
Con la delibera n. 54 del 9 maggio 2019, il sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (SNPA), ha approvato le “Linee guida sull’applicazione della disciplina per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo”, trasmesse al Ministero dell’ambiente e al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, al fine di migliorare l’azione dei controlli attraverso interventi ispettivi sempre più qualificati, omogenei ed integrati.
Il documento aiuta a sciogliere alcuni dubbi interpretativi della normativa, solo parzialmente coperti dal D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164” (G.U. del 7 agosto 2017, n. 183).
Le linee guida sono finalizzate all’applicazione della seguente disciplina:
Analisi del DPR e individuazione delle criticità applicative (ad esempio modalità operative di campionamento, aspetti procedurali, ecc.);
Definizione di un approccio comune finalizzato ad una applicazione condivisa delle diverse disposizioni con particolare riferimento ai compiti di monitoraggio e controllo attribuiti al SNPA, fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti per le Agenzie;
Definizione di criteri comuni per la programmazione annuale delle ispezioni, dei controlli dei prelievi e delle verifiche delle Agenzie regionali e provinciali.
La gestione delle terre e rocce da scavo rientra nel campo di applicazione della parte IV del d.lgs. n. 152/2006.
A seconda delle condizioni che si verificano, esse possono assumere qualifiche diverse e conseguentemente essere sottoposte ad un diverso regime giuridico.
Le terre e rocce possono essere escluse dalla disciplina dei rifiuti se ricorrono le condizioni previste dall’art. 185 d.lgs. 152/2006 relativo alle esclusioni dall’ambito di applicazione della suddetta disciplina.
In particolare, sono esclusi dalla disciplina dei rifiuti:
“il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli articoli 239 e seguenti relativamente alla bonifica di siti contaminati; il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato”.
Nelle linee guida, oltre ad analizzare il quadro normativo di riferimento, vengono esaminati:
I requisiti di qualità ambientale per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti sia nei cantieri di grandi dimensioni che in quelli di piccole dimensioni;
Le tematiche relative alle terre e rocce da scavo prodotte nei siti oggetto di bonifica;
L’utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti ai sensi dell’art. 24 del dpr 120/2017;
Le criticità applicative relative alla valutazione del requisito della normale pratica industriale;
La qualifica delle matrici materiali di riporto;
Il documento di trasporto;
Il piano di utilizzo, dichiarazione di utilizzo e di avvenuto utilizzo;
I criteri comuni per la programmazione annuale delle ispezioni, dei controlli, dei prelievi e delle verifiche da parte delle agenzie regionali e provinciali, per le verifiche tecniche ed amministrative finalizzate alla validazione preliminare del PUT.
A questo link si possono scaricare le linee guida: https://www.snpambiente.it/wp-content/uploads/2019/05/Delibera-54-LLGG-Terre-Rocce-da-scavo.pdf