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Test antidroga lavoro, modalità e sanzioni

By 9 Dicembre 2008Luglio 26th, 2022Sicurezza sul Lavoro, Varie3 min read
drug test

Con il provvedimento 18 Settembre 2008 della Conferenza Stato/Regioni, relativo all’accordo in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, incolumità e salute di terzi, il Governo rende attuabili i test antidroga per addetti a mansioni lavorative a maggior rischio.

In particolare l’intesa riguarda le mansioni inerenti il trasporto:

  • i conducenti di veicoli con patente di guida di categoria C,D,E,
  • i conducenti per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di auto pubbliche,
  • i conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose su strada per i quali è richiesto il CFP ai sensi dell’ADR (patentino ADR),
  • gli addetti alla guida di macchine di movimentazione terra (muletti) e merci, gli addetti alla fabbricazione e all’utilizzo di esplosivi e fuochi d’artificio o gli addetti all’impiego di gas tossici.

E’ previsto che detti lavoratori possano continuare a esercitare la loro professione solo laddove risultino completamente negativi al test antidroga.

 

Assume un ruolo chiave la figura del datore di lavoro:

è di sua competenza infatti richiedere al medico competente l’effettuazione degli accertamenti sanitari del caso per individuare eventuali situazioni di tossicodipendenza abituale o di assunzione sporadica di sostanze stupefacenti da parte dei dipendenti.

 

Test Antidroga lavoro : a chi spetta l’obbligo e quali le sanzioni?

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L’obbligo di sottoporsi al test riguarda solo il personale addetto alle mansioni previste dall’intesa e non tutti i lavoratori presenti nell’organico dell’azienda.

Spetta al datore di lavoro comunicare al medico competente i nomi dei lavoratori da sottoporre a test antidroga (elenco lavoratori per mansioni).

I costi della visita preventiva e periodica sono a carico del datore di lavoro.

La norma fissa un limite preciso stabilendo che

‘non possono essere superiori a quelli previsti per tali specifiche’, cioè alla ‘tariffa minima nazionale degli onorari per le prestazioni medico-chirurgiche ed odontoiatriche’.

 

Il test antidroga dovrà essere ripetuto con cadenza annuale e riguarderà sia i lavoratori già assunti, sia quelli in via di assunzione.

Gli accertamenti sanitari del caso devono essere richiesti ‘prima di adibire un lavoratore alle sue mansioni’.

Nei casi di test positivo il lavoratore dovrà essere giudicato temporaneamente inidoneo al servizio e dovrà quindi essere sospeso dall’attività a rischio.

 

Nel contempo il medico competente affiderà il lavoratore al SerT (Servizi per le Tossicodipendenze del Sistema Sanitario Nazionale) della Asl competente per territorio, che provvederà ad effettuare ulteriori controlli, e, se del caso, a identificare un percorso di recupero anche in vista di un eventuale reinserimento del lavoratore nella funzione svolta in precedenza.

 

L’esito positivo al test, per uso saltuario o abituale di stupefacenti, non comporta in ogni caso la risoluzione automatica del rapporto di lavoro.

Il lavoratore, infatti, può essere adibito a mansioni diverse, trovando applicazione la disciplina normativa o contrattuale collettiva relativa al settore lavorativo di appartenenza.

Al lavoratore trovato positivo è concessa la possibilità di richiedere la ripetizione del test che sarà condotto nuovamente sul campione oggetto dell’accertamento.

Nell’ipotesi in cui il dipendente non si sottoponga al controllo periodico alla data prevista, entro dieci giorni da questa, la struttura sanitaria disporrà un nuovo controllo.

Se il lavoratore non adempie nuovamente scattano immediatamente, assieme ad una sanzione, l’allontanamento dalla mansione a rischio fino a che non venga accertata la sua idoneità.

Sanzioni sono previste anche per il datore di lavoro che ometta l’effettuazione dei test o che non rimuova dalle sue mansioni il dipendente risultato positivo al test (fino a 4 mesi di arresto o l’ammenda fino a 25 mila euro).

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