
Le visite mediche previste dalla sorveglianza sanitaria dei lavoratori sono finalizzate anche all’esclusione di condizioni di alcol dipendenza ed assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti del lavoratore. Tali valutazioni riguardano i lavoratori che svolgono le attività a rischio elencate nell’allegato del provvedimento della Conferenza Stato-Regioni del 13 luglio 2017.
Test antidroga nelle aziende, attività a rischio
Rientrano nell’elenco le attività che, se svolte in stato di alterazione dovuto a sostanze psicotrope e stupefacenti, possono essere pericolose per il lavoratore e terze persone:
- impiego di gas tossici
- fabbricazione ed uso di fuochi d’artificio
- direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari
- attività comportanti lavori in tubazioni, canalizzazioni, recipienti, quali vasche e serbatoi o simili, nei quali possono esservi gas, vapori, polveri infiammabili od esplosivi
- attività sanitarie che comportano procedure invasive svolte in strutture sanitarie pubbliche o private, individuate in fase di valutazione dei rischi tra quelle che espongono al rischio di ferite da taglio o da punta di cui al titolo X-bis del decreto legislativo n. 81/2008
- attività con dotazione di armi
- attività di produzione, confezionamento, trasporto e vendita di esplosivi
- attività nel settore edilizia e costruzioni: lavori in quota ad altezze superiori ai due metri
- attività nel settore idrocarburi: impiego di sostanze esplosive ed infiammabili
- attività svolte in cave e miniere
Rientrano nell’elenco anche le attività di trasporto. Sono quindi soggetti a sorveglianza:
- autisti di veicoli stradali per i quali sia richiesto il possesso delle patenti C, D, E e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o veicoli in servizio di noleggio o con conducente, e il certificato di formazione professionale per la guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada
- personale addetto alla circolazione dei treni ed alla sicurezza dell’esercizio ferroviario
- personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell’infrastruttura ferroviaria, con esclusione del personale di camera e mensa
- personale navigante delle acque interne e marine, con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio
- personale addetto alla circolazione ed alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari
- conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie
- personale marittimo di prima categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l’equipaggio di navi mercantili e passeggeri, personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi
- controllori di volo
- personale aeronautico di volo
- collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea
- addetti ai pannelli di controllo del movimento del settore trasporti
- addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci richiedenti specifica abilitazione ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 81/2008
Test Antidroga nella aziende, accertamenti sanitari
Le visite mediche e di sorveglianza sanitaria, di cui all’articolo 41 del decreto legislativo n. 81/2008, sono finalizzate ad escludere l’assunzione di sostanze stupefacenti da parte dei lavoratori che svolgono le attività a rischio. La periodicità è stabilita dal medico competente e non può in ogni caso eccedere i tre anni. In caso di sospetto di assunzione di sostanze stupefacenti, dopo la visita medica devono essere programmati test rapidi di screening a sorpresa.
Nei campioni analizzati sono ricercati:
- Oppiacei
- Morfina, codeina, diidrocodeina
- 6-MAM
- Cocaina, benzoilecgonina
- Cannabinoidi (THC)
- Amfetamina, metamfetamina
- MDMA, MDA, MDEA, MBDB
In caso di positività, il lavoratore è sospeso dall’attività a rischio ed indirizzato verso un percorso di recupero presso le strutture sanitarie competenti, al termine del quale potrà essere reintegrato sul posto di lavoro.