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etichettatura alimenti

Regolamento etichettatura alimenti

Regolamento/i etichettatura alimenti

By Sicurezza AlimentareNo Comments

Le crescenti difficoltà di interpretazione del Reg. U.E. 1169/11, sia da parte degli Operatori del Settore Alimentare, sia da parte degli Organi di Controllo, devono fare i conti sia con la difficoltà intrinseca del Regolamento stesso, sia con la permanenza, seppur in maniera parziale, del vecchio D.Lgs. 109/92.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, a seguito di espressa richiesta fatta dall’Italia alla Commissione Europea, ha appena pubblicato le risposte fornite dalla stessa Commissione su quegli aspetti del D.Lgs. 109/92 che possano ritenersi compatibili con il Regolamento.

 

Regolamento etichettatura alimenti

 

Vediamo di seguito i punti sui quali è stato richiesto dunque il parere della Commissione:

  • Attività artigianali e collettività: il Regolamento individua chiaramente le attività denominate “collettività” che possano essere considerate come “consumatore finale”, cioè mense, ristoranti, imprese di ristorazione ecc., per le quali quindi si applica il Regolamento per intero. In poche parole, chiunque rifornisca le suddette attività dovrà considerarle come un consumatore finale a tutti gli effetti, dunque prevedere tutte le informazioni richieste dal Regolamento stesso in ambito di etichettatura. Viceversa, per tutte quelle attività considerate come artigianali (pasticcerie, pizzerie a taglio, gelaterie), le informazioni fornite loro ricadranno nell’ambito dell’Art. 8 par. 8 del Regolamento, cioè relative ai prodotti non destinati al consumatore finale. Da notare che per queste attività “artigianali” sarà comunque possibile vendere al consumatore finale per il consumo diretto, senza problemi.
  • Ragione sociale: La Commissione ha ritenuto possibile l’utilizzo della ragione sociale o del nome della società in forma abbreviata o sotto forma di acronimo, a patto che questo consente comunque una facile identificazione della stessa.
  • Vini – indicazione dei dati aziendali in caso di denominazioni protette o simili: per il Reg. C.E. 607/09, se il nome o la ragione sociale del produttore/imbottigliatore/venditore, fanno parte di una indicazione geografica protetta o di una denominazione di origine protetta, allora questi dovranno comparire in etichetta secondo modalità specifiche. Tuttavia tale accorgimento non si applicherebbe al vino fornito alle collettività (come sopra definite) e ad altre aziende in una fase antecedente la vendita al consumatore finale. La Commissione non si è espressa sull’argomento; si dà quindi per scontato che il Reg. U.E. 1169/11 abbia la precedenza.
  • Regalistica stagionale e confezioni apribili: il vecchio D.Lgs. 109/92 stabiliva, all’artr. 14, le norme per l’etichettatura di confezioni contenenti alimenti di diverso genere a loro volta etichettati. Detto articolo è stato superato dalle disposizioni del Regolamento, che non ha preso in considerazione questo aspetto, spesso legato alla cosiddetta regalistica stagionale (es. calza della befana). L’Italia ha chiesto, proprio per questi articoli particolari, una deroga. La Commissione si è espressa ritenendo come requisito soddisfacente che la confezione sia trasparente e che le informazioni sui singoli imballaggi in essa contenuti siano facilmente leggibili. In questo caso addirittura non si richiede alcuna etichettatura sull’imballaggio esterno. Alla stregua degli articoli appena citati, la Commissione ha considerato le confezioni costituite da scatole apribili (es. bottiglia di vino contenuta in una scatola). In questo caso l’importante è che il consumatore abbia a disposizione le informazioni sulla bottiglia di vino al momento dell’acquisto; di conseguenza anche in questo caso l’imballaggio esterno può non riportare alcuna informazione.
  • Distributori automatici: in questo ambito vi è un apparente contrasto tra la norma Comunitaria e il Decreto Nazionale; la Commissione si è espressa comunque escludendo che le bevande vendute tramite distributori automatici possano ricadere nell’ambito della “vendita a distanza” (Art. 14 del Regolamento). Sembra quindi che rimanga applicabile l’Art. 15 del D.Lgs. 109/92 che richiede l’indicazione della ragione sociale e indirizzo della ditta responsabile del distributore, la denominazione di vendita e l’elenco ingredienti (riteniamo con conseguente messa in evidenza di eventuali allergeni).
  • Nome generico dell’ingrediente utilizzato in denominazione di vendita: il D.Lgs. 109/92 specificava che, in denominazione di vendita, potesse essere usato il nome “comune” di un alimento, al posto del suo nome “legale” (es. biscotti al cioccolato invece di biscotti al cioccolato al latte). Il Regolamento non copre questo aspetto particolare e la Commissione ha specificato che tale aspetto debba essere discusso “caso per caso”. La regola generale da seguire è sempre quella di fornire al consumatore un’informazione che sia la più chiara possibile.
  • Ingredienti in forma concentrata o disidratata: in questo caso, la precedente applicazione della norma che prevedeva la possibilità di riportare in elenco quegli ingredienti disidratati o concentrati con la loro denominazione originaria, viene disattesa dalla Commissione che ha specificato l’impossibilità di mantenere questa opzione. Difatti gli ingredienti originariamente disidratati, una volta ricostituiti cambiano la loro natura (ed è proprio questo cambiamento che deve essere comunicato al consumatore).
  • Acqua nella produzione di aceto: in questo caso nulla cambia rispetto al precedente impianto normativo; il D.Lgs. 109/92 prevedeva la possibilità di non dichiarare l’acqua utilizzata nella produzione di aceti e lo stesso approccio è stato mantenuto dalla Commissione nell’applicare il Regolamento U.E. 1169/11. Di conseguenza è ancora possibile non dichiarare l’aceto utilizzato.
  • Origine delle carni caprine, ovine, suine e di volatili: la Commissione ha ribadito che l’obbligo di indicazione di origine obbligatoria, non si applica ai suddetti prodotti, quando venduti sfusi o preimballati su richiesta del consumatore al momento dell’acquisto o preimballati per la vendita diretta (Art. 44 del Reg. U.E. 1169/11).
  • Assunzioni di riferimento in tabella nutrizionale: le assunzioni di riferimento di un adulto medio possono essere tranquillamente riportate in tabella utilizzando sigle o abbreviazioni, a patto che sia presente un asterisco che indichi un chiaro riferimento ad un punto dell’etichetta dove l’informazione possa comparire “per esteso”.
  • Ulteriori chiarimenti in merito alla deroga dall’obbligo di dichiarazione nutrizionale: il Regolamento prevede la deroga per gli alimenti non trasformati che comprendano un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti. Viene specificato che, per quanto riguarda le operazioni che costituiscono trasformazione, si deve fare riferimento al Reg. 852/04 Art. 2 paragrafo 1. Si precisa altresì che per “categoria di ingredienti” si intendono ingredienti appartenenti alla stessa categoria merceologica (es. ortofrutticoli misti in un’insalata). Gli oli vegetali non possono beneficiare della deroga in quanto considerati prodotti trasformati.

Per quanto riguarda infine la deroga riservata agli imballaggi con superficie maggiore inferiore a 25 cm quadrati, la Commissione ha deciso di escludere dal conteggio tutte quelle parti dell’imballaggio considerate come derivanti da processi tecnologici di chiusura delle confezioni (es. zigrinatura in corrispondenza della saldatura).

  • Deroghe dall’obbligo di termine minimo di conservazione: rispetto al D.Lgs, 109/92 che prevedeva la possibilità per i prodotti di confetteria costituiti per la maggior parte di edulcoranti di omettere il T.M.C., la Commissione ha deciso di non mantenere tale possibilità perché non espressamente prevista dal Regolamento. Tuttavia è stata data facoltà all’Italia di presentare richiesta formale all’EFSA, che è l’organo deputato a prendere decisioni in tal senso.
  • Data di scadenza e condizioni di conservazione: il Regolamento prevede che le modalità di conservazione, in caso di data di scadenza, debbano seguire l’indicazione della data stessa. La Commissione si è espressa in maniera restrittiva sull’argomento, intendendo quindi la frase in senso letterale, per facilitare la comprensione dell’informazione da parte del consumatore su un argomento delicato come la deperibilità di un alimento.
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“Industrie Alimentari”: recensione libro Etichettatura alimenti

By Rassegna StampaNo Comments

industrie alimentari rivista

 

La rinomata rivista “Industrie Alimentari“, punto di riferimento dei tecnologi alimentari, ha recensito nel numero di Giugno 2016 il manuale:

Etichettatura degli alimenti e informazioni ai consumatori scritto dalla Dottoressa Daniela Maurizi, definendolo il testo che mancava a chi si occupa di etichettatura per lavoro.

Riportiamo qui l’articolo originale, clicca sulla foto dell’articolo per vederla ingrandita.

 

recensione libro Etichettatura degli alimenti e informazioni ai consumatori

etichette alimentari spiegate da Daniela Maurizi

Come leggere le etichette alimentari

By Sicurezza AlimentareNo Comments

L’importanza delle etichette alimentari raccontata agli studenti

Oggi, Daniela Maurizi, Amministratore Delegato del Gruppo Maurizi, si è divertita insieme ai ragazzi delle classi di medie e Liceo dell’Highlands Institute di Roma, a svelare le 10 regole del Regolamento UE 1169/2011, mostrando esempi e casi pratici di aziende sanzionate dalle Autorità perché troppo “furbe” nello scrivere le etichette dei loro prodotti.

Soprattutto dei prodotti destinati agli adolescenti! Una nota marca è arrivata a paragonare le patatine fritte alla mela: rivolgendosi ai genitori, scriveva sulla confezione che “25 grammi di prodotto hanno addirittura lo stesso valore nutritivo di una mela di 100g”. In seguito l’azienda è stata sanzionata proprio per questo motivo.

Dei prodotti per adolescenti, come merendine, bibite e snacks, spesso è anche la denominazione stessa dell’alimento ad essere troppo generica: per attirare e invogliare all’acquisto. In realtà non sempre c’è chiarezza: il nome di un prodotto può essere di fantasia, mentre la denominazione di vendita può essere definita per legge o deve descrivere la natura del prodotto. “Prodotto dolciario da forno”, o “merenda con farcitura al latte” sono solo due esempi di denominazione di vendita.  Il produttore deve infatti utilizzare la denominazione prescritta dall’Unione o dalle disposizioni legislative nazionali, o una denominazione descrittiva, con questa intendendo una descrizione dell’alimento o, se necessario, del suo uso.

Etichette alimentari, queste sconosciute

“Quanti di voi leggono le etichette?”

 

Se anche voi, come gli studenti, siete tentati di chiedere la domanda di riserva, è consigliabile abituarsi a stare attenti alle etichette alimentari.  Le etichette contengono molte informazioni importanti anche se a volte le aziende cercano modi accattivanti per comunicare con il consumatore e invogliarlo all’acqusito.

Capita infatti che sugli scaffali si trovino prodotti dalle scritte invitanti, con promesse di apporti vitaminici, calcio o fibre, accompagnati da slogan quali: “Realizzato in collaborazione con l’istituto…”, “Contiene il 50% della razione giornaliera raccomandata di…” e numerosi altri esempi.

 

Per legge, le informazioni fornite sulle etichette o nelle pubblicità:

  1. non devono indurre in errore il consumatore (vantando proprietà che non possiedono, caratteristiche comuni vendute come uniche…)
  2. non devono essere ambigue né confuse,
  3. devono essere basate su dati scientifici (quindi devono essere dimostrabili)

Ben vengano quindi le informazioni volontarie sui prodotti, cioè le informazioni inserite in aggiunta a quelle richieste dalla legge, ma con criterio.

L’interesse, e la fame, degli studenti sono stati poi stimolati quando la Dottoressa Maurizi ha citato le norme legate alla composizione del cioccolato. Il D.Lgs 178/2003 infatti, ha stabilito quali devono essere le percentuali di cacao e burro affinché il cioccolato possa effettivamente essere considerato cioccolato, cioccolato bianco o cioccolato al latte.

Questa, e le altre regole e indicazioni che hanno scatenato le domande dei ragazzi, nel video in uscita nella nostra rassegna stampa e sulle nostre pagine social.

 

 

Etichettatura alimentare. Chiarezza dal Ministero sulle sanzioni.

By Sicurezza AlimentareNo Comments

Etichettatura alimentare, il MISE fa chiarezza

Chiarita la questione dell’assenza di sanzioni per le infrazioni del nuovo Regolamento sull’ etichettatura alimentare (Regolamento UE 1169/11).

Lo spiega, senza ombra di dubbio o spazio per interpretazioni, una Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 Marzo 2015.

Come si sa bene i Regolamenti europei non possono contenere indicazioni in merito al regime sanzionatorio che rimane una decisione a carico di ogni Stato membro dell’Unione.

Nonostante il D.lgs 109/92 non sia stato abrogato, molte confidavano nell’assenza delle sanzioni del Regolamento europeo per prendere tempo.

Il principio dietro questo ragionamento è il seguente: a fronte di una norma a carattere “superiore” come è un Regolamento  (europeo) nei confronti di un decreto legislativo (nazionale), “vince”, ovvero si deve applicare la norma a carattere superiore.

Nulla da eccepire ma bisogna anche sottolineare che quanto appena esposto è vero in caso di sovrapposizione delle due norme.

Quindi, fin tanto che la normativa nazionale (in questo caso il D.lgs. 109/91) non venga modificato o abrogato, rimane in vigore per quelle parti che non trovano riscontro nel Regolamento Europeo come ad esempio il regime sanzionatorio, l’indicazione obbligatoria del lotto e le indicazioni che riguardano i prodotti non preconfezionati.

Nella Circolare del Ministero la tabella di correlazione delle sanzioni previste dal D.lgs 109/92 con gli articoli del Reg. UE 1169/11.

 

 

 

 

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