
Nel mese di Dicembre 2017 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato sul sito internet le risposte fornite dalla Commissione per gli interpelli a due quesiti con oggetto la tutela dei lavoratori ai fini della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
Di seguito i due quesiti con le relative risposte:
Interpello n. 1/2017 del 13.12.2017 – Quesito relativo all’articolo 23 del D.Lgs 81/2008 – Destinatario Regione Friuli Venezia Giulia
La Regione Friuli Venezia Giulia ha proposto istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione degli interpelli in merito all’applicazione dell’art. 23 del D.Lgs 81/2008 in particolare chiedendo se, rispetto alla Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3, 01 ottobre 2013 n. 40590 – Vendita di un macchinario privo delle necessarie condizioni di vendita, di precisare quanto segue:
Se l’atto di vendita/trasferimento di proprietà ai fini della messa a norma dell’attrezzatura di lavoro, dispositivo di protezione individuale o impianto, non configuri una violazione del precetto normativo limitatamente alle vendite in cui l’acquirente è un rivenditore di tale tipologia di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuale o impianti, ovvero un soggetto che si occupa di revisione e messa a norma degli stessi;
Se la vendita di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuale, ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti possa ritenersi legittima nel caso nel disposto contrattuale di vendita, noleggio, o concessione sia prevista, da parte dell’acquirente, la messa a norma delle stesse prima del loro utilizzo;
Se l’esposizione ai fini della vendita, noleggio o concessione in uso delle attrezzature, dei dispositivi e degli impianti di cui sopra, in spazi commerciali, compresi spazi all’aperto e fiere, nel caso gli stessi (attrezzature/dispositivi/impianti) non siano rispondenti alle disposizioni normative sulla sicurezza sul lavoro, costituisca violazione al succitato articolo, indipendentemente dal perfezionamento dell’atto di trasferimento, sotto tutte le forme indicate, anche temporanee, del bene, salvo restando la possibilità di esporre limitate parti degli stessi, non potenzialmente funzionanti se non completate delle parti indispensabili a soddisfare la normativa vigente sulla sicurezza sul lavoro.
La Commissione interpelli, dopo aver riportato quanto previsto dagli artt. 23 e 72 del D.Lgs 81/2008 ritiene che la circolazione di attrezzature di lavoro, di dispositivi di protezione individuale ovvero di impianti non conformi, senza alcuna previsione di utilizzazione, ma con esclusivo e documentato fine demolitorio ovvero riparatorio per la messa a norma, così come per la mera esposizione al pubblico, non ricadono nell’ambito di applicazione delle citate disposizioni normative in considerazione della relativa razio legis.
Interpello n. 2/2017 del 13.12.2017 – Quesito inerente la necessità che l’informazione sia svolta in forma prioritaria ed esclusiva, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)– Destinatario UGL
L’Unione Generale del Lavoro (UGL) ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione degli interpelli in merito alla corretta interpretazione del “combinato disposto degli artt. 31 e 36” del D.Lgs 81/2008 con particolare riferimento alla necessità che l’informazione, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia impartita in “forma prioritaria ed esclusiva” dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
La Commissione interpelli, dopo aver riportato quanto previsto da:
Art. 2, comma 1, lettera bb) del D.Lgs 81/2008
Dall’art. 18, comma 1, lettera l) del D.Lgs 81/2008
Dall’art. 36 del D.Lgs 81/2008
Dall’art. 33, comma 1, lettera f) del D.Lgs 81/2008
… ritiene che rientra nella scelta del datore di lavoro decidere, caso per caso, a chi affidare l’onere di erogare l’adeguata informazione a ciascuno dei propri lavoratori.