
Si ritorna a parlare di terre e rocce da scavo perché il nuovo DPR 13 Giugno 2017, n. 120 è entrato in vigore.
Il nuovo documento (che abroga tutte le norme precedenti) riscrive integralmente, semplificandola, una disciplina articolata e complessa riunendo insieme numerose disposizioni in merito alla gestione e all’utilizzo delle terre e rocce da scavo.
Periodo transitorio (Art.27)
Nel caso in cui piani e progetti siano stati approvati prima del 22 agosto 2017 vale ancora la normativa allora in vigore.
Per i progetti invece nei quali è in corso una procedura (cantiere non ancora avviato, Pdu in corso di esame) vale la normativa precedente fino all’adeguamento al nuovo DPR che deve avvenire entro 180 gg dal 22 agosto.
Quali sono le principali criticità?
- Scarsa comprensione delle operazioni che è lecito fare
- L’effettiva condizione del riutilizzo del sottoprodotto
- Le caratteristiche chimico fisiche della risorsa / rifiuto
- Il problema del fondo naturale
- Il problema delle terre e rocce da scavo che contengono materiali di riporto
- Gli enti coinvolti
Sottoprodotto o rifiuto?
Le terre e rocce da scavo possono essere:
- Rifiuto: adempimenti della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006
- Non rifiuto: se non contaminate, scavate nel corso di attività di costruzione e riutilizzate a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui sono state scavate (art. 185 D.Lgs. 152/2006)
- Sottoprodotto: come da definizione del nuovo DPR
La tendenza comune è far rientrare terre e rocce da scavo nella categoria di sottoprodotto perché, in questo modo, si ha la possibilità di utilizzare tali materiali come una risorsa, piuttosto che come un “qualcosa” di cui ci si debba disfare.
Affinché terre e rocce possano essere definite sottoprodotti è necessario che:
- siano generate nella realizzazione di un’opera il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale
- siano utilizzabili senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale e, al contempo, soddisfino i requisiti di qualità ambientale che sono stati previsti dal nuovo DPR 120/2017
- l’utilizzo sia conforme al piano o alla dichiarazione per l’utilizzo (piccoli cantieri)
- si possa garantirne il riutilizzo
- le terre possono contenere altri materiali quali: calcestruzzo, bentonite, PVC, vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato a condizione che le concentrazioni di inquinanti rientrino nei limiti colonne A-B tab. 1 all.5 Dlgs 152/06, amianto naturale (a determinate condizioni). Non sono previste percentuali salvo per i riporti (20%).
Come sottolinea il decreto in più di un’occasione, se non si rispettano tutte le indicazioni sopra elencate il materiale è considerato rifiuto.
Inoltre, sulle terre e rocce da scavo è possibile eseguire una serie di attività che rientrino nelle “normali pratiche industriali”, che ne rendano più efficace il riutilizzo e che sono chiaramente specificate nel DPR 120/17. Occorre fare ATTENZIONE a condurre queste operazioni dopo aver dimostrato che il materiale è un sottoprodotto e non un rifiuto, altrimenti tali attività possono costituire un illecito.
Quali sono le principali novità introdotte dal DPR 13 giugno 2017, n. 120?
- Le dimensioni del cantiere:
Viene definito un cantiere di grandi dimensioni se vengono prodotte terre e rocce da scavo di quantità superiori ai 6.000 metri cubi.
Di conseguenza viene definito un cantiere di piccole dimensioni quello in cui vengono prodotte terre e rocce da scavo al di sotto del limite di 6.000 metri cubi.
- Il riutilizzo delle terre e rocce da scavo:
Nel rispetto delle condizioni di legge, il riutilizzo delle terre e rocce da scavo si verifica nel corso dell’esecuzione della stessa opera o di un opera diversa “per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali. Il riutilizzo può verificarsi inoltre nei processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava.”
- Il Deposito Intermedio:
Si definisce Deposito intermedio il deposito che non costituisce utilizzo e non può superare la durata del piano di utilizzo. Può essere effettuato nel sito di produzione, in quello di destino o in altro sito purché siano rispettati i requisiti previsti. La durata temporanea è vincolata dai tempi fissati per il riutilizzo. Questo deve avvenire secondo precise prescrizioni tecniche (segnaletica etc.) e sulla base dell’idoneità ambientale/urbanistica.
- La Dichiarazione di avvenuto utilizzo:
la dichiarazione attesta l’impiego di terre e rocce da scavo in conformità a piani di utilizzo e dichiarazioni di utilizzo. Al termine dell’utilizzo il produttore/esecutore deve emettere la dichiarazione che deve essere unica anche se gli utilizzi sono plurimi e va presentata entro il termine di validità Psu/Du. I destinatari sono: l’Arpa del sito di destinazione, il comune del sito di produzione/destinazione e l’autorità VIA/AIA (PDU). La dichiarazione è sostituitiva dell’atto notorio e si conserva per 5 anni.
- La Dichiarazione di utilizzo:
E’ prevista la Dichiarazione di utilizzo per i piccoli cantieri nella quale il titolare deve indicare i dati del produttore, i dati del sito di produzione, dati dell’eventuale sito di deposito intermedio, dati del sito di destinazione, tempi previsti per l’utilizzo.
- Le soglie di contaminazione:
Il produttore per utilizzare terre e rocce da scavo come sottoprodotti, deve dimostrare il non superamento dei valori delle concentrazioni soglie di contaminazione previste per le bonifiche e che i materiali non costituiscono fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee.