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Trasferimento del Lavoratore

By 27 Gennaio 2014Luglio 27th, 2022Sicurezza sul Lavoro, Varie2 min read

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota 20791 del 27 novembre 2013, interviene sulla nozione di trasferimento ex art. 37, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008 e sugli obblighi che ne conseguono sul fronte della formazione dei lavoratori per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, con la suddetta nota ha fornito alcuni chiarimenti in ordine agli obblighi formativi del datore di lavoro in caso di trasferimento del lavoratore da un reparto all’altro della stessa azienda, mantenendo le stesse mansioni lavorative.

La nota del Ministero prende in esame la lettera b) “trasferimento o cambiamento di mansioni” (art. 37 del D.lgs. 81/08) e chiarisce che “la necessità di integrare la formazione del lavoratore nel caso in cui lo stesso venga trasferito nell’ambito della stessa azienda andrà dunque valutata in considerazione della prestazione di lavoro nel nuovo servizio (reparto o ufficio) al quale è trasferito, che potrebbe esporre il lavoratore a rischi sui quali non è stato precedentemente formato (ad es. nuove procedure operative e di emergenza da seguire), avendo riferimento anche al luogo in cui essa è ubicata”.

I casi in cui sia previsto l’obbligo formativo (dalla costituzione del rapporto di lavoro alla somministrazione; dal cambiamento di mansioni all’introduzione di nuove attrezzature) si caratterizzano per una sostanziale variazione dei rischi potenziali.

Il discrimine operato dall’art. 37 attiene non tanto alla variazione di mansione, bensì al trasferimento del lavoratore da un servizio all’altro della stessa azienda, indipendentemente dalla qualifica contrattuale.

La necessità di integrare la formazione dell’impiegato dovrà essere soppesata in considerazione della prestazione derivante dal nuovo servizio, la quale potrebbe esporre il lavoratore a rischi circa i quali non è preparato.

Pertanto, ai sensi del comma 4 dell’art. 37 del D.lgs. 81/08, se il lavoratore viene destinato a mansioni diverse da quelle precedenti (pur con la stessa qualifica), dovrà essere formato sui rischi specifici della nuova attività lavorativa.

Invece, nel caso in cui il lavoratore venga destinato alla medesima mansione, l’aggiornamento formativo riguarderà esclusivamente le differenze sostanziali della nuova postazione di lavoro (per esempio in merito all’ubicazione della uscite di emergenza) e delle relative attrezzature da lavoro, e qualsiasi altro caso in cui sussista una effettiva esigenza di adeguamento formativo.

Nel caso di passaggio ad altro reparto/ufficio della stessa unità, invece, il datore dovrà considerare l’opportunità di programmare gli eventuali aggiornamenti, reputati necessari sulla scorta del DVR e delle concrete esigenze di adeguamento.

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