Il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 2011 il DM 18 febbraio 2011 n.52 che abroga e sostituisce i precedenti Decreti sul Sistri, andando a costituire il nuovo Testo Unico sul SISTRI. Il decreto conferma la data del 1° giugno 2011 per la definitiva partenza del nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, e proroga come annunciato il termine ultimo per il versamento dei contributi dovuti.
Parallelamente il Ministero ha reso disponibile sul portale Sistri la nuova versione del Manuale operativo, aggiornata con le istruzioni per i veicoli fuori uso. La norma conferma, a partire dall’avvio della fase operativa del Sistri ( 1 giugno 2011), quanto già stabilito dall’art. 1 del D.M. 22/12/2010 nonché il rinvio al 30 aprile e al 31 dicembre 2011 della data limite per la trasmissione dei dati sui rifiuti prodotti e smaltiti o recuperati nell’anno 2010 e nell’anno 2011 ( cfr. in proposito l’ art. 12, comma 1 e 2, del DM 17.12.2009 e la successiva Circ. Ministeriale del 2 marzo 2011).
Le novità del SISTRI:
Tra le novità introdotte è da sottolineare il fatto che l’art. 7, comma 3 rinvia, in maniera definitiva, al 30 aprile 2011 la scadenza per il pagamento del contributo annuale ma con un piccolo sfasamento per quanto attiene all’anno in corso: ciò a causa del fatto che le previste sanzioni entreranno in vigore a partire dal 1 giugno 2011 e quindi non riguarderanno i pagamenti dell’anno in corso.
Un’altra novità che potrà avere ripercussioni è quella introdotta con l’art. 18, comma 4 del DM in parola e con la quale si specifica che la copia cartacea della Scheda SISTRI, che accompagna il trasporto dei rifiuti, dovrà essere “firmata elettronicamente dal produttore dei rifiuti e dall’impresa di trasporto dei rifiuti”, facendo sparire la precedente prescrizione che indicava come la copia dovesse invece essere “sottoscritta dal produttore e dal trasportatore dei rifiuti”.
In sostanza ciò significa che farà testo la sola firma elettronica, e quindi ciò non consentirà all’autorità di controllo di identificare in maniera univoca il conducente.
Altro aspetto non chiaro ma quantomeno critico è quanto disposto all’art. 9, comma 2 relativamente alla conservazione dei dispositivi USB: questi, secondo il nuovo dettato normativo, devono essere “tenuti presso l’unità o la sede dell’ente o dell’impresa per la quale sono stati rilasciati e tenuti a disposizione in qualunque momento all’autorità di controllo che ne faccia richiesta.”
Infine è da evidenziare che l’ultima versione del Manuale operativo SISTRI (versione 2.4 del 26/04/2011, successivo, quindi alla data di firma del DM 18 febbraio 2011) al punto 2.3.2 (Responsabilità sulla veridicità dei dati inseriti e custodia dei dispositivi USB ) espressamente cita:
“Laddove il luogo di custodia dei dispositivi USB non si trovi presso la sede legale dell’impresa oppure presso una delle unità locali iscritte al Sistri, il “Dispositivo USB” potrà essere tenuto presso altra sede, previa comunicazione a Sistri della predetta circostanza, fermo restando il disposto dell’articolo 3, comma 11, del D.M. 17 dicembre 2009, in base al quale i dispositivi USB sono resi disponibili in qualunque momento all’autorità di controllo che ne faccia richiesta”.
Sembrerebbe quindi che il Manuale operativo on line preveda possibilità e procedure che non vengono evidenziate nel nuovo DM e pertanto ricordando che quanto contenuto nel sito SISTRI non costituisce carattere ufficiale come la GURI, potremmo attenderci nuove modifiche al DM o al citato manuale.