Skip to main content
Tag

controllo alimenti

rischio aflatossine e fitofarmaci

Rischio Aflatossine e fitofarmaci

By Sicurezza AlimentareOne Comment

Aflatossine e fitofarmaci: nuovo regime di controlli sulle importazioni

Aggiornato l’elenco degli alimenti e mangimi di origine non animale soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni. Dal 1 gennaio 2016 si applica il nuovo Regolamento UE 2383/2015.

Una delle modifiche più significative introdotte dalla nuova normativa riguarda l’importazione di arachidi e prodotti derivati provenienti dal Gambia, che subisce controlli per il rischio legato alla presenza di Aflatossine nel 50% dei casi.

Le uve provenienti dal Perù tornano invece ad essere soggette ai soli controlli di routine per i residui di antiparassitari.

Attualmente gli alimenti che risultano subire controlli più numerosi sono quelli provenienti da India ( ad esempio i semi di sesamo, il peperoncino, noce moscata)  e Vietnam (ad esempio menta, basilico, prezzemolo), mentre l’attenzione maggiore è riservata ai pericoli legati ai residui di fitofarmaci ed alle aflatossine.

Il Quadro Normativo

La normativa sui contaminanti dei prodotti alimentari è piuttosto ampia e complessa. Uno dei Regolamenti più importanti, che tutte le aziende alimentari devono tener presente per la propria analisi dei pericoli del proprio piano HACCP, è sicuramente il Reg. CE 1881/06 e smi.

L’ultimo degli aggiornamenti del Regolamento 1881/06 prevede, ad esempio, l’inserimento del riso e dei suoi derivati fra gli alimenti sottoposti a controllo per il contenuto di arsenico.

Il Reg. CE 882/2004 istituisce l’elenco di alimenti e mangimi di origine non animale che, sulla base di rischi noti o emergenti, è soggetto a controlli maggiori all’ingresso sul territorio comunitario (Reg 669/09 e smi)

L’aggiornamento di questo elenco, previsto dallo stesso Regolamento, può attingere da più fonti:

  • notifiche ricevute mediante il RASFF
  • relazioni e informazioni risultanti dalle attività dell’Ufficio alimentare e veterinario
  • relazioni e informazioni ricevute dai paesi terzi
  • scambi di informazioni tra la Commissione, gli Stati membri e l’Autorità europea per la sicurezza alimentare
  • valutazioni scientifiche.

 

Piombo e Arsenico riso

Nuovi limiti per piombo e arsenico inorganico negli alimenti

By Sicurezza AlimentareOne Comment

Tutti i prodotti già immessi sul mercato prima di questa data possono pertanto continuare ad essere commercializzati fino alla loro durata minima di conservazione o scadenza.

Fino ad oggi, per l’arsenico non era previsto nessun limite sugli alimenti, ma solo per l’acqua. Studi dell’EFSA hanno infatti dimostrato che forti consumatori di riso in Europa e i bambini di età inferiore ai 3 anni, sono i più esposti all’arsenico inorganico attraverso l’alimentazione. Da qui la necessità di definire dei limiti per l’arsenico per il riso e i prodotti a base di riso quali cracker, gallette, dolci di riso, cialde ecc.

Le nuove voci e i loro limiti per l’arsenico inorganico sono:

  • Riso lavorato non parboiled (riso brillato o bianco) <0.20mg/kg
  • Riso parboiled e riso semigreggio <0.25mg/kg
  • Cialde di riso, cialdine di riso, cracker di riso e dolci di riso < 0.30 mg/kg
  • Riso destinato alla produzione di alimenti per lattanti e i bambini < 0.10 mg/kg

sono più articolate e scaturiscono sempre da un parere EFSA per:

  • diminuire l’esposizione dei lattanti e bambini fino ai 3 anni come anche delle donne in età fertile;
  • rivedere alcuni limiti che erano stati distinti per alcune specie vegetali,come anche rivedere alcuni limiti in modo più restrittivo.

Una novità importante riguarda il miele, per il quale non era previsto un limite. Il rilevamento di tale sostanza ha tuttavia generato delle contromisure degli Stati Membri che hanno creato difficoltà a livello di commercializzazione nel mercato comune.

Le nuove voci inserite per il piombo sono:

 

  • Alimenti a base di cerali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini <0.050mg/kg
  • Alimenti a fini medici speciali destinati in modo specifico ai lattanti, commercializzati
    • in polvere <0.050mg/kg
    • allo stato liquido <0.010mg/kg
  • Bevande destinate ai lattanti e ai bambini etichettate e vendute come tali
    • Commercializzate allo stato liquido o da ricostituire <0.030mg/kg
    • Da preparare mediante infusione o decozione <1.50mg/kg
  • Ortaggi esclusi cavoli a foglia, salsefica, ortaggi a foglia ed erbe fresche, funghi, alghe marine e ortaggi a frutto <0.10mg/kg
  • Mirtilli rossi, ribes a grappoli, bacche di sambuco e frutti del corbezzoli <0.20mg/kg
  • Ortaggi a frutto
  • Granoturco dolce <0.10mg/kg
  • Altri diversi dal granoturco dolce <0.05mg/kg
  • Miele <0.10mg/kg

I principali cambiamenti riguardano invece le seguenti voci:

  • Crostacei
  • Cerali e leguminose
  • Ortaggi
  • Cavoli a foglia, salsefica, ortaggi a foglia escluse le erbe fresche e i seguenti funghi: Agaricus bisporus (prataioli), Pleurotus ostreatus (orecchioni), Lentinus erode (Shitake)
  • Frutta, esclusi mirtilli rossi, ribes a grappoli, bacche di sambuco e frutti del corbezzolo
  • Vini

Queste ultime sono state modificate con inserimento di limiti diversi o per lo più con aggiunta di più voci che differenziano le tipologie di alimenti. Si rimanda al testo ufficiale per un approfondimento e per i limiti di dettaglio.

 

Richiedi una consulenza
icona-preventivo

Thank you for your upload