

– la prevenzione e la riduzione al minimo dei rischi sanitari per l’uomo e per gli animali derivanti da sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati;

– le prescrizioni in materia di benessere degli animali;

– le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;

– le prescrizioni per l’immissione in commercio e l’uso di prodotti fitosanitari e l’utilizzo sostenibile dei pesticidi, ad eccezione dell’attrezzatura per l’applicazione di pesticidi;

– la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici;

– l’uso e l’etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite.

 

2) Designazione delle autorità competenti, formazione dei controllori ed esecuzione dei controlli ufficiali

Per ciascuno dei settori indicati, gli Stati membri designano le autorità competenti a cui essi conferiscono la responsabilità di organizzare o effettuare controlli ufficiali e altre attività ufficiali.

Qualunque sia l’autorità competente designata per un settore o sottosettore, essa dovrà agire nel pubblico interesse al fine di eliminare, contenere o ridurre eventuali pericoli di ordine sanitario per l’uomo, gli animali, le piante e l’ambiente.

Per garantire qualità, coerenza ed efficacia dei controlli ufficiali e quindi la corretta applicazione ed esecuzione della norma, il Reg. UE 625/17 prevede che il personale addetto ai controlli ufficiali:

–  riceva una formazione adeguata per il proprio ambito di competenza;

si mantenga aggiornato nel proprio ambito di competenza e riceva, se del caso, ulteriore  formazione su base regolare;

riceva formazione su temi specifici elencati nel regolamento stesso quali ad esempio pericoli nel settore della produzione, trasformazione e distribuzione di animali e merci, valutazione dell’applicazione delle procedure HACCP, procedimenti giudiziari e implicazioni dei controlli ufficiali, ecc.

 

In merito all’esecuzione dei controlli, il Reg. UE 625/17 dispone che vengano effettuati con frequenza opportuna in base alla valutazione del rischio e senza preavviso a meno che non sia necessario ai fini dell’esecuzione del controllo stesso.

I controlli devono essere eseguiti secondo procedure documentate e devono prevedere l’elaborazione di una documentazione scritta (supporto cartaceo o formato elettronico) che, a meno che sia richiesto diversamente a fini di indagini giudiziarie o per la tutela di procedure giudiziarie, è fornita in copia agli operatori sottoposti al controllo ufficiale che ne fanno richiesta.

 

3) Diritto alla controperizia

In caso di campionamento, analisi, prova o diagnosi nel contesto dei controlli ufficiali, gli OSA hanno diritto, a loro spese, ad una controperizia.

Come indicato nel Reg. UE 625/17  tale diritto ”dovrebbe consentire all’operatore di richiedere un esame documentale, a cura di un altro perito, del campionamento, dell’analisi, della prova o della diagnosi iniziale, nonché una seconda analisi, prova o diagnosi delle parti del materiale di campionamento inizialmente prelevato, a meno che tale seconda analisi, prova o diagnosi sia tecnicamente impossibile o irrilevante”.

Per tale motivo, se opportuna, pertinente e tecnicamente fattibile, l’autorità competente assicura che nel prelevare campioni ne sia prelevata una quantità sufficiente per consentire una controperizia e se non è possibile prelevare una quantità sufficiente deve informarne l’operatore.

 

4) Campionamento di animali e merci messi in vendita mediante tecniche di comunicazioni a distanza

Un’interessante disposizione del Reg. UE 625/17 rivolta ad un intero comparto del settore agroalimentare (tra l’altro in forte crescita), riguarda il campionamento di merci ed animali venduti on line.

Si possono infatti impiegare ai fini di un controllo ufficiale campioni che le autorità competenti ordinano dagli operatori senza svelare la propria identità.

Una volta in possesso dei campioni, le autorità competenti adottano tutte le misure necessarie affinché gli operatori dai quali sono stati ordinati detti campioni:

siano informati del fatto che tali campioni sono stati prelevati nel contesto di un controllo ufficiale e, a seconda dei casi, sono analizzati o sottoposti a prove al fine di eseguire tale controllo ufficiale;

– se i campioni sono analizzati o sottoposti a prove, possano esercitare il diritto a una controperizia.

 

5) Pubblicazione del livello di conformità delle singole imprese: il rating dell’operatore

Secondo quanto premesso nei consideranda, alle autorità competenti dovrebbe, a determinate condizioni, “essere riconosciuto il diritto di pubblicare o rendere disponibili le informazioni relative al rating dei singoli operatori in base ai risultati dei controlli ufficiali”.

L’obiettivo è di accrescere la trasparenza nella filiera agroalimentare a condizione che il regime di  rating offra adeguate “garanzie di equità, coerenza, trasparenza e obiettività”.

Per assicurare che il rating rispecchi accuratamente il livello di conformità di un’impresa è previsto che tale classificazione si baserà sui risultati di vari controlli ufficiali, o nel caso di un unico controllo con esito sfavorevole, l’autorità competente dovrà procedere in tempi ragionevoli ai successivi controlli.

In considerazione della molteplicità degli aspetti (anche tecnici) trattati nel nuovo provvedimento, delle novità in parte accennate e delle altre novità riguardanti ad esempio il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali, i controlli nei posti di controlli frontalieri, l’uso dei documenti comunitari sanitari di entrata (DSCE) per le partite provenienti dai paesi terzi, ecc, è lecito attendere atti delegati e di esecuzione (“legislazione terziaria”) nonché linee guida per la completa ed omogenea applicazione dello stesso.

 

 

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Le nuove linee guida per i controlli ufficiali

By Sicurezza AlimentareNo Comments

Svolta nell’applicazione dei controlli da parte delle Autorità Competenti:

nuove linee guida per una migliore e più precisa attività di controllo, oltre a nuovi obblighi e vecchi concetti ribaditi nuovamente.

Lo scorso 10 Novembre infatti sono state pubblicate le nuove “Linee guida per i controlli ufficiali ai sensi dei Regolamenti C.E. 882/04 e 854/04”, che mirano a dare un indirizzo comune per le numerose Autorità Competenti impegnate quotidianamente nei controlli in campo alimentare.

 

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In queste linee guida sono presenti alcuni spunti di sicuro interesse che, sebbene a volte già direttamente applicabili nel nostro Paese, necessitavano di ulteriori approfondimenti o di chiarimenti (in alcuni di tali casi le linee guida non fanno altro che ribadire concetti ben consolidati, mentre in altri propongono nuove attività).

 

Elenchiamo di seguito alcuni di questi spunti:

 

  • Le norme Comunitarie hanno sempre la precedenza su quelle nazionali, laddove le due siano in contrasto; quindi in caso di diverse applicazioni dello stesso principio, l’interpretazione fornita dal legislatore Europeo avrà sempre la precedenza su quella fornita dal legislatore Italiano.
  • Gli O.S.A. (Operatori del Settore Alimentare) devono garantire che gli alimenti immessi in commercio non siano dannosi per la salute (e fin qui nulla di particolare) ma anche che non siano inadatti al consumo (cioè che non abbiano subito alterazioni tali da renderli non commestibili). In questo caso non è necessario riscontrare nell’alimento la configurabilità del danno “fisico” al consumatore, ma semplicemente la venuta meno delle caratteristiche dell’alimento (ad esempio un olio che mal conservato assume un tenore rancido e quindi risulta organoletticamente alterato e non consumabile) . Questo per il principio del Reg. C.E. 178/02 secondo il quale l’interesse del consumatore deve essere al centro delle attenzioni.
  • Le Autorità Competenti intitolate ad eseguire controlli in ambito di sicurezza alimentare sono: il Ministero della Salute, le Regioni e le Provincie Autonome e le Aziende Sanitarie Locali. Viene altresì precisato che altre Autorità (ad esempio i sindaci) hanno giurisdizione solo in particolari circostanze, in particolare laddove si configurino situazioni di emergenza sanitaria, per le quali le normali misure adottate dalle Autorità Competenti non si siano dimostrate sufficienti.
  • Le Autorità Competenti di cui sopra, oltre a verificare le condizioni igieniche e strutturali degli stabilimenti posti sotto il loro controllo, potranno/dovranno verificare anche la correttezza delle informazioni fornite ai consumatori tramite l’etichettatura, con particolare attenzione nei confronti dei claims nutrizionali e salutistici, considerati particolarmente delicati proprio per il messaggio che veicolano al consumatore.
  • Nell’ambito dei piani di campionamento annuali, particolare attenzione è rivolta a quei parametri per i quali non siano stati fissati dei limiti di legge. Per questi, le Autorità Competenti potranno comunque provvedere all’esecuzione di analisi, volte a determinare quale sia il reale livello di pericolo al fine di stabilire in un prossimo futuro detti limiti.
  • I criteri da prendere come riferimento per determinare modalità e frequenze dei campionamenti, non saranno solamente quelli presenti nel Regolamento C.E. 2073/05 e s.m.e i., ma anche quelli presenti nelle linee guida. Pertanto sarà possibile/necessario integrare i piani di campionamento aziendali con parametri che esulino dalle norme Comunitarie, finora ritenute l’unico riferimento attendibile.
  • Saranno previste in un secondo tempo, delle indicazioni per le Autorità Competenti, relativa alle modalità e alle frequenze dei controlli da effettuare su etichettatura degli alimenti e informazioni per il consumatore.
  • Le Autorità Competenti possono consentire procedure semplificate per l’attuazione dell’HACCP a quelle attività nelle quali non sia svolta alcuna attività di produzione, trasformazione o preparazione di alimenti. Ciò vale a dire ad esempio che per queste attività potranno essere previsti piani di autocontrollo privi di CCP (Punti Critici di Controllo) con conseguente alleggerimento delle procedure. Rientrano nelle suddette tipologie anche attività semplici, nelle quali le lavorazioni siano consolidate (inclusi ristoranti e attività di vendita al dettaglio quali macellerie, pescherie, pasticcerie ecc.). in tutti i casi dovrà comunque trattarsi di imprese che rientrino nella definizione di “microimpresa”, cioè con meno di 10 dipendenti.

Questi i punti più interessanti delle linee guida per i controlli ufficiali , al di là degli aspetti più prettamente tecnici, che pensiamo possano prevedere delle situazioni di possibile interesse per le aziende in un prossimo futuro.

Una dovuta precisazione è che, trattandosi di linee guida, saranno da intendersi come tali e cioè come uno strumento che funga da indirizzamento per le Autorità Competenti per svolgere al meglio il proprio lavoro, con la precisazione che tutto quanto in esse proposto dovrà essere vagliato e approvato proprio dalle suddette Autorità.

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